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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • La norma aggiunge un comma all'art. 522 c.p.p. (codice previgente) in materia di questioni di nullità nel giudizio d'appello.
  • Quando il giudice di primo grado ha respinto la domanda di oblazione, il giudice di appello, se riconosce erronea tale decisione, accoglie la domanda.
  • Il giudice di appello sospende il dibattimento fissando un termine massimo non superiore a dieci giorni per il pagamento delle somme dovute.
  • Se il pagamento avviene nel termine, il giudice di appello pronuncia sentenza di proscioglimento.
  • La norma realizza il rimedio per l'erronea reiezione dell'oblazione in primo grado, in coerenza con l'art. 130 che esclude l'impugnazione autonoma dell'ordinanza.

Testo dell'articoloVigente

Art. 136 L. 689/1981 — Modifiche dell’ articolo 522 del codice di procedura penale in materia di questioni di nullit

L. 24 novembre 1981, n. 689 — testo aggiornato

All' articolo 522 del codice di procedura penale è aggiunto in fine il seguente comma: "Quando il giudice di primo grado ha respinto la domanda di oblazione, il giudice di appello, se riconosce erronea tale decisione, accoglie la domanda e sospende il dibattimento fissando un termine massimo non superiore a dieci giorni per il pagamento delle somme dovute. Se il pagamento avviene nel termine, il giudice di appello pronuncia sentenza di proscioglimento".

Commento

L'art. 136 della legge 689/1981 chiude il sistema delle impugnazioni in materia di oblazione delineato dall'art. 130: dal momento che l'ordinanza di rigetto della domanda di oblazione non è autonomamente impugnabile, occorre un meccanismo di recupero in sede di gravame contro la sentenza definitiva. L'art. 136 fornisce questo strumento, attribuendo al giudice di appello il potere di accogliere direttamente la domanda di oblazione erroneamente respinta in primo grado e di pronunciare la conseguente sentenza di proscioglimento.

La logica complementare all'art. 130

Per comprendere la portata dell'art. 136 occorre leggerlo congiuntamente all'art. 130. Il sistema costruito dal legislatore è il seguente: l'ordinanza che decide sulla domanda di oblazione (sia in accoglimento sia in rigetto) è impugnabile soltanto unitamente alla sentenza (art. 130); se il giudice di primo grado ha respinto la domanda e la decisione è poi riconosciuta erronea dal giudice di appello, quest'ultimo non si limita a un'astratta dichiarazione di nullità, ma può accogliere direttamente la domanda di oblazione, sospendere il dibattimento per consentire il pagamento, e infine pronunciare il proscioglimento per estinzione del reato.

Il giudizio di erroneità

Il presupposto operativo è il riconoscimento dell'erroneità della decisione di primo grado. Il giudice di appello compie un riesame della decisione del primo giudice, verificando se ricorrevano le condizioni per l'ammissione dell'oblazione e se la valutazione di gravità del fatto era stata correttamente esercitata. Il sindacato è di legittimità ma anche di merito, dato che la valutazione della gravità del fatto implica un giudizio comparativo che è proprio dell'organo di secondo grado.

La sospensione del dibattimento

Se il giudice di appello ravvisa l'errore, sospende il dibattimento per un periodo non superiore a dieci giorni, finalizzato al pagamento delle somme dovute. Il termine, breve ma sufficiente per il pagamento, garantisce che la sospensione non si trasformi in pretesto dilatorio. La sospensione è funzionale alla finalità estintiva: senza pagamento non vi è oblazione, e senza oblazione non vi è proscioglimento.

La sentenza di proscioglimento

Il pagamento integrale nel termine determina la pronuncia di una sentenza di proscioglimento per estinzione del reato. La sentenza ha effetto pieno e definitivo, salvo l'eventuale impugnazione del pubblico ministero per i vizi di legittimità della valutazione del giudice di appello. Sul piano sistemico, la pronuncia chiude definitivamente il giudizio e produce gli effetti dell'estinzione del reato, compreso il regime del casellario giudiziale ex art. 137 della stessa legge.

Una norma di garanzia

L'art. 136 è espressione di un principio di garanzia sostanziale: l'oblazione non è solo un beneficio processuale, ma uno strumento di definizione anticipata che riflette una specifica politica criminale di depenalizzazione di fatto. La possibilità di accedervi non deve essere preclusa da errori di primo grado: il giudice di appello ha il potere e il dovere di rimediare. L'istituto rappresenta un caso emblematico di rimedio sostanziale al difetto della tutela impugnatoria immediata.

Profili evolutivi

Il codice di procedura penale del 1988 ha mantenuto la sistematica fondamentale dell'istituto, anche se con riformulazioni testuali. Il meccanismo dell'oblazione come causa estintiva del reato continua a operare, con la possibilità di rivalutazione in appello dell'erroneo rigetto. La giurisprudenza ha consolidato l'interpretazione di favor amplificativo nei confronti del contravventore, in linea con la ratio originaria della legge 689.

Domande frequenti

Cosa può fare il giudice d'appello se ravvisa erroneo il rigetto dell'oblazione?

Accoglie la domanda di oblazione, sospende il dibattimento fissando un termine massimo di dieci giorni per il pagamento delle somme dovute, e se il pagamento avviene nel termine pronuncia sentenza di proscioglimento per estinzione del reato.

Quanto dura la sospensione?

Il termine massimo è di dieci giorni, fissato dal giudice di appello con il provvedimento di sospensione. Il termine è funzionale al pagamento delle somme dovute e non è prorogabile, salvo cause di forza maggiore.

Cosa succede se il pagamento non avviene nel termine?

L'oblazione non si perfeziona e il giudizio prosegue secondo le ordinarie regole. La sentenza di appello potrà confermare la condanna del primo grado o modificarla in altro senso, ma non potrà pronunciare il proscioglimento per estinzione del reato in mancanza di oblazione.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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