Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 132 L. 689/1981 – Modificazioni dell’ articolo 400 del codice di procedura penale in materia di provvedimenti per l’applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza

L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

Dopo l'ultimo comma dell' articolo 400 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti commi: "Si applicano le disposizioni previste dal terzo, quarto ed ultimo comma dell'articolo 301; contro il provvedimento emesso dal pretore l'appello è proposto dinanzi al giudice istruttore; contro la decisione emessa dal giudice istruttore in grado di appello può essere proposto ricorso per cassazione. L'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento".

In sintesi

  • La norma aggiunge commi all'art. 400 c.p.p. (codice previgente), in materia di provvedimenti per l'applicazione provvisoria di pene accessorie o misure di sicurezza.
  • Si rendono applicabili le disposizioni dell'art. 301, commi terzo, quarto e ultimo, in tema di impugnazioni.
  • Contro il provvedimento emesso dal pretore (figura soppressa dal D.Lgs. 51/1998: oggi tribunale), l'appello è proposto dinanzi al giudice istruttore.
  • Contro la decisione del giudice istruttore in grado d'appello può essere proposto ricorso per cassazione.
  • L'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento, in coerenza con il sistema dell'art. 131.
Indice dei contenuti

L'art. 132 della legge 689/1981 estende e adatta al sistema del pretore, all'epoca giudice monocratico per la giustizia minore, le regole sull'applicazione provvisoria di pene accessorie e misure di sicurezza già delineate dall'art. 131 per il giudice istruttore. Il legislatore evita di duplicare il regime, optando per un meccanismo di rinvio che incorpora nell'art. 400 c.p.p. del 1930 le regole sostanziali dell'art. 301.

La tecnica del rinvio

La norma rinvia al terzo, quarto e ultimo comma dell'art. 301 c.p.p. previgente: le regole sulle impugnazioni, sui legittimati e sull'effetto non sospensivo. La tecnica è coerente con l'obiettivo di mantenere unitario il regime, evitando contraddizioni tra giudice istruttore e pretore. La differenza riguarda esclusivamente la struttura organizzativa dell'impugnazione: davanti al giudice istruttore in funzione di giudice di appello, dato il diverso assetto della pretura.

L'appello davanti al giudice istruttore

La scelta di affidare al giudice istruttore l'appello contro i provvedimenti del pretore riflette il sistema organizzativo del codice di procedura penale del 1930. Il giudice istruttore era figura di vertice nell'organizzazione della giustizia ordinaria di primo grado e svolgeva anche funzioni di controllo gerarchico nei confronti del pretore. Nel sistema del codice del 1988 il pretore è scomparso e l'intera disciplina è stata riallineata.

Il ricorso per cassazione

Contro la decisione del giudice istruttore in grado d'appello è ammesso il ricorso per cassazione. La previsione assicura un controllo di legittimità sui provvedimenti che incidono su libertà o attività professionali dell'imputato, garantendo il rispetto del principio costituzionale di cui all'art. 111 Cost. che impone la ricorribilità in cassazione contro i provvedimenti sulla libertà personale.

L'effetto non sospensivo

Anche per i provvedimenti pretorili l'impugnazione non sospende l'esecuzione. La regola è funzionale alla effettività della misura cautelare: il rischio di vanificazione della tutela giustifica la prosecuzione dell'efficacia del provvedimento anche durante il gravame. La decisione di legittimità della cassazione, eventualmente di annullamento, ha effetti ex tunc, ma medio tempore la misura opera regolarmente.

La portata storica

L'art. 132 è oggi norma di interesse essenzialmente storico-sistematico, in quanto l'abolizione del pretore (1998) e l'entrata in vigore del codice di procedura penale del 1988 hanno svuotato la sua applicabilità diretta. Tuttavia conserva valore interpretativo per ricostruire la sistematica originaria della legge 689 e le scelte operate dal legislatore in tema di misure cautelari accessorie.

Casi pratici

Caso 1: provvedimento pretorile e appello

Tizio è imputato dinanzi al pretore per un reato che ammette pena accessoria. Il pretore, all'esito dell'interrogatorio, dispone l'applicazione provvisoria della pena accessoria. Tizio propone appello dinanzi al giudice istruttore, ai sensi dell'art. 132 in commento. Il giudice istruttore conferma. Tizio può ricorrere in cassazione, ma l'impugnazione non sospende l'esecuzione.

Caso 2: misura di sicurezza provvisoria pretorile

Caio è imputato dinanzi al pretore per reato che ammette misura di sicurezza. Il pretore, ravvisando la pericolosità sociale, applica provvisoriamente la misura. L'appello segue il percorso del giudice istruttore e poi della cassazione. L'esecuzione prosegue nelle more del gravame, in linea con la natura cautelare della misura.

Domande frequenti

Davanti a quale giudice si appellava il provvedimento pretorile?

Davanti al giudice istruttore. Nel sistema del codice di procedura penale del 1930 era questa la regola: il giudice istruttore esercitava funzioni di controllo gerarchico anche sui provvedimenti del pretore in materia di applicazione provvisoria di pene accessorie e misure di sicurezza.

Era ammesso il ricorso per cassazione?

Sì. Contro la decisione del giudice istruttore in grado d'appello era ammesso il ricorso per cassazione, in coerenza con la garanzia costituzionale di cui all'art. 111 Cost. che assicura il sindacato di legittimità sui provvedimenti incidenti sulla libertà personale.

L'impugnazione sospendeva l'esecuzione?

No, in coerenza con l'art. 131. L'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento, perché la natura cautelare dell'istituto richiede l'effettività immediata della misura, salvo l'esito favorevole del gravame.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-23
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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