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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 400 c.p.p. – Provvedimenti per i casi di urgenza

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Quando per assicurare l’assunzione della prova è indispensabile procedere con urgenza all’incidente probatorio, il giudice dispone con decreto motivato che i termini previsti dagli articoli precedenti siano abbreviati nella misura necessaria.

In sintesi

  • Quando sussistono ragioni di urgenza, il giudice può abbreviare i termini previsti dagli articoli precedenti per l'incidente probatorio
  • L'abbreviazione è motivata dalla necessità di assicurare l'acquisizione della prova tempestivamente
  • Il giudice dispone l'abbreviazione mediante decreto motivato, indicando la ragione di urgenza
  • Non si possono violare i diritti essenziali di difesa (notificazione minima, diritto del contraddittorio)
  • La misura è un'eccezione ai termini ordinari e deve essere giustificata concretamente

L'art. 400 CPP consente al giudice di abbreviare i termini dell'incidente probatorio quando sussistono ragioni di urgenza per garantire l'acquisizione della prova.

Ratio

L'art. 400 introduce una deroga straordinaria ai termini ordinari dell'incidente probatorio (2 giorni per le deduzioni, 2 giorni per la decisione, 10 giorni per l'udienza) quando circostanze urgenti rendono impossibile rispettare i termini ordinari senza rischio di perdita della prova. La norma riconosce che l'urgenza può derivare da fattori non prevedibili al momento della richiesta (deterioramento accelerato della salute di un testimone, minaccia concreta a un testimone, necessità di acquisire documenti prima della loro distruzione programmata, ecc.), e consente al giudice una flessibilità procedurale, sempre garantendo i diritti essenziali di difesa.

Analisi

L'art. 400 prevede che il giudice, quando per assicurare l'acquisizione della prova è indispensabile procedere con urgenza, dispone con decreto motivato che i termini previsti dagli articoli precedenti (artt. 393-399) siano abbreviati nella misura necessaria. Il decreto è l'atto mediante il quale il giudice riduce i tempi (ad esempio, portando il termine per le deduzioni da 2 giorni a poche ore, o l'intervallo fra il provvedimento e l'udienza da 10 giorni a 2 giorni). La motivazione è essenziale e deve indicare concretamente la ragione di urgenza (pericolo di vita del testimone, malattia imminente, rischio di scomparsa della prove materiale, ecc.). L'abbreviazione non può però eliminare completamente il diritto al contraddittorio e alla difesa: almeno una notificazione minima e la possibilità per le parti di essere sentite (anche verbalmente) devono sussistere.

Quando si applica

L'art. 400 ricorre in situazioni straordinarie, quali: un testimone cardine affetto da malattia terminale con prognosi di giorni, una minaccia documentata contro un testimone che lo costringe a deporre in condizioni estreme di sicurezza, la necessità di acquisire dati informatici prima di un'operazione massiccia di cyber-attacco, il rischio che documenti critici vengano distrutti fra poche ore in un'operazione di pulizia aziendale. In questi casi, il PM (o raramente l'imputato) chiede una deroga ai termini ordinari, e il giudice la accorda mediante decreto motivato.

Connessioni

L'art. 400 si connette a tutta la disciplina dell'incidente probatorio (artt. 392-399), all'art. 405-407 (proroga dei termini delle indagini preliminari, che è il contrappolo), e ai principi generali di tempestività e celerità nel procedimento penale preliminare. Si relaziona inoltre con disposizioni sulla protezione dei testimoni (art. 210 CPP, decreto legge sulla segretezza), e con l'art. 328 sulla competenza del giudice per le indagini preliminari.

Domande frequenti

Che cosa si intende per 'ragioni di urgenza' nell'art. 400 CPP?

Le ragioni di urgenza sono circostanze straordinarie e verificate che rendono impossibile l'acquisizione della prova entro i termini ordinari, per il rischio concreto di perdita, deterioramento, o distruzione della stessa. Esempi: pericolo di vita di un testimone, minaccia seria contro il testimone, eliminazione programmata di documenti, degradamento naturale di prove materiali.

Chi può chiedere l'abbreviazione dei termini secondo l'art. 400?

Chiunque abbia interesse all'incidente probatorio può chiedere l'abbreviazione: il PM, la persona offesa, l'imputato attraverso il suo difensore. Il giudice valuta la richiesta alla luce dei presupposti di urgenza e può accoglierla anche d'ufficio se nota circostanze critiche.

L'abbreviazione dei termini comporta la perdita di diritti di difesa dell'imputato?

No. Anche con l'abbreviazione, l'imputato e il suo difensore hanno il diritto di ricevere comunicazione della richiesta di incidente probatorio (anche se abbreviata), di formulare deduzioni (in termine ridotto), e di partecipare all'udienza. Il contraddittorio è mantenuto, anche se compresso temporalmente.

L'abbreviazione può essere illimitata, oppure ha dei vincoli minimi?

L'abbreviazione non può essere illimitata. Deve rimanere 'nella misura necessaria' secondo l'art. 400: cioè, proporzionata alle ragioni di urgenza e tale da garantire almeno i diritti essenziali di difesa. Ad esempio, non si può fissare un'udienza senza alcuna comunicazione preventiva all'imputato.

Se il giudice ordina l'abbreviazione dei termini, il PM e l'imputato hanno comunque diritto a partecipare all'incidente probatorio?

Sì, assolutamente. L'abbreviazione riguarda i termini procedurali (tempo per deduzioni, tempo fra provvedimento e udienza), non l'esclusione delle parti. PM, imputato, difensori, persona offesa hanno il diritto di partecipare all'incidente probatorio secondo le modalità previste dall'art. 401, indipendentemente dall'abbreviazione dei termini.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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