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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 73 L. 689/1981 – Articolo abrogato
L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato
Articolo abrogato
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→art. 23 c.p. (Pene)→art. 25 Cost. (Legalità)→art. 1 L. 241/90 (Principi)→art. 22 L. 241/90 (Accesso)→Art. 72 L. 689/1981 – Ipotesi di responsabilità penale e revoca→Art. 74 L. 689/1981 – Iscrizione nel casellario giudiziale→Art. 71 L. 689/1981 – (Esecuzione della pena pecuniaria sostitutiva. Revoca e conversione per mancato pagamento)→Art. 75 L. 689/1981 – (Disposizioni relative ai minorenni)→Art. 75-bis L. 689/1981 – (Disposizioni relative ai reati militari)→Art. 70 L. 689/1981 – (Esecuzione di pene sostitutive concorrenti)→Art. 76 L. 689/1981 – (Norme applicabili)→Art. 69 L. 689/1981 – (Licenze ai condannati alla semilibertà e alla detenzione domiciliare. Sospensione e rinvio delle pene sostitutive)
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.