Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 74 L. 689/1981 – Iscrizione nel casellario giudiziale

L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

Dopo l' articolo 58 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , è inserito il seguente: "Art.

58-bis. – (Iscrizione nel casellario giudiziale). – Nel casellario giudiziale sono iscritti i provvedimenti della sezione di sorveglianza relativi alla irrogazione e alla revoca delle misure alternative alla pena detentiva".

In sintesi

  • L'articolo inserisce nell'ordinamento penitenziario l'articolo 58-bis sulla iscrizione nel casellario dei provvedimenti della sezione di sorveglianza.
  • Sono iscritti i provvedimenti di irrogazione e di revoca delle misure alternative alla pena detentiva.
  • L'iscrizione assicura traccia documentale dei benefici concessi e revocati.
  • La disposizione e una modifica strutturale della L. 354/1975, non disciplina diretta delle pene sostitutive.
  • L'iscrizione e rilevante per recidiva, valutazione di nuovi benefici e procedimenti successivi.
Indice dei contenuti

L'articolo 74 ha natura formalmente modificativa: non disciplina direttamente le pene sostitutive ma interviene sull'ordinamento penitenziario (L. 354/1975), inserendovi l'articolo 58-bis. La norma e di carattere strutturale: garantisce che l'apparato di trasparenza informativa che il casellario giudiziale fornisce per le sentenze di condanna sia esteso anche ai provvedimenti del magistrato e del tribunale di sorveglianza relativi alle misure alternative.

Contesto storico

L'articolo si colloca nella riforma del 1981 (depenalizzazione e introduzione delle prime pene sostitutive), nel momento in cui occorreva costruire un sistema documentale capace di tener traccia di provvedimenti che non passavano dal giudice della cognizione ma dalla magistratura di sorveglianza. Senza l'iscrizione, le misure alternative concesse o revocate sarebbero rimaste invisibili nei certificati ordinari.

Contenuto della modifica all'ordinamento penitenziario

L'articolo 58-bis ord. pen. dispone che nel casellario giudiziale siano iscritti i provvedimenti della sezione di sorveglianza relativi all'irrogazione e alla revoca delle misure alternative alla pena detentiva. La doppia iscrizione (concessione e revoca) e essenziale: senza la registrazione della revoca, il sistema documentale conserverebbe traccia solo dei benefici concessi, senza rilevarne l'esito.

Soggetti e provvedimenti interessati

I provvedimenti che vengono iscritti sono quelli di competenza della sezione (poi tribunale) di sorveglianza sulle misure alternative alla detenzione (affidamento in prova, semiliberta penitenziaria, detenzione domiciliare penitenziaria, liberazione condizionale). Per le pene sostitutive ex L. 689/1981, la disciplina del casellario e contenuta nelle norme sul T.U. casellario (D.P.R. 313/2002), che ha integrato e sistematizzato la disciplina.

Rilevanza per la recidiva e i nuovi benefici

L'iscrizione e rilevante in molteplici contesti successivi: valutazione della recidiva nei nuovi procedimenti, esame dei presupposti per la concessione di nuovi benefici, applicazione delle preclusioni dell'articolo 59 L. 689/1981 (esclusione della sostituzione per chi ha avuto una pena sostitutiva revocata negli ultimi tre anni). Senza iscrizione, queste valutazioni sarebbero impossibili.

Coordinamento con la disciplina vigente del casellario

La norma e oggi assorbita nel sistema disciplinato dal D.P.R. 313/2002 e dalle relative modifiche. Le iscrizioni nel casellario seguono regole generali sulla durata, sull'eliminazione automatica per riabilitazione, sulla visibilita nei certificati ordinari o nel solo certificato penale. La consultazione del casellario e regolamentata dalla disciplina di settore.

Effetti sulla certificazione richiesta dal privato

I provvedimenti del tribunale di sorveglianza relativi alle misure alternative emergono di norma solo nel certificato penale del casellario, mentre nel certificato generale possono comparire con i limiti previsti dalla disciplina di settore. La diversa visibilita tutela il condannato da esposizioni eccessive in ambiti non istituzionali, mentre garantisce piena conoscibilita ai soggetti pubblici legittimati. La richiesta di certificati e regolamentata da modalita e tariffe specifiche e puo essere effettuata in via telematica.

Casi pratici

Caso 1: iscrizione della revoca rilevante in nuovo procedimento

Tizio aveva ottenuto la detenzione domiciliare sostitutiva, revocata due anni fa. In un nuovo procedimento il giudice consulta il casellario, rileva l'iscrizione della revoca e applica la preclusione dell'articolo 59 lettera a) L. 689/1981, che esclude la sostituzione per chi ha commesso il reato entro tre anni dalla revoca.

Caso 2: tracciabilita dei provvedimenti di sorveglianza

Il difensore di Caio chiede un certificato del casellario giudiziale per documentare l'andamento delle misure alternative del cliente. Il certificato include i provvedimenti del tribunale di sorveglianza, anche di revoca, in attuazione dei principi introdotti dall'articolo 58-bis ord. pen.

Domande frequenti

Cosa modifica l'articolo 74 L. 689/1981?

Inserisce nell'ordinamento penitenziario l'articolo 58-bis che prevede l'iscrizione nel casellario giudiziale dei provvedimenti della sezione di sorveglianza sulle misure alternative alla pena detentiva.

Perche e importante l'iscrizione?

Permette di tener traccia della concessione e della revoca dei benefici penitenziari. E rilevante per la recidiva, per la valutazione di nuovi benefici e per le preclusioni di legge come quelle dell'articolo 59.

La disciplina vigente del casellario e ancora questa?

I principi introdotti restano validi ma sono oggi inseriti nel sistema disciplinato dal D.P.R. 313/2002 (Testo unico sul casellario giudiziale) e dalle sue modifiche.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-23
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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