Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 136 L. 689/1981 – Modifiche dell’ articolo 522 del codice di procedura penale in materia di questioni di nullit
L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato
All' articolo 522 del codice di procedura penale è aggiunto in fine il seguente comma: "Quando il giudice di primo grado ha respinto la domanda di oblazione, il giudice di appello, se riconosce erronea tale decisione, accoglie la domanda e sospende il dibattimento fissando un termine massimo non superiore a dieci giorni per il pagamento delle somme dovute. Se il pagamento avviene nel termine, il giudice di appello pronuncia sentenza di proscioglimento".
Vedi anche
→art. 134 SANZIONI→art. 135 SANZIONI→art. 137 SANZIONI→art. 138 SANZIONI→art. 23 c.p. (Pene)→art. 25 Cost. (Legalità)→art. 1 L. 241/90 (Principi)→art. 22 L. 241/90 (Accesso)→Art. 133 L. 689/1981 – Esecuzione provvisoria di misure di sicurezza→Art. 139 L. 689/1981 – Modifica dell’articolo 116 delle norme sugli assegni bancari, circolari e su titoli speciali dell’istituto di emissione, e dei Banchi di Napoli e di Sicilia→Art. 132 L. 689/1981 – Modificazioni dell’ articolo 400 del codice di procedura penale in materia di provvedimenti per l’applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza→Art. 140 L. 689/1981 – Disposizioni aggiuntive alle norme in materia di assegni bancari, circolari e su titoli speciali dell’istituto di emissione, e dei Banchi di Napoli e di Sicilia
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 136 della legge 689/1981 chiude il sistema delle impugnazioni in materia di oblazione delineato dall'art. 130: dal momento che l'ordinanza di rigetto della domanda di oblazione non è autonomamente impugnabile, occorre un meccanismo di recupero in sede di gravame contro la sentenza definitiva. L'art. 136 fornisce questo strumento, attribuendo al giudice di appello il potere di accogliere direttamente la domanda di oblazione erroneamente respinta in primo grado e di pronunciare la conseguente sentenza di proscioglimento.
La logica complementare all'art. 130
Per comprendere la portata dell'art. 136 occorre leggerlo congiuntamente all'art. 130. Il sistema costruito dal legislatore è il seguente: l'ordinanza che decide sulla domanda di oblazione (sia in accoglimento sia in rigetto) è impugnabile soltanto unitamente alla sentenza (art. 130); se il giudice di primo grado ha respinto la domanda e la decisione è poi riconosciuta erronea dal giudice di appello, quest'ultimo non si limita a un'astratta dichiarazione di nullità, ma può accogliere direttamente la domanda di oblazione, sospendere il dibattimento per consentire il pagamento, e infine pronunciare il proscioglimento per estinzione del reato.
Il giudizio di erroneità
Il presupposto operativo è il riconoscimento dell'erroneità della decisione di primo grado. Il giudice di appello compie un riesame della decisione del primo giudice, verificando se ricorrevano le condizioni per l'ammissione dell'oblazione e se la valutazione di gravità del fatto era stata correttamente esercitata. Il sindacato è di legittimità ma anche di merito, dato che la valutazione della gravità del fatto implica un giudizio comparativo che è proprio dell'organo di secondo grado.
La sospensione del dibattimento
Se il giudice di appello ravvisa l'errore, sospende il dibattimento per un periodo non superiore a dieci giorni, finalizzato al pagamento delle somme dovute. Il termine, breve ma sufficiente per il pagamento, garantisce che la sospensione non si trasformi in pretesto dilatorio. La sospensione è funzionale alla finalità estintiva: senza pagamento non vi è oblazione, e senza oblazione non vi è proscioglimento.
La sentenza di proscioglimento
Il pagamento integrale nel termine determina la pronuncia di una sentenza di proscioglimento per estinzione del reato. La sentenza ha effetto pieno e definitivo, salvo l'eventuale impugnazione del pubblico ministero per i vizi di legittimità della valutazione del giudice di appello. Sul piano sistemico, la pronuncia chiude definitivamente il giudizio e produce gli effetti dell'estinzione del reato, compreso il regime del casellario giudiziale ex art. 137 della stessa legge.
Una norma di garanzia
L'art. 136 è espressione di un principio di garanzia sostanziale: l'oblazione non è solo un beneficio processuale, ma uno strumento di definizione anticipata che riflette una specifica politica criminale di depenalizzazione di fatto. La possibilità di accedervi non deve essere preclusa da errori di primo grado: il giudice di appello ha il potere e il dovere di rimediare. L'istituto rappresenta un caso emblematico di rimedio sostanziale al difetto della tutela impugnatoria immediata.
Profili evolutivi
Il codice di procedura penale del 1988 ha mantenuto la sistematica fondamentale dell'istituto, anche se con riformulazioni testuali. Il meccanismo dell'oblazione come causa estintiva del reato continua a operare, con la possibilità di rivalutazione in appello dell'erroneo rigetto. La giurisprudenza ha consolidato l'interpretazione di favor amplificativo nei confronti del contravventore, in linea con la ratio originaria della legge 689.
Casi pratici
Caso 1: rigetto erroneo e accoglimento in appello
Tizio chiede oblazione ex art. 162-bis c.p. davanti al primo giudice, che la respinge con ordinanza per ritenuta gravità del fatto. Tizio è poi condannato. Propone appello deducendo, tra l'altro, l'erronea reiezione dell'oblazione. Il giudice di appello, riconoscendo l'errore, accoglie la domanda, sospende il dibattimento per dieci giorni, riceve il pagamento delle somme dovute e pronuncia sentenza di proscioglimento per estinzione del reato.
Caso 2: rigetto confermato
Caio impugna la sentenza di condanna deducendo anche l'erroneo rigetto della domanda di oblazione. Il giudice di appello, esaminata la motivazione del primo giudice, ritiene corretto il rigetto in base alla gravità del fatto. L'appello sull'oblazione è respinto e la condanna è confermata nel merito.
Domande frequenti
Cosa può fare il giudice d'appello se ravvisa erroneo il rigetto dell'oblazione?
Accoglie la domanda di oblazione, sospende il dibattimento fissando un termine massimo di dieci giorni per il pagamento delle somme dovute, e se il pagamento avviene nel termine pronuncia sentenza di proscioglimento per estinzione del reato.
Quanto dura la sospensione?
Il termine massimo è di dieci giorni, fissato dal giudice di appello con il provvedimento di sospensione. Il termine è funzionale al pagamento delle somme dovute e non è prorogabile, salvo cause di forza maggiore.
Cosa succede se il pagamento non avviene nel termine?
L'oblazione non si perfeziona e il giudizio prosegue secondo le ordinarie regole. La sentenza di appello potrà confermare la condanna del primo grado o modificarla in altro senso, ma non potrà pronunciare il proscioglimento per estinzione del reato in mancanza di oblazione.