← Torna a Codice Penale
Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 388-bis c.p. Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo

In vigore dal 1° luglio 1931

Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la soppressione o la sottrazione, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.

Chiunque per sottrarsi all’esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi nei termini all’ingiunzione di pagamento contenuta nel precetto, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

In sintesi

  • Reato colposo del custode: negligenza nella custodia di beni pignorati o sequestrati
  • Condotta: distruzione, dispersione per colpa; agevolazione della soppressione/sottrazione
  • Pena: reclusione fino 6 mesi o multa fino 309 euro, a querela della persona offesa
  • Secondo comma: frode nel pagamento di multa/ammenda ricorre pena più grave (6 mesi-3 anni)

Il custode di cosa in pignoramento che per colpa causa distruzione o dispersione, o agevola sottrazione, è punito con reclusione fino a sei mesi o multa fino a 309 euro.

Ratio

L'articolo 388-bis è norma di prossimità all'art. 388: mentre 388 punisce il debitore (doloso), 388-bis punisce il CUSTODE (colposo). Il custode ha dovere positivo di preservazione del bene pignorato/sequestrato. Se per negligenza lo perde, è responsabile. La colpa può essere omissiva (non vigila) o commissiva (causa danno per imperizia). L'elemento colposo distingue questa da procurata evasione: manca l'aiuto doloso all'evaso.

Analisi

Il primo comma punisce il custode per colpa nella custodia (reclusione fino 6 mesi o multa fino 309 euro). La colpa riguarda distruzione o dispersione per negligenza, oppure agevolazione della soppressione/sottrazione (es. sorveglianza difettosa). Il reato è a querela della persona offesa (creditore), non perseguibile d'ufficio. Il secondo comma introduce un reato diverso: chi si sottrae al pagamento di multa o ammenda amministrativa compiendo atti simulati o fraudolenti (come l'art. 388 comma 1) è punito con reclusione da 6 mesi a 3 anni. Qui il dolo è presumibile, pena più grave.

Quando si applica

Custode di beni pignorati (depositario giudiziario, terzo designato dal tribunale) che per negligenza non accorge che il debitore sottrae il bene durante la notte: colpa del custode. Custode che dorme mentre il debitore rientra in casa e preleva il bene sequestrato: omissione colposa. Debitore che, condannato al pagamento di multa, fittiziamente trasferisce beni per eludere il pagamento: art. 388-bis comma 2 (frode nel pagamento ammenda).

Connessioni

Art. 388 c.p. comma 1 (debitore fraudolento). Art. 387 c.p. (colpa del custode di detenuto). Art. 499 cpp e 514 cpp (sequestro e pignoramento). Art. 40 c.p. (omissione di atto dovuto). L. 546/1992 su azioni revocatorie civili. Rimanda a Ordinamento Penitenziario e norme sulla custodia giudiziale di beni.

Domande frequenti

Il custode è punibile se il bene è distrutto per causa fortuita (incendio, alluvione)?

No, se la distruzione è dovuta a causa di forza maggiore non prevedibile e non evitabile dal custode, manca l'elemento colposo. Il custode è punibile solo se la negligenza è causa della perdita.

Il creditore deve intentare azione civile perché il custode sia punito?

No, il reato è penale e indipendente da azioni civili. Tuttavia, è a querela della persona offesa (il creditore deve querelare), non perseguibile d'ufficio. Senza querela, il procedimento penale non inizia.

Se il custode è un parente del debitore, è comunque punibile per colpa?

Sì, il reato di colpa sussiste indipendentemente dalla relazione. Se però il custode è prossimo congiunto e agisce con intenzione di aiutare (non mere negligenza), potrebbe configurarsi procurata sottrazione (art. 386) più grave.

La multa fino a 309 euro è compatibile con il danno reale causato?

La multa penale è indipendente dal danno civile. Il creditore può comunque chiedere il risarcimento civile al custode, ma la multa penale è limitata a 309 euro per il reato colposo.

Se il custode è un pubblico ufficiale (cancelliere, marshal), rimane l'art. 388-bis?

Sì, ma potrebbe concorrere abuso d'ufficio (art. 346-bis c.p.) se la colpa è grave. Il reato specifico dell'art. 388-bis rimane applicabile, ma potrebbero concorrere reati contro la pubblica amministrazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.