Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 85 L. 689/1981 – Entrata in vigore
L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato
Le disposizioni contenute nella presente Sezione si applicano anche ai reati commessi prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Vedi anche
→art. 83 SANZIONI→art. 84 SANZIONI→art. 86 SANZIONI→art. 87 SANZIONI→art. 23 c.p. (Pene)→art. 25 Cost. (Legalità)→art. 1 L. 241/90 (Principi)→art. 22 L. 241/90 (Accesso)→Art. 82 L. 689/1981 – Esecuzione delle sanzioni sostitutive→Art. 88 L. 689/1981 – Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento o sequestro giudiziario o conservativo→Art. 81 L. 689/1981 – Articolo abrogato→Art. 89 L. 689/1981 – Casi di perseguibilità a querela
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 85 risolve la questione della disciplina intertemporale delle disposizioni contenute nella Sezione II del Capo III. La scelta del legislatore e netta: le disposizioni sull'applicazione della sanzione sostitutiva ex articolo 77 si applicano anche ai reati commessi prima dell'entrata in vigore della legge. Si tratta di una deroga consapevole al principio generale di irretroattivita, giustificata dalla natura sostanzialmente favorevole della disciplina.
La logica della retroattivita favorevole
La disciplina della Sezione II e configurata come strumento di favor per l'imputato: consente la definizione anticipata con effetto estintivo del reato. In coerenza con il principio generale di applicazione retroattiva delle norme piu favorevoli al reo (art. 2 c.p.), l'articolo 85 prevede l'applicazione anche ai fatti pregressi. Si evita cosi una disparita di trattamento tra imputati per fatti analoghi ma commessi in periodi differenti.
L'ambito di applicazione
La norma copre tutti i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge, indipendentemente dalla data del fatto. L'imputato per un reato commesso prima del 1981 puo accedere all'istituto se il suo procedimento e ancora pendente nelle fasi processuali ammesse dall'articolo 77. Non vi sono limiti cronologici al di la della pendenza processuale.
Profili applicativi
L'effetto pratico della disposizione e stato significativo: nei mesi successivi all'entrata in vigore della legge, un gran numero di procedimenti pendenti ha potuto beneficiare dell'istituto, contribuendo all'effetto deflattivo voluto dal legislatore. La norma transitoria ha cosi giocato un ruolo importante nell'accelerare l'impatto della riforma sul sistema processuale.
Significato sistematico
La disposizione esprime una concezione moderna della disciplina intertemporale, in cui le norme processuali a carattere sostanzialmente favorevole seguono il regime delle disposizioni penali piu favorevoli. La scelta riflette una sensibilita verso il principio di uguaglianza, evitando che ragioni meramente cronologiche possano determinare disuguaglianze ingiustificate tra imputati.
Coerenza con principi costituzionali
L'articolo 85 si inserisce coerentemente nella cornice dei principi costituzionali in materia penale: il principio di uguaglianza (art. 3), il principio di proporzionalita della pena (art. 27), il favor rei come criterio interpretativo. La retroattivita della disciplina favorevole e elemento di equilibrio tra esigenze di certezza del diritto e tutela sostanziale dell'imputato.
Casi pratici
Caso 1: procedimento pendente per fatto antecedente alla legge
Tizio e imputato per un reato commesso nel 1980. Il procedimento e ancora pendente nella fase istruttoria al momento dell'entrata in vigore della L. 689/1981. Grazie all'articolo 85, Tizio puo formulare richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva ex art. 77, pur essendo il fatto precedente alla riforma.
Caso 2: imputato che chiede l'applicazione dopo l'entrata in vigore
Caio, imputato per fatto pregresso, dopo aver appreso dell'entrata in vigore della nuova disciplina, formula tempestivamente la richiesta ex art. 77. Il giudice, in applicazione dell'articolo 85, ritiene applicabile l'istituto e, sussistendo i presupposti, emette sentenza con effetto estintivo del reato.
Domande frequenti
L'articolo 85 deroga al principio di irretroattivita?
Si, ma in chiave favorevole all'imputato, coerentemente con il principio generale di applicazione retroattiva delle disposizioni piu favorevoli al reo.
Vi e un limite temporale ai fatti coperti dalla norma transitoria?
No. L'unico requisito e la pendenza del procedimento nelle fasi processuali ammesse dall'articolo 77. Non vi sono ulteriori limiti cronologici.
La norma si applica anche ai procedimenti gia definiti?
No. L'applicazione presuppone la pendenza del procedimento, dato che la richiesta deve essere formulata prima dell'apertura del dibattimento.