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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • La norma sostituisce l'art. 512 c.p.p. (codice previgente) in materia di appello contro le sentenze del pretore.
  • L'imputato può appellare al tribunale in caso di condanna per delitto o contravvenzione a pena alternativa o per la quale non è ammessa oblazione, o se dichiarato contravventore abituale o professionale.
  • L'imputato può appellare anche in casi specifici di proscioglimento connessi all'applicazione di misure di sicurezza.
  • Il pubblico ministero può appellare in caso di proscioglimento per delitto o contravvenzione punibile con arresto, e in caso di condanna per analoghe fattispecie.
  • La norma articola un sistema differenziato di legittimazione all'appello a seconda della natura del reato e dell'esito processuale.

Testo dell'articoloVigente

Art. 134 L. 689/1981 — Appello contro sentenze del pretore

L. 24 novembre 1981, n. 689 — testo aggiornato

L' articolo 512 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Art.

512. (Appello contro sentenze del pretore). – Contro le sentenze del pretore possono appellare al tribunale: 1) l'imputato nel caso di condanna per delitto o per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non è ammessa la oblazione ovvero quando è stato dichiarato contravventore abituale o professionale; 2) l'imputato nel caso di proscioglimento da delitto o da contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, qualora il proscioglimento sia pronunciato per estinzione del reato a seguito di giudizio di comparazione tra circostanze o per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale ovvero perché si tratta di persona non imputabile o di persona non punibile perché il fatto non costituisce reato, se è stata applicata o può, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza; 3) il rappresentante del pubblico ministero nel dibattimento davanti al pretore e il procuratore della Repubblica nel caso di proscioglimento, se l'imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto; e nel caso di condanna per delitto ovvero per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non è ammessa l'oblazione".

Commento

L'art. 134 della legge 689/1981 riformula l'art. 512 del codice di procedura penale previgente, ridefinendo il sistema dell'appello contro le sentenze del pretore. La riforma muove dall'esigenza di razionalizzare il regime delle impugnazioni nella giustizia minore, calibrando le possibilità di gravame in funzione della gravità del reato e dell'esito processuale.

L'architettura del sistema

La norma articola tre ipotesi distinte di appellabilità: condanna per delitto o contravvenzione a pena alternativa, proscioglimento connesso a misure di sicurezza, condanna o proscioglimento appellabili dal pubblico ministero. L'impostazione asimmetrica riflette il principio del favor rei nei confronti dell'imputato e quello dell'interesse pubblico nei confronti del PM, ciascuno calibrato sulla gravità del reato e sulla portata della decisione.

La legittimazione dell'imputato a impugnare le condanne

Il numero 1 attribuisce all'imputato il diritto di appello nei casi in cui la condanna abbia portata significativa: delitto, contravvenzione a pena alternativa, contravvenzione non oblazionabile, dichiarazione di contravventore abituale o professionale. La selezione esclude le condanne per contravvenzioni di scarsa gravità, in cui la mera ammenda definisce il fatto in modo non particolarmente afflittivo. Il principio è quello di proporzionalità tra carico processuale del gravame e rilievo della decisione.

L'appello dell'imputato in caso di proscioglimento

Il numero 2 prevede una situazione particolare: l'imputato può appellare il proscioglimento se questo è stato pronunciato per estinzione del reato a seguito di giudizio di comparazione tra circostanze, per insufficienza di prove, per concessione del perdono giudiziale, per non imputabilità o per non punibilità, e se è stata applicata o può essere applicata una misura di sicurezza. La ratio è chiara: l'imputato vuole impugnare per ottenere una formula liberatoria più favorevole (assoluzione piena) ed evitare la misura di sicurezza.

L'appello del pubblico ministero

Il numero 3 disciplina la legittimazione del PM: appello in caso di proscioglimento se l'imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con arresto, e in caso di condanna per le stesse tipologie. Il sistema garantisce il controllo dell'accusa sulle decisioni del pretore, evitando che decisioni di proscioglimento o condanne miti per reati di una certa gravità sfuggano al sindacato di secondo grado.

Il contesto storico-sistematico

L'art. 134 è oggi norma di interesse storico-sistematico, in quanto l'abolizione del pretore (1998) e l'entrata in vigore del codice del 1988 hanno superato l'intera disciplina. Il codice vigente prevede un sistema di appellabilità delle sentenze più articolato e calibrato sui criteri di gravità del reato e tipo di decisione. La ratio della norma del 1981 — proporzionalità del gravame alla rilevanza della decisione — sopravvive nei principi generali delle impugnazioni.

Domande frequenti

Chi poteva appellare le sentenze del pretore?

L'imputato e il pubblico ministero, con regimi differenziati. L'imputato in caso di condanna per delitto, contravvenzione a pena alternativa o non oblazionabile, dichiarazione di contravventore abituale o professionale, e in casi specifici di proscioglimento connessi a misure di sicurezza. Il PM in caso di proscioglimento per delitto o contravvenzione punibile con arresto, e in casi analoghi di condanna.

Davanti a chi si appellava la sentenza del pretore?

Dinanzi al tribunale, ai sensi dell'art. 134 nella nuova formulazione introdotta dalla legge 689/1981. Il tribunale era il giudice di secondo grado nella giustizia minore previgente al codice del 1988.

La norma è ancora vigente?

No, la norma è stata superata dall'abolizione del pretore (1998) e dall'entrata in vigore del codice di procedura penale del 1988, che ha riformulato l'intero sistema delle impugnazioni. Resta tuttavia rilevante per ricostruire la sistematica originaria della legge 689.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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