In sintesi
- La norma modifica l'art. 116 r.d. 1736/1933 (norme sugli assegni bancari) inserendo un nuovo comma.
- Nei casi più gravi, la condanna per uno dei delitti previsti ai numeri 1 e 2 del comma precedente importa, indipendentemente dall'applicazione dell'art. 69 c.p., la pubblicazione della sentenza di condanna.
- La condanna importa altresì il divieto di emettere assegni bancari o postali per un periodo da uno a tre anni.
- Le sanzioni accessorie sono autonome rispetto al giudizio di bilanciamento delle circostanze ex art. 69 c.p.
- La ratio è rafforzare la deterrenza contro l'emissione di assegni a vuoto e tutelare il sistema dei pagamenti.
Testo dell'articoloVigente
Art. 139 L. 689/1981 — Modifica dell’articolo 116 delle norme sugli assegni bancari, circolari e su titoli speciali dell’istituto di emissione, e dei Banchi di Napoli e di Sicilia
L. 24 novembre 1981, n. 689 — testo aggiornato
Nell' articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 , dopo il primo comma è inserito il seguente: "Nei casi più gravi la condanna per uno dei delitti previsti nei numeri 1 e 2 del comma precedente importa, indipendentemente dall'applicazione dell' articolo 69 del codice penale , la pubblicazione della sentenza di condanna e il divieto di emettere assegni bancari o postali per un periodo da uno a tre anni".
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Commento
L'art. 139 della legge 689/1981 interviene sull'art. 116 del r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736 (la legge sull'assegno bancario), introducendo un comma che inasprisce il regime sanzionatorio per i casi più gravi di emissione di assegni a vuoto o non coperti. La modifica si inscrive in un più ampio intervento del legislatore del 1981 sulla materia degli assegni (artt. 139-141 della stessa legge), volto a presidiare con maggiore effettività il sistema dei pagamenti commerciali.
Il contesto storico e l'importanza dell'assegno
L'assegno bancario, all'epoca della riforma del 1981, era uno strumento centrale del sistema dei pagamenti italiano. La sua diffusione richiedeva una tutela penale efficace contro gli abusi: l'emissione di assegni a vuoto o non coperti rappresentava un fenomeno diffuso, con conseguenze gravi per i beneficiari e per il sistema economico in generale. Il legislatore del 1981 ha scelto un approccio rigoroso, introducendo sanzioni accessorie di forte impatto: la pubblicazione della sentenza e il divieto di emettere assegni.
La pubblicazione della sentenza
La pubblicazione della sentenza di condanna è una pena accessoria di natura morale e reputazionale. Pubblicando la sentenza su organi di stampa o altri mezzi, si rende noto al pubblico il comportamento del condannato, con effetti dissuasivi che vanno oltre la mera pena pecuniaria o detentiva. La norma del 1981 prevede questa sanzione accessoria per i casi più gravi, lasciando al giudice la valutazione della gravità in concreto.
Il divieto di emettere assegni
Il divieto di emettere assegni bancari o postali per un periodo da uno a tre anni è la sanzione accessoria più impattante. Il condannato perde, per il periodo indicato, l'accesso allo strumento di pagamento più diffuso nelle transazioni commerciali. La conseguenza pratica è significativa: il divieto preclude attività commerciali, professionali e in molti casi limita anche la vita ordinaria del soggetto. La cornice temporale (da uno a tre anni) lascia al giudice un margine di adeguamento alla gravità del fatto.
L'autonomia dal giudizio di bilanciamento
Particolarmente significativa è la previsione di autonomia delle sanzioni accessorie rispetto al giudizio di comparazione tra circostanze ex art. 69 c.p. La regola impedisce che l'effetto delle pene accessorie venga elusione tramite il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche o specifiche prevalenti. Il legislatore vuole assicurare che, almeno per i casi più gravi, le sanzioni accessorie operino in modo indefettibile, indipendentemente dalle valutazioni discrezionali del giudice sulla pena principale.
La graduazione della gravità
La norma richiede che si tratti dei casi più gravi tra i delitti previsti ai numeri 1 e 2 del comma precedente dell'art. 116 r.d. 1736/1933. La valutazione di gravità è rimessa al giudice e implica un giudizio sulle modalità del fatto, sulla persistenza della condotta, sul danno cagionato, sulla qualifica del soggetto agente, sulla sussistenza di precedenti specifici. Il riferimento ai casi più gravi temperà l'automatismo della sanzione, riservandola alle ipotesi di reale allarme.
Profili evolutivi
Il regime sanzionatorio dell'emissione di assegni a vuoto è stato successivamente riformato. La legge 386/1990 ha integrato il sistema, e il d.lgs. 507/1999 ha depenalizzato gran parte delle ipotesi di assegno scoperto, sostituendo le sanzioni penali con sanzioni amministrative pecuniarie. La rilevanza dell'art. 139 è quindi oggi essenzialmente storica, ma resta una pietra angolare per ricostruire l'evoluzione del sistema di tutela del titolo di credito.
Domande frequenti
In quali casi si applicano le sanzioni accessorie ex art. 139?
Nei casi più gravi dei delitti previsti ai numeri 1 e 2 del comma precedente dell'art. 116 r.d. 1736/1933. La valutazione di gravità è rimessa al giudice e implica un giudizio sulle modalità del fatto e sul danno cagionato.
Le sanzioni accessorie possono essere elise dal bilanciamento delle circostanze?
No. La norma stabilisce espressamente che le sanzioni accessorie (pubblicazione della sentenza e divieto di emettere assegni) operano indipendentemente dall'applicazione dell'art. 69 c.p. La regola assicura l'indefettibilità delle sanzioni nei casi più gravi.
Quanto dura il divieto di emettere assegni?
Da uno a tre anni, secondo la valutazione del giudice sulla gravità del fatto. Durante il periodo del divieto il condannato non può emettere assegni bancari o postali; la violazione integra il reato di inosservanza di pena accessoria ex art. 389 c.p.
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