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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina l'applicazione della sanzione sostitutiva su richiesta dell'imputato durante l'istruzione, prima dell'apertura del dibattimento.
  • Richiede il parere favorevole del pubblico ministero e si concretizza in una sentenza che applica liberta controllata o pena pecuniaria.
  • Esclude pene accessorie e misure di sicurezza, salvo la confisca obbligatoria ex art. 240, comma 2, c.p.
  • Comporta l'estinzione del reato per intervenuta applicazione della sanzione sostitutiva su richiesta dell'imputato.
  • La sentenza e impugnabile solo con ricorso per cassazione.

Testo dell'articoloVigente

Art. 77 L. 689/1981 — Ambito e modalità d’applicazione

L. 24 novembre 1981, n. 689 — testo aggiornato

Nel corso dell'istruzione e fino a quando non sono compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento, il giudice, quando ritiene, in seguito all'esame degli atti e agli accertamenti eventualmente disposti, che sussistono elementi per applicare per il reato per cui procede la sanzione sostitutiva della libertà controllata o della pena pecuniaria può disporre con sentenza, su richiesta dell'imputato e con il parere favorevole del pubblico ministero, l'applicazione della sanzione sostitutiva, con esclusione di ogni pena accessoria e misura di sicurezza, ad eccezione della confisca nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 240 del codice penale . In tal caso, con la stessa sentenza, dichiara estinto il reato per intervenuta applicazione della sanzione sostitutiva su richiesta dell'imputato. Nella determinazione e nell'applicazione della sanzione sostitutiva si osservano le disposizioni della Sezione I di questo Capo. La sentenza produce i soli effetti espressamente previsti nella presente Sezione. Contro la sentenza è ammesso soltanto ricorso per cassazione. ((5))

Commento

L'articolo 77 introduce uno dei meccanismi piu innovativi della riforma del 1981: l'applicazione della sanzione sostitutiva su richiesta dell'imputato, con effetto estintivo del reato. La disposizione anticipa una logica negoziale che si svilupperebbe pienamente con il codice di procedura penale del 1988 (applicazione della pena su richiesta delle parti, art. 444 c.p.p.). Si tratta di una norma storicamente importante per comprendere l'evoluzione degli istituti deflattivi del processo penale italiano.

I presupposti applicativi

L'istituto presuppone una fase processuale precisa: dall'istruzione fino al momento immediatamente precedente l'apertura del dibattimento. La richiesta deve essere formulata dall'imputato e ricevere il parere favorevole del pubblico ministero. Il giudice, sulla base degli atti e degli accertamenti eventualmente disposti, verifica se sussistono elementi per applicare la sanzione sostitutiva. Si tratta di una valutazione che combina elementi probatori, qualificazione giuridica del fatto e adeguatezza della pena sostitutiva al caso concreto.

L'effetto estintivo del reato

Il profilo qualificante consiste nell'estinzione del reato per intervenuta applicazione della sanzione sostitutiva. Non si tratta di una semplice abbreviazione del rito, ma di una vera e propria definizione anticipata del procedimento, con effetti sostanziali tipici delle cause estintive. La scelta di rinunciare al dibattimento e "premiata" con l'estinzione e con l'esclusione automatica di pene accessorie e misure di sicurezza.

Le esclusioni: pene accessorie e misure di sicurezza

L'articolo 77 chiarisce che la sentenza non comporta pene accessorie ne misure di sicurezza, con l'unica eccezione della confisca obbligatoria prevista dal secondo comma dell'articolo 240 c.p. (cose che costituiscono prezzo del reato, ovvero la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituiscono reato). Questa esclusione si spiega con la natura deflattiva dell'istituto: si vuole rendere appetibile la definizione anticipata, eliminando conseguenze ulteriori al di la della sanzione sostitutiva.

Il regime delle impugnazioni

La sentenza e impugnabile soltanto con ricorso per cassazione. La scelta riduce drasticamente il controllo sul merito, coerentemente con la natura semi-negoziale del provvedimento: avendo l'imputato concorso alla definizione con la propria richiesta, e logico limitare le impugnazioni a profili di legittimita.

Significato sistematico

Pur dopo l'avvento del patteggiamento codicistico, l'istituto previsto dall'articolo 77 conserva un valore storico-sistematico rilevante. Mostra la traiettoria evolutiva del processo penale italiano verso forme di definizione consensuale e anticipata, finalizzate a ridurre il carico del dibattimento e a graduare le risposte sanzionatorie alle caratteristiche del caso concreto.

Domande frequenti

In quale fase processuale puo essere richiesta la sanzione sostitutiva ex art. 77?

Dall'inizio dell'istruzione fino al momento immediatamente precedente l'apertura del dibattimento. La preclusione opera con il compimento delle formalita di apertura.

La sentenza ex art. 77 comporta pene accessorie?

No, sono escluse sia le pene accessorie sia le misure di sicurezza, fatta eccezione per la confisca obbligatoria prevista dall'art. 240, comma 2, c.p.

Quale e l'unico mezzo di impugnazione contro la sentenza?

Soltanto il ricorso per cassazione, coerentemente con la natura semi-negoziale dell'istituto e con la riduzione del controllo di merito.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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