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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Norma di novellazione: riscrive il numero 6 del primo comma dell'art. 157 c.p. in tema di prescrizione.
  • Termine prescrizionale di due anni per le contravvenzioni punite con la sola ammenda.
  • Disciplina sostituita successivamente dalla riforma della prescrizione (L. 251/2005 ex Cirielli e interventi seguenti).
  • Norma di rilievo storico per il sistema della prescrizione contravvenzionale.

Testo dell'articoloVigente

Art. 125 L. 689/1981 — Modifica dell’ articolo 157 del codice penale in materia di prescrizione e tempo necessario a prescrivere

L. 24 novembre 1981, n. 689 — testo aggiornato

Il numero 6 del primo comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente: "6) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda".

Commento

L'art. 125 della L. 689/1981 modifica il numero 6 del primo comma dell'art. 157 del codice penale, disposizione che disciplinava i termini di prescrizione del reato. La novellazione ha valore essenzialmente storico: la materia della prescrizione è stata radicalmente riscritta dalla L. 251/2005 (cosiddetta ex Cirielli) e da successivi interventi (in particolare la L. 103/2017, la L. 3/2019 sulla 'spazzacorrotti' e la riforma Cartabia D.Lgs. 150/2022). Tuttavia, comprendere la genesi del 1981 conserva utilità per ricostruire l'evoluzione dell'istituto.

Il contesto: l'art. 157 c.p. ante riforma 2005

Nella sua versione anteriore al 2005, l'art. 157 c.p. fissava i termini di prescrizione attraverso una struttura per fasce, basate sulla gravità del reato e sulla relativa pena edittale. Il numero 6 del primo comma riguardava specificamente la prescrizione delle contravvenzioni punite con la sola ammenda. La L. 689/1981, all'art. 125, sostituì il testo originario fissando in due anni il termine prescrizionale per questa categoria di contravvenzioni.

La ratio della scelta del 1981

Il termine biennale rifletteva una valutazione di proporzionalità: le contravvenzioni punite con la sola ammenda costituiscono la fascia più lieve dell'illecito penale, sanzionata con pene pecuniarie senza componente detentiva. Per esse il legislatore del 1981 ritenne adeguato un termine prescrizionale relativamente breve, coerente con il minor disvalore del fatto e con l'esigenza di non protrarre indefinitamente la pendenza penale per illeciti di lieve entità. La norma si inseriva nel più ampio disegno della L. 689/1981 di razionalizzazione del sistema sanzionatorio e di alleggerimento del carico giudiziario.

Il superamento della disciplina dopo la riforma 2005

La L. 251/2005 ha integralmente riscritto l'art. 157 c.p., abbandonando la struttura per fasce e adottando un criterio fondato sul massimo edittale della pena, con un minimo prescrizionale di sei anni per i delitti e quattro anni per le contravvenzioni. La fascia speciale per le contravvenzioni con sola ammenda è scomparsa, e per tutte le contravvenzioni il termine è stato unificato verso l'alto. Successivi interventi (L. 103/2017, L. 3/2019, D.Lgs. 150/2022) hanno ulteriormente modificato la disciplina, intervenendo su sospensioni, interruzioni e improcedibilità.

Il rilievo applicativo residuale

Per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della L. 251/2005, e in particolare per contravvenzioni punite con la sola ammenda, può ancora rilevare la disciplina previgente, applicata in chiave di favor rei secondo l'art. 2, comma 4, c.p. Il termine biennale dell'art. 157, n. 6, c.p. (come novellato dall'art. 125 L. 689/1981) può quindi tornare rilevante in giudizi su fatti molto risalenti che non siano già stati definiti. Si tratta di applicazioni residuali ma non del tutto teoriche, soprattutto in materie con tempi processuali lunghi.

Una norma che documenta una stagione legislativa

L'art. 125 L. 689/1981 è un esempio paradigmatico di norma di novellazione il cui contenuto sostanziale è stato superato da interventi successivi. Resta tuttavia un tassello documentario importante della stagione di riforma del 1981, che mirò a razionalizzare il sistema penale italiano in molte direzioni: depenalizzazione, pene sostitutive, ridefinizione delle pene accessorie, adeguamento monetario delle pene pecuniarie, ridisegno della prescrizione contravvenzionale. La materia della prescrizione è quella in cui la stratificazione legislativa successiva è stata più profonda e completa.

Domande frequenti

Cosa stabiliva l'art. 125 L. 689/1981 in tema di prescrizione?

Modificava il numero 6 del primo comma dell'art. 157 c.p., fissando in due anni il termine prescrizionale per le contravvenzioni punite con la sola ammenda. La disciplina rifletteva la logica di proporzionalità tra gravità del reato e durata della prescrizione.

La norma è ancora applicabile?

La disciplina è stata superata dalla L. 251/2005 e dalle successive riforme. Resta applicabile in chiave di favor rei ex art. 2, comma 4, c.p. per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della L. 251/2005 e non ancora definiti, se più favorevole al reo.

Qual è oggi il termine di prescrizione per una contravvenzione con sola ammenda?

Si applica la disciplina dell'art. 157 c.p. attualmente vigente, riscritto dalla L. 251/2005 e modificato da interventi successivi. Per le contravvenzioni il minimo prescrizionale è oggi quattro anni, salvo le ipotesi speciali e le regole su sospensioni e interruzioni.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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