- La norma introduce gli artt. 124 e 125 nel r.d. 1736/1933 sugli assegni bancari, dopo l'art. 123.
- L'art. 124 impone al dipendente bancario o postale di far sottoscrivere al richiedente una dichiarazione di non essere interdetto dall'emissione di assegni al momento del rilascio dei moduli.
- Il richiedente che dichiara il falso è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
- L'art. 125 punisce il dipendente che consegna moduli senza farsi rilasciare la dichiarazione, con arresto o ammenda.
- Il dipendente che consegna moduli a chi si è dichiarato interdetto è punito più gravemente, con la reclusione da sei mesi a due anni.
Testo dell'articoloVigente
Art. 141 L. 689/1981 — Ulteriori disposizioni aggiuntive alle norme in materia di assegni bancari, circolari e su titoli speciali dell’istituto di emissione, e dei Banchi di Napoli e di Sicilia
L. 24 novembre 1981, n. 689 — testo aggiornato
Dopo l' articolo 123 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 , sono inseriti i seguenti articoli: "Art.
124. – All'atto del rilascio di moduli di assegno bancario o postale il dipendente responsabile fa sottoscrivere al richiedente una dichiarazione dalla quale risulta che lo stesso non è interdetto dall'emissione di assegni bancari o postali. Il richiedente che dichiara il falso è punito con la reclusione da sei mesi a due anni". "Art.
125. – Il dipendente che consegna moduli di assegno bancario o postale senza farsi rilasciare la dichiarazione prevista nell'articolo precedente è punito, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquecentomila. Il dipendente che consegna moduli di assegno bancario o postale a chi abbia dichiarato di essere stato interdetto dalla emissione di assegni bancari o postali, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a due anni".
Commento
L'art. 141 della legge 689/1981 introduce nel r.d. 1736/1933 due nuove disposizioni (artt. 124 e 125) che costruiscono un sistema preventivo di controllo all'origine sull'emissione di assegni. La logica è di prevenzione: anziché limitarsi a sanzionare ex post chi emette assegni in violazione del divieto, il legislatore impone all'istituto bancario o postale di verificare ex ante, al momento del rilascio dei moduli, la posizione del cliente rispetto all'eventuale interdizione.
L'art. 124: la dichiarazione preventiva
La prima disposizione (art. 124) impone al dipendente bancario o postale che rilascia moduli di assegno bancario o postale di far sottoscrivere al richiedente una dichiarazione attestante l'assenza di interdizione all'emissione di assegni. L'obbligo è di formalizzazione: la dichiarazione è scritta, sottoscritta e conservata. Il sistema serve a creare un'evidenza documentale di buona fede dell'istituto e a responsabilizzare il richiedente.
La sanzione del richiedente bugiardo
Il richiedente che dichiara il falso è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Si tratta di una fattispecie speciale di falso, modellata sul falso ideologico in atto pubblico ma con cornice edittale autonoma. La sanzione è significativa: la reclusione da sei mesi a due anni esprime la rilevanza che il legislatore assegna alla veridicità della dichiarazione, in quanto presupposto per la successiva emissione di assegni e per la solidità del sistema dei pagamenti.
L'art. 125: l'obbligo del dipendente
La seconda disposizione (art. 125) punisce il dipendente sotto due profili. Il primo è quello del dipendente che consegna moduli di assegno senza farsi rilasciare la dichiarazione prevista dall'art. 124: la sanzione è l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da lire duecentomila a cinquecentomila. La clausola di sussidiarietà (la pena si applica «salvo che il fatto costituisca un più grave reato») consente di applicare la sanzione più grave se la condotta integra anche altri illeciti.
Il dipendente complice
Il secondo profilo riguarda il dipendente che consegna moduli a chi abbia dichiarato di essere interdetto. La sanzione qui è più severa: reclusione da sei mesi a due anni, equivalente a quella prevista per il richiedente bugiardo. La parità sanzionatoria è significativa: il dipendente che, conoscendo l'interdizione del richiedente, consegna comunque i moduli è considerato moralmente equivalente al richiedente bugiardo, in quanto contribuisce volontariamente alla violazione del sistema preventivo.
La logica del sistema preventivo
L'art. 141 nel suo complesso costruisce un sistema di controllo all'origine. La banca o le poste, attraverso i propri dipendenti, diventano il primo presidio contro l'abuso degli assegni. La dichiarazione obbligatoria del cliente serve a (a) responsabilizzare il cliente, (b) costituire prova di buona fede dell'istituto, (c) attivare la responsabilità penale del cliente bugiardo. L'obbligo del dipendente serve a (a) presidiare l'effettività del controllo, (b) impedire la connivenza tra cliente e dipendente, (c) tutelare la reputazione dell'istituto.
L'evoluzione del sistema
L'intero sistema delle sanzioni in materia di assegni è stato profondamente trasformato dalla legge 386/1990 e dal d.lgs. 507/1999. La depenalizzazione di gran parte degli illeciti ha attenuato la rilevanza pratica degli artt. 124 e 125, oggi assorbiti nel più ampio sistema di controllo bancario e di tracciabilità informatica. Tuttavia, la logica preventiva introdotta dalla legge 689 sopravvive nei controlli antiriciclaggio, nei sistemi di verifica della clientela e nelle procedure di rilascio degli strumenti di pagamento.
Domande frequenti
Quale dichiarazione deve rilasciare il richiedente dei moduli di assegno?
Ai sensi dell'art. 124 r.d. 1736/1933 (introdotto dall'art. 141 L. 689/1981), il richiedente deve sottoscrivere una dichiarazione attestante di non essere interdetto dall'emissione di assegni bancari o postali. La dichiarazione è obbligatoria e va resa al momento del rilascio dei moduli.
Quale sanzione si applica al richiedente bugiardo?
La reclusione da sei mesi a due anni. Si tratta di una fattispecie speciale di falso ideologico, modellata sulla rilevanza che il legislatore assegna alla veridicità della dichiarazione preventiva quale presupposto per l'emissione di assegni.
Cosa rischia il dipendente che consegna moduli senza la dichiarazione?
L'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da lire duecentomila a cinquecentomila, salvo che il fatto costituisca più grave reato. Se invece il dipendente consegna moduli a chi si è dichiarato interdetto, la sanzione è più severa: reclusione da sei mesi a due anni.
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