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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'articolo introduce nel codice penale il nuovo art. 162-bis c.p., che istituisce l'oblazione speciale per le contravvenzioni punite con pena alternativa di arresto o ammenda.
  • Il contravventore può chiedere di pagare, prima dell'apertura del dibattimento o del decreto di condanna, una somma pari alla metà del massimo dell'ammenda oltre le spese.
  • La domanda non è ammessa per recidivi qualificati, contravventori abituali o professionali o quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili dall'autore.
  • Anche fuori da questi casi il giudice può respingere la domanda con ordinanza motivata avuto riguardo alla gravità del fatto.
  • L'oblazione tempestivamente pagata produce l'effetto estintivo del reato.

Testo dell'articoloVigente

Art. 126 L. 689/1981 — Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative

L. 24 novembre 1981, n. 689 — testo aggiornato

Dopo l' articolo 162 del codice penale è inserito il seguente: "Art.

162-bis. – (Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative). – Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa oltre le spese del procedimento. Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda. L'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 99, dall'articolo 104 o dall'articolo 105, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore. In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto. La domanda può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado. Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato".

Commento

L'art. 126 della legge 689/1981 segna uno snodo storico del sistema sanzionatorio italiano: introducendo l'art. 162-bis c.p., il legislatore amplia l'istituto dell'oblazione, fino ad allora limitato alle sole contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda, anche alle contravvenzioni a pena alternativa. La logica è chiara: deflazionare il carico giudiziario penale per fatti contravvenzionali di scarsa gravità, valorizzando una definizione anticipata e patrimoniale del procedimento, coerente con l'impianto generale della legge — che proprio nel 1981 ha avviato la grande stagione della depenalizzazione.

La distinzione tra oblazione comune e oblazione speciale

Il codice penale conosce ora due forme di oblazione. L'art. 162 disciplina l'oblazione ordinaria, applicabile alle contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda, in cui il pagamento del terzo del massimo estingue automaticamente il reato. L'art. 162-bis, frutto dell'art. 126 in commento, regola invece l'oblazione speciale per le contravvenzioni a pena alternativa: il contravventore versa la metà del massimo dell'ammenda, ma l'ammissione è discrezionale e subordinata a una valutazione del giudice sulla gravità del fatto. La differenza non è meramente quantitativa: cambia la natura stessa dell'istituto, da diritto soggettivo a interesse legittimo.

Cause ostative oggettive

La norma richiama tre ostacoli oggettivi all'ammissione: la recidiva reiterata, infraquinquennale e specifica (art. 99, comma 3, c.p. nella formulazione storica), la dichiarazione di contravventore abituale (art. 104 c.p.) o professionale (art. 105 c.p.), e la permanenza di conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili dall'autore. Quest'ultima clausola merita attenzione: pretende che il contravventore, accanto al pagamento, abbia rimosso o si dichiari disposto a rimuovere le conseguenze materiali dell'illecito, in una logica restitutoria che è la nota più moderna dell'istituto.

Il vaglio discrezionale del giudice

Anche superate le cause ostative, la norma attribuisce al giudice il potere di respingere la domanda con ordinanza motivata. Il parametro è la gravità del fatto, da valutare con criteri analoghi a quelli dell'art. 133 c.p. La discrezionalità non è arbitrio: deve essere esercitata in modo congruo e impugnabile, sia pure con il vincolo procedurale che vedremo nei successivi artt. 130 e 136.

Termini e modalità

La domanda va presentata prima dell'apertura del dibattimento o prima del decreto di condanna, ma può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale di primo grado. Il deposito immediato della somma è condizione di procedibilità: senza esborso la domanda è inammissibile. Il pagamento integrale estingue il reato, con effetti che si proiettano anche sul casellario giudiziale, come precisato dall'art. 137 della stessa legge.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra art. 162 e art. 162-bis c.p.?

L'art. 162 c.p. disciplina l'oblazione per le contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda, automatica e a importo pari al terzo del massimo. L'art. 162-bis, introdotto dall'art. 126 L. 689/1981, regola l'oblazione per le contravvenzioni a pena alternativa di arresto o ammenda: importo pari alla metà del massimo dell'ammenda e ammissione discrezionale del giudice in base alla gravità del fatto.

Quando non è ammessa l'oblazione speciale?

Tipicamente non è ammessa in caso di recidiva qualificata, dichiarazione di contravventore abituale o professionale, e quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili dal contravventore. Inoltre il giudice può rigettare la domanda per la gravità del fatto.

Cosa accade dopo il pagamento dell'oblazione?

Il pagamento delle somme indicate, comprensive della metà del massimo dell'ammenda e delle spese procedurali, estingue il reato. La sentenza non si iscrive nel casellario giudiziale alle condizioni precisate dall'art. 137 della stessa legge 689/1981.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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