- La norma introduce l'art. 116-bis nel r.d. 1736/1933 sulle norme degli assegni bancari.
- Chi, avendo riportato il divieto di emettere assegni, trasgredisce gli obblighi inerenti è punito, per il solo fatto dell'emissione, ai sensi dell'art. 389 c.p.
- Chi, violando il divieto, commette uno dei delitti dei numeri 1 e 2 del comma precedente dell'art. 116 è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e la multa.
- La condanna importa la pubblicazione della sentenza e un nuovo divieto di emettere assegni per due anni.
- Il sistema sanzionatorio è doppio: una sanzione per la mera violazione del divieto e una sanzione aggravata per l'emissione contestuale ai delitti di assegno a vuoto.
Testo dell'articoloVigente
Art. 140 L. 689/1981 — Disposizioni aggiuntive alle norme in materia di assegni bancari, circolari e su titoli speciali dell’istituto di emissione, e dei Banchi di Napoli e di Sicilia
L. 24 novembre 1981, n. 689 — testo aggiornato
Dopo l' articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 , è inserito il seguente: "Art. 116-bis – Chiunque, avendo riportato la pena accessoria prevista dall'articolo precedente, trasgredisce agli obblighi ad essa inerenti è punito, per il solo fatto dell'emissione dell'assegno, ai sensi dell' articolo 389 del codice penale . Si applica la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da lire centomila a lire due milioni, a chi, violando il divieto di emettere assegni bancari e postali, commette uno dei delitti previsti dai numeri 1 e 2 del primo comma dell'articolo precedente. La condanna importa la pubblicazione della sentenza e il divieto di emettere assegni bancari e postali per la durata di due anni".
Commento
L'art. 140 della legge 689/1981 introduce nel r.d. 1736/1933 una nuova disposizione (l'art. 116-bis) che disciplina le conseguenze della violazione del divieto di emettere assegni introdotto dall'art. 139 della stessa legge. Si tratta di una norma di chiusura del sistema sanzionatorio: senza una sanzione autonoma per la violazione del divieto, l'intera architettura introdotta dall'art. 139 sarebbe priva di reale effettività.
Il doppio livello sanzionatorio
La norma costruisce un doppio livello di tutela. Il primo livello è quello generale: chi viola il divieto di emettere assegni, per il solo fatto dell'emissione, è punito ai sensi dell'art. 389 c.p., con la reclusione da due a sei mesi prevista dalla norma generale per l'inosservanza di pene accessorie (come riformulata dall'art. 129 della stessa legge 689/1981). Il secondo livello è speciale e aggravato: se l'emissione contraria al divieto integra anche uno dei delitti di assegno a vuoto previsti dall'art. 116 (numeri 1 e 2), la pena è la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da lire centomila a due milioni.
La logica della doppia tutela
La struttura sanzionatoria risponde a una logica di gradualità. La mera violazione del divieto (emissione di assegni senza alcun ulteriore reato concomitante) è sanzionata con la pena ordinaria delle violazioni di pene accessorie. L'aggravante speciale del secondo periodo opera quando alla violazione del divieto si aggiunge la commissione di un nuovo delitto di assegno a vuoto: il legislatore intende sanzionare con particolare severità la recidiva specifica nello stesso ambito, considerando l'allarme sociale del soggetto che, già destinatario di divieto, non solo lo viola ma commette anche il reato base.
Le sanzioni accessorie ricorrenti
La condanna ex art. 116-bis secondo periodo importa la pubblicazione della sentenza e un nuovo divieto di emettere assegni per la durata di due anni. La sanzione accessoria si rinnova ciclicamente: chi viola il divieto e commette nuovo reato di assegno a vuoto è destinatario di un nuovo divieto, con conseguente esposizione al rischio di nuove violazioni e nuove sanzioni. Si tratta di un sistema di ricaduta sanzionatoria che mira a interrompere il ciclo delittuoso del soggetto.
L'evoluzione del trattamento degli assegni a vuoto
Il sistema sanzionatorio dell'art. 140 è stato successivamente integrato dalla legge 386/1990, che ha introdotto la cosiddetta legge sull'assegno, e poi profondamente modificato dal d.lgs. 507/1999, che ha depenalizzato gran parte delle fattispecie di assegno a vuoto, sostituendo le sanzioni penali con sanzioni amministrative pecuniarie e con il sistema del protesto e dell'iscrizione nella centrale di allarme interbancaria. La rilevanza pratica dell'art. 140 è oggi pertanto ridotta, ma la norma conserva interesse storico-sistematico.
Coordinamento con il sistema
L'art. 140 si raccorda con: l'art. 129 della stessa legge (riformulazione dell'art. 389 c.p. sull'inosservanza di pene accessorie); l'art. 139 (introduzione del divieto di emettere assegni); l'art. 141 (ulteriori disposizioni in materia di assegni). La lettura coordinata delle disposizioni consente di ricostruire il sistema complessivo di tutela penale della disciplina degli assegni, in cui ogni norma si inserisce in una logica di reciproco completamento.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra il primo e il secondo periodo dell'art. 116-bis?
Il primo periodo punisce la mera violazione del divieto di emettere assegni ai sensi dell'art. 389 c.p. (reclusione da due a sei mesi). Il secondo periodo punisce con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa chi, violando il divieto, commette anche un delitto di assegno a vuoto previsto dai numeri 1 e 2 del comma precedente dell'art. 116.
La condanna importa nuove sanzioni accessorie?
Sì. La condanna ex art. 116-bis secondo periodo importa la pubblicazione della sentenza e un nuovo divieto di emettere assegni bancari o postali per due anni. Il sistema crea un meccanismo di ricaduta sanzionatoria volto a interrompere il ciclo delittuoso.
La norma è ancora applicabile?
Il regime sanzionatorio dell'assegno a vuoto è stato in larga parte depenalizzato dal d.lgs. 507/1999, che ha sostituito le sanzioni penali con sanzioni amministrative pecuniarie e con il sistema del protesto e della centrale di allarme. La rilevanza pratica dell'art. 140 è quindi oggi residuale.
Vedi anche