Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 135 L. 689/1981 – Appello contro sentenze del tribunale e della corte d’assise

L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

L' articolo 513 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Art.

513. – (Appello contro sentenze del tribunale e della corte di assise). – Contro le sentenze del tribunale e della corte di assise possono appellare, rispettivamente, alla corte di appello e alla corte di assise di appello, salvo che la legge disponga altrimenti: 1) l'imputato nel caso di condanna per delitto o per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non è ammessa la oblazione ovvero quando è stato dichiarato contravventore abituale o professionale; 2) l'imputato nel caso di proscioglimento da delitto o da contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, qualora il proscioglimento sia pronunziato per estinzione del reato a seguito di giudizio di comparazione tra circostanze o per insufficienza di prove o per perdono giudiziale ovvero perché si tratta di persona non imputabile o di persona non punibile perché il fatto non costituisce reato, se è stata applicata o può, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza; 3) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale presso la corte di appello nel caso di proscioglimento, se la imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto, e nel caso di condanna per delitto ovvero per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non è ammessa la oblazione".

In sintesi

  • La norma sostituisce l'art. 513 c.p.p. (codice previgente) in materia di appello contro sentenze del tribunale e della corte d'assise.
  • L'imputato può appellare alla corte d'appello (o corte d'assise d'appello) nei casi di condanna per delitto o contravvenzione a pena alternativa o non oblazionabile.
  • L'imputato è ammesso all'appello anche in specifici proscioglimenti connessi a misure di sicurezza.
  • Il pubblico ministero appella in caso di proscioglimento per delitto o contravvenzione punibile con arresto.
  • Il sistema è simmetrico rispetto all'art. 134, calibrato sulla giurisdizione del tribunale e della corte d'assise.
Indice dei contenuti

L'art. 135 della legge 689/1981 riformula l'art. 513 del codice di procedura penale del 1930, dettando il regime dell'appello contro le sentenze del tribunale e della corte d'assise. La struttura della norma è in larga misura parallela a quella dell'art. 134 in materia di sentenze pretorili: la simmetria è voluta dal legislatore per garantire coerenza al sistema delle impugnazioni della giustizia ordinaria.

Il sistema parallelo

Il legislatore della riforma del 1981 ha costruito un sistema di appello su due binari paralleli: l'art. 134 per le sentenze del pretore (appello al tribunale) e l'art. 135 per le sentenze del tribunale e della corte d'assise (appello, rispettivamente, alla corte d'appello e alla corte d'assise d'appello). La logica è di proporzionalità tra grado del giudice di primo grado e grado del giudice di appello, in coerenza con l'organizzazione gerarchica della giurisdizione ordinaria.

La legittimazione dell'imputato a impugnare le condanne

Come per l'art. 134, l'imputato è legittimato ad appellare in caso di condanna per delitto, per contravvenzione a pena alternativa o non oblazionabile, o quando sia stato dichiarato contravventore abituale o professionale. La selezione è finalizzata a escludere le condanne per contravvenzioni di minima gravità (mera ammenda) dalla possibilità di gravame, in nome dell'economia processuale.

L'appello in caso di proscioglimento

Anche qui è prevista la facoltà di appello dell'imputato in caso di proscioglimento, quando la pronuncia sia stata emessa per estinzione del reato a seguito di giudizio di comparazione tra circostanze, insufficienza di prove, perdono giudiziale, non imputabilità o non punibilità per non costituzione del reato, e sia stata o possa essere applicata una misura di sicurezza. La logica è omologa a quella dell'art. 134: l'imputato ha interesse a ottenere una formula liberatoria piena ed evitare misure di sicurezza.

La legittimazione del pubblico ministero

Il numero 3 attribuisce al procuratore della Repubblica e al procuratore generale presso la corte d'appello la facoltà di appello in caso di proscioglimento per delitto o contravvenzione punibile con arresto, e in caso di condanna per le stesse tipologie. La menzione del procuratore generale presso la corte d'appello riflette il sistema gerarchico del pubblico ministero, in cui il vertice distrettuale può intervenire anche su decisioni emesse in primo grado dal tribunale o dalla corte d'assise.

Il riferimento alla corte d'assise d'appello

L'art. 135 individua due giudici di secondo grado: la corte d'appello per le sentenze del tribunale, la corte d'assise d'appello per le sentenze della corte d'assise. Il sistema specializza il giudice di secondo grado in relazione al giudice di primo grado, mantenendo invariata la specializzazione della corte d'assise in materia di delitti di particolare gravità. L'impostazione è confermata anche dal codice del 1988.

L'attualizzazione nel codice vigente

Il codice di procedura penale del 1988 ha mantenuto la sistematica fondamentale dell'art. 135, sebbene con riformulazioni testuali. Le corti d'assise d'appello continuano a giudicare le sentenze delle corti d'assise; le corti d'appello quelle dei tribunali. La struttura delle legittimazioni è stata aggiornata con la riforma del 2006 (legge Pecorella) e con le successive modifiche, ma il principio di proporzionalità tra rilievo del reato e ammissibilità del gravame resta operante.

Casi pratici

Caso 1: condanna in tribunale e appello

Tizio è condannato dal tribunale per delitto. Ai sensi dell'art. 135 può appellare alla corte d'appello, contestando il merito. La legittimazione è ammessa in quanto si tratta di condanna per delitto, rientrante nel numero 1 della norma.

Caso 2: PM contro proscioglimento in corte d'assise

Caio è prosciolto dalla corte d'assise per delitto. Il procuratore generale presso la corte d'appello, ai sensi del numero 3 dell'art. 135, può appellare il proscioglimento dinanzi alla corte d'assise d'appello. La legittimazione è del vertice del pubblico ministero distrettuale, in coerenza con la struttura gerarchica dell'organo dell'accusa.

Domande frequenti

Chi giudicava in appello le sentenze del tribunale?

La corte d'appello. Per le sentenze della corte d'assise, invece, l'appello era proposto dinanzi alla corte d'assise d'appello, specializzata nella materia dei delitti di particolare gravità. La distinzione è confermata anche dal codice del 1988.

Il procuratore generale poteva appellare?

Sì. La norma attribuisce espressamente al procuratore generale presso la corte d'appello la legittimazione ad appellare le sentenze del tribunale e della corte d'assise, in coerenza con la struttura gerarchica del pubblico ministero distrettuale.

Quando l'imputato poteva appellare un proscioglimento?

Quando il proscioglimento era stato pronunciato per estinzione del reato a seguito di comparazione tra circostanze, insufficienza di prove, perdono giudiziale, non imputabilità o non punibilità per non costituzione del reato, e fosse stata o potesse essere applicata una misura di sicurezza. La ratio è consentire all'imputato di ottenere una formula liberatoria più favorevole ed evitare la misura.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-23
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.