Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 131 L. 689/1981 – Applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza

L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

L' articolo 301 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Art.

301. – (Applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza). – L'applicazione provvisoria delle pene accessorie, nei casi consentiti dalla legge, è disposta dal giudice, anche d'ufficio, con decreto motivato, in qualunque stato dell'istruzione, dopo l'interrogatorio dell'imputato o, se questo non è possibile, dopo la emissione di un mandato. Il decreto è immediatamente comunicato al pubblico ministero per l'esecuzione. Le stesse disposizioni si osservano per l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza. Contro il provvedimento del giudice istruttore che dispone l'applicazione provvisoria della pena accessoria o della misura di sicurezza o che non accoglie la richiesta del pubblico ministero, il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato possono proporre appello dinanzi alla sezione istruttoria della corte di appello. Contro il provvedimento emesso dalla sezione istruttoria può essere proposto ricorsa per cassazione. L'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento".

In sintesi

  • La norma riformula l'art. 301 c.p.p. (codice previgente) sull'applicazione provvisoria di pene accessorie o misure di sicurezza.
  • Il giudice può disporre la misura d'ufficio, con decreto motivato, in qualunque stato dell'istruzione, dopo l'interrogatorio dell'imputato.
  • Il decreto è immediatamente comunicato al pubblico ministero per l'esecuzione.
  • Il provvedimento è impugnabile in appello dinanzi alla sezione istruttoria della corte di appello e, successivamente, in cassazione.
  • L'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento, in coerenza con la finalità cautelare dell'istituto.
Indice dei contenuti

L'art. 131 della legge 689/1981 riscrive l'art. 301 del codice di procedura penale del 1930, definendo le modalità di applicazione provvisoria delle pene accessorie e delle misure di sicurezza. L'istituto risponde a un'esigenza cautelare: anticipare effetti restrittivi previsti per la fase esecutiva quando esistono ragioni di urgenza che non consentono di attendere la definizione del processo.

La natura cautelare dell'istituto

L'applicazione provvisoria non è una pena anticipata, ma una misura di carattere cautelare diretta a prevenire la prosecuzione o la reiterazione di condotte pericolose. La sua funzione è omologa a quella delle misure cautelari personali sebbene operi su un piano diverso, quello delle restrizioni accessorie alla libertà o all'esercizio di determinate attività. Il presupposto è la prognosi di colpevolezza che giustifica anche una misura limitativa anticipata.

I presupposti procedurali

La norma indica con precisione i presupposti: deve trattarsi di casi consentiti dalla legge (la pena accessoria o la misura di sicurezza devono essere previste per il reato contestato), il provvedimento può essere assunto in qualunque stato dell'istruzione, deve seguire l'interrogatorio dell'imputato, salvo l'impossibilità che giustifica l'emissione di un mandato. La motivazione del decreto è elemento costitutivo: senza motivazione il provvedimento è viziato.

L'iniziativa officiosa

Particolarmente significativa è la possibilità di emissione d'ufficio. Il giudice non deve attendere una richiesta del pubblico ministero: avverte personalmente la necessità della misura e procede. La scelta legislativa è coerente con la natura del codice Rocco, in cui il giudice istruttore aveva poteri ampi di direzione del procedimento. Nel sistema del codice del 1988 questa impostazione è stata superata, ma l'art. 131 nel suo contesto storico esprime quella ratio.

Il sistema delle impugnazioni

Il provvedimento è impugnabile in appello dinanzi alla sezione istruttoria della corte di appello. Possono proporre appello il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato. Contro la decisione di secondo grado è possibile il ricorso per cassazione. Si tratta di un meccanismo a doppio grado di merito più cassazione, particolarmente garantistico per la rilevanza degli interessi in gioco.

L'effetto non sospensivo delle impugnazioni

Una clausola cruciale: l'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La regola è coerente con la funzione cautelare dell'istituto. Ammettere la sospensione automatica avrebbe vanificato la ratio dell'applicazione provvisoria, esponendo la collettività ai pericoli che la misura intendeva neutralizzare. La regola sopravvive nei principi del codice vigente, con riferimento alle misure cautelari reali e personali.

Casi pratici

Caso 1: sospensione provvisoria dall'attività

Tizio, professionista, è imputato di reati commessi nell'esercizio della professione. Il giudice istruttore, dopo l'interrogatorio, ritiene sussistente il pericolo di reiterazione e dispone con decreto motivato l'applicazione provvisoria della sospensione dall'esercizio della professione, comunicandolo al pubblico ministero per l'esecuzione. Tizio impugna in appello: la sezione istruttoria conferma. Tizio ricorre in cassazione, ma intanto la sospensione resta operativa, in quanto le impugnazioni non sospendono l'esecuzione.

Caso 2: misura di sicurezza provvisoria

Caio, sottoposto a procedimento per reati gravi, è ritenuto socialmente pericoloso. Il giudice istruttore, in fase istruttoria, applica provvisoriamente una misura di sicurezza personale, con decreto motivato e dopo interrogatorio dell'imputato. Il provvedimento è comunicato al pubblico ministero per l'esecuzione. La procedura impugnatoria segue il doppio grado di merito più cassazione, ma senza effetti sospensivi.

Domande frequenti

Cos'è l'applicazione provvisoria di pene accessorie?

È una misura cautelare con cui il giudice anticipa, nel corso dell'istruzione, gli effetti di una pena accessoria o di una misura di sicurezza che potrebbe essere irrogata in sentenza. Risponde a esigenze di prevenzione, evitando che il differimento al giudizio definitivo vanifichi la finalità cautelare.

Chi può impugnare il decreto?

Possono impugnarlo l'imputato, il procuratore della Repubblica e il procuratore generale. L'appello è proposto dinanzi alla sezione istruttoria della corte di appello; contro la decisione di quest'ultima è ammesso il ricorso per cassazione.

L'impugnazione sospende l'esecuzione?

No. La norma stabilisce espressamente che l'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La regola tutela la finalità cautelare dell'istituto: ammettere la sospensione automatica significherebbe vanificare l'utilità dell'applicazione provvisoria.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-23
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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