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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 81 L. 689/1981 – Articolo abrogato
L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato
Articolo abrogato
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→art. 23 c.p. (Pene)→art. 25 Cost. (Legalità)→art. 1 L. 241/90 (Principi)→art. 22 L. 241/90 (Accesso)→Art. 80 L. 689/1981 – Esclusioni soggettive→Art. 82 L. 689/1981 – Esecuzione delle sanzioni sostitutive→Art. 79 L. 689/1981 – Applicazione nell’ulteriore corso del procedimento→Art. 83 L. 689/1981 – Violazione degli obblighi→Art. 78 L. 689/1981 – Competenza→Art. 84 L. 689/1981 – Comunicazione all’imputato→Art. 77 L. 689/1981 – Ambito e modalità d’applicazione→Art. 85 L. 689/1981 – Entrata in vigore
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.