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Ultimo aggiornamento: 26 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • La norma modifica l'art. 604 c.p.p. (codice previgente) in materia di provvedimenti da iscrivere nel casellario giudiziale.
  • Si estende la non iscrizione nel casellario anche alle sentenze e decreti di condanna per contravvenzioni punite con pena alternativa di arresto o ammenda.
  • L'estensione riguarda le contravvenzioni ammesse alla definizione in via amministrativa o all'oblazione.
  • La ratio è coerente con la riforma deflattiva della legge 689: ridurre il peso pratico delle contravvenzioni minori.
  • L'esclusione dal casellario favorisce il reinserimento sociale e il principio del minor sacrificio possibile per gli illeciti di scarsa gravità.

Testo dell'articoloVigente

Art. 137 L. 689/1981 — Modifiche dell’ articolo 604 del codice di procedura penale in materia di provvedimenti da iscrivere nel casellario

L. 24 novembre 1981, n. 689 — testo aggiornato

Nell' articolo 604 del codice di procedura penale , al capoverso del numero 1, dopo le parole: "Non sono iscritti nel casellario giudiziale: le sentenze e i decreti di condanna concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione, salvo che", sono inserite le seguenti: "si tratti di contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda o che".

Commento

L'art. 137 della legge 689/1981 interviene su un aspetto pratico di grande importanza: l'iscrizione nel casellario giudiziale delle sentenze e dei decreti di condanna per contravvenzioni. La modifica all'art. 604 del codice di procedura penale del 1930 estende il regime di non iscrizione, già previsto per le contravvenzioni definite in via amministrativa o oblazionabili (oblazione ordinaria ex art. 162 c.p.), anche alle contravvenzioni punite con pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda. La logica è coerente con il sistema della nuova oblazione speciale introdotta dall'art. 126: se il legislatore prevede meccanismi di definizione anticipata per queste contravvenzioni, è ragionevole che la pronuncia conclusiva non gravi sul certificato penale del contravventore.

Il valore del casellario giudiziale

Il casellario giudiziale è il registro pubblico delle condanne penali, da cui derivano effetti pratici di rilievo: certificati richiesti per concorsi pubblici, attività professionali regolamentate, contratti con la pubblica amministrazione, attività bancarie e finanziarie. L'iscrizione di una condanna nel casellario può precludere o ostacolare opportunità di lavoro, accesso a benefici e altre situazioni di vita ordinaria. La non iscrizione è quindi un beneficio sostanziale, non meramente formale.

La logica della deflazione

La modifica si inscrive nel disegno complessivo della legge 689: depenalizzare gli illeciti di scarsa gravità, fornire strumenti di definizione anticipata, alleggerire il sistema penale dalle bagatelle. L'esclusione dal casellario per le contravvenzioni a pena alternativa è il completamento di questo disegno: se il fatto è oggettivamente di gravità ridotta (tanto che il legislatore prevede pena alternativa e ammette l'oblazione), allora la condanna non deve produrre effetti collaterali sproporzionati come l'iscrizione nel casellario.

La condizione dell'oblazione o della definizione amministrativa

La norma richiede che la contravvenzione sia ammessa all'oblazione o alla definizione in via amministrativa. Il riferimento è duplice: alle contravvenzioni che ammettono oblazione ordinaria (art. 162 c.p.) o speciale (art. 162-bis c.p., introdotto dall'art. 126 della stessa legge), e alle contravvenzioni che ammettono definizione amministrativa secondo le procedure di depenalizzazione amministrativa. L'art. 137 in commento estende il beneficio della non iscrizione anche quando l'oblazione non sia stata di fatto utilizzata, purché la fattispecie sia astrattamente compatibile con l'istituto.

Coordinamento sistemico

L'art. 137 si raccorda con l'art. 126 (introduzione dell'oblazione speciale), l'art. 127 (estensione dell'oblazione a specifici reati), l'art. 130 (impugnazione dell'ordinanza di oblazione) e l'art. 136 (rimedio in appello). Il sistema è coerente: una stessa contravvenzione, se ammette oblazione, beneficia (a) di un meccanismo di definizione anticipata (art. 126), (b) di un sistema di impugnazioni concentrate (art. 130), (c) di un rimedio in appello (art. 136), (d) della non iscrizione nel casellario (art. 137).

Profili evolutivi

Il decreto del Presidente della Repubblica 313/2002 (Testo unico in materia di casellario giudiziale) ha riformulato l'intera materia del casellario, mantenendo i principi essenziali stabiliti dalla legge 689/1981. La non iscrizione delle condanne per contravvenzioni oblazionabili è oggi disciplinata dal sistema delle iscrizioni semplificate e dei certificati senza menzione, ma la logica originaria del 1981 sopravvive: alleggerire le conseguenze accessorie delle condanne per illeciti di scarsa gravità.

Domande frequenti

Quali condanne non si iscrivono nel casellario ai sensi dell'art. 137?

Le sentenze e i decreti di condanna per contravvenzioni ammesse alla definizione in via amministrativa o all'oblazione, comprese le contravvenzioni a pena alternativa di arresto o ammenda introdotte nel sistema dell'oblazione speciale dall'art. 126 della stessa legge.

Qual è la ratio della non iscrizione?

Alleggerire le conseguenze accessorie delle condanne per illeciti di scarsa gravità, evitando che la condanna gravi sul certificato penale del contravventore con effetti sproporzionati su carriera, attività professionali e accesso a benefici pubblici. La logica è coerente con la deflazione perseguita dalla legge 689.

La norma è ancora vigente?

La materia del casellario è oggi disciplinata dal d.P.R. 313/2002, che ha riformulato l'intero sistema delle iscrizioni e dei certificati. I principi della legge 689 sono stati assorbiti nella nuova disciplina, che prevede un sistema articolato di iscrizioni semplificate e di certificati con o senza menzione.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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