Art. 131 L. 689/1981 — Applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza
L. 24 novembre 1981, n. 689 — testo aggiornato
L' articolo 301 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Art.
301. – (Applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza). – L'applicazione provvisoria delle pene accessorie, nei casi consentiti dalla legge, è disposta dal giudice, anche d'ufficio, con decreto motivato, in qualunque stato dell'istruzione, dopo l'interrogatorio dell'imputato o, se questo non è possibile, dopo la emissione di un mandato. Il decreto è immediatamente comunicato al pubblico ministero per l'esecuzione. Le stesse disposizioni si osservano per l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza. Contro il provvedimento del giudice istruttore che dispone l'applicazione provvisoria della pena accessoria o della misura di sicurezza o che non accoglie la richiesta del pubblico ministero, il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato possono proporre appello dinanzi alla sezione istruttoria della corte di appello. Contro il provvedimento emesso dalla sezione istruttoria può essere proposto ricorsa per cassazione. L'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento".
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