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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • La norma sostituisce l'art. 389 c.p. in tema di inosservanza di pene accessorie.
  • Chi, avendo riportato condanna a pena accessoria, trasgredisce gli obblighi o divieti inerenti è punito con la reclusione da due a sei mesi.
  • La stessa pena si applica a chi trasgredisce obblighi o divieti inerenti a pena accessoria provvisoriamente applicata.
  • La fattispecie tutela l'effettività delle pene accessorie e l'autorevolezza della decisione giudiziale che le impone.
  • L'illecito ha natura di reato proprio: presuppone una condanna o un'applicazione provvisoria già intervenuta.

Testo dell'articoloVigente

Art. 129 L. 689/1981 — Inosservanza di pene accessorie

L. 24 novembre 1981, n. 689 — testo aggiornato

L' articolo 389 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art.

389. – (Inosservanza di pene accessorie). – Chiunque, avendo riportato una condanna da cui consegue una pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, è punito con la reclusione da due a sei mesi. La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti ad una pena accessoria provvisoriamente applicata".

Commento

L'art. 129 della legge 689/1981 riformula l'art. 389 c.p., razionalizzando la tutela penale dell'osservanza delle pene accessorie. La disposizione presidia un valore essenziale per il sistema sanzionatorio: l'effettività delle limitazioni accessorie che si aggiungono alla pena principale. Senza una sanzione specifica per la violazione, l'intero sistema delle pene accessorie rischierebbe di svuotarsi di contenuto.

L'oggetto giuridico tutelato

La norma tutela l'effettività dell'esecuzione penale nella sua dimensione accessoria. Le pene accessorie — interdizione dai pubblici uffici, sospensione dall'esercizio di una professione, incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, decadenza dalla potestà genitoriale, e altre — sono parte integrante del trattamento sanzionatorio. La loro violazione rappresenta non solo un illecito autonomo, ma anche una sfida all'autorità giudiziale che le ha imposte.

La struttura della fattispecie

Si tratta di un reato proprio: soggetto attivo può essere solo chi ha riportato una condanna comportante una pena accessoria o nei cui confronti sia stata applicata provvisoriamente una pena accessoria ai sensi dell'art. 131 della stessa legge 689/1981. La condotta consiste nella trasgressione degli obblighi o divieti inerenti alla pena. L'elemento soggettivo è il dolo, almeno generico: occorre la consapevolezza della violazione.

Il trattamento sanzionatorio

La pena prevista è la reclusione da due a sei mesi. La cornice edittale è contenuta, ma significativa: il legislatore ha scelto la reclusione e non l'arresto, qualificando dunque la fattispecie come delitto. Questa scelta ha implicazioni sistemiche: comporta l'applicazione della disciplina dei delitti in materia di tentativo, dolo, e prescrizione.

L'estensione alle pene provvisoriamente applicate

Il secondo comma estende la tutela alle pene accessorie applicate in via provvisoria, secondo il meccanismo dell'art. 131 della stessa legge (che modifica l'art. 301 c.p.p. previgente). La ratio è evidente: anche le misure provvisorie devono essere effettive, pena la loro inutilità. La trasgressione di una pena accessoria provvisoria espone agli stessi rilievi penali della violazione di una pena definitiva.

Coordinamento con l'art. 140

L'art. 140 della stessa legge istituisce, nel sistema degli assegni bancari, un'autonoma fattispecie di violazione del divieto di emettere assegni: il rinvio operato dall'art. 116-bis del r.d. 1736/1933 all'art. 389 c.p. testimonia il ruolo di disposizione generale assolto dall'art. 129 in commento, suscettibile di essere richiamato anche in normazioni speciali.

Domande frequenti

Quale pena è prevista per l'inosservanza di pene accessorie?

L'art. 389 c.p., come riformulato dall'art. 129 L. 689/1981, prevede la reclusione da due a sei mesi. Trattandosi di reclusione, l'illecito è qualificato come delitto.

La norma si applica anche alle pene accessorie provvisorie?

Sì. Il secondo comma estende espressamente la tutela alle pene accessorie applicate in via provvisoria ai sensi dell'art. 131 L. 689/1981, equiparandone il regime sanzionatorio in caso di violazione.

Quale elemento soggettivo è richiesto?

È richiesto il dolo, almeno generico: la consapevolezza dell'esistenza della pena accessoria e la volontà di trasgredirne gli obblighi o divieti. La mera ignoranza colposa non è punibile salvo i limiti generali sull'ignoranza inevitabile della legge penale.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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