Art. 401 c.p.p. – Udienza
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. L’udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore della persona sottoposta alle indagini. Ha altresì diritto di parteciparvi il difensore della persona offesa.
2. In caso di mancata comparizione del difensore della persona sottoposta alle indagini, il giudice designa altro difensore a norma dell’art. 97 comma 4.
3. La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa hanno diritto di assistere all’incidente probatorio quando si deve esaminare un testimone o un’altra persona. Negli altri casi possono assistere previa autorizzazione del giudice.
4. Non è consentita la trattazione e la pronuncia di nuovi provvedimenti su questioni relative all’ammissibilità e alla fondatezza della richiesta.
5. Le prove sono assunte con le forme stabilite per il dibattimento (496 s.). Il difensore della persona offesa può chiedere al giudice di rivolgere domande alle persone sottoposte ad esame.
6. Salvo quanto previsto dall’art. 402, è vietato estendere l’assunzione della prova a fatti riguardanti persone diverse da quelle i cui difensori partecipano all’incidente probatorio. È in ogni caso vietato verbalizzare dichiarazioni riguardanti tali soggetti.
7. Se l’assunzione della prova non si conclude nella medesima udienza, il giudice ne dispone il rinvio al giorno successivo non festivo, salvo che lo svolgimento delle attività di prova richieda un termine maggiore.
8. Il verbale, le cose e i documenti acquisiti nell’incidente probatorio sono trasmessi al pubblico ministero. I difensori hanno diritto di prenderne visione ed estrarne copia.
In sintesi
L'art. 401 CPP disciplina il procedimento di svolgimento dell'incidente probatorio in camera di consiglio, con partecipazione del PM, del difensore dell'imputato e della persona offesa.
Ratio
L'art. 401 disciplina lo svolgimento dell'incidente probatorio come udienza giudiziale completa, sebbene ristretta (in camera di consiglio anziché in aula pubblica). La norma mira a garantire che la prova sia acquisita in modo solenne e garantito, applicando le stesse forme dibattimentali per assicurare il contradditorio e l'acquisizione di prova legittima e utilizzabile nel successivo dibattimento. La scelta della camera di consiglio riflette la natura preliminare dell'incidente e la necessità di protezione per testimoni vulnerabili.
Analisi
L'art. 401 comma 1 stabilisce che l'incidente probatorio si svolge in camera di consiglio (non in udienza pubblica), con partecipazione necessaria del PM e del difensore della persona sottoposta alle indagini (imputato). Il comma 2 prevede che se il difensore dell'imputato non compare, il giudice designa un altro difensore secondo l'art. 97 comma 4 (difensore d'ufficio). Il comma 3 attribuisce all'imputato e alla persona offesa il diritto di assistere all'incidente probatorio quando si esaminano testimoni o altre persone; negli altri casi (perizia tecnica, sopralluogo, ecc.) possono assistere solo con autorizzazione del giudice. Il comma 4 vieta la pronuncia di nuovi provvedimenti su questioni di ammissibilità e fondatezza della richiesta durante l'incidente (il giudice non può decidere d'ufficio sulla ammissibilità in udienza, ma già in fase precedente). Il comma 5 stabilisce che le prove sono assunte con le forme previste per il dibattimento ordinario (artt. 496 e segg. CPP): il giudice pone le domande, il PM e il difensore della persona offesa possono chiedere al giudice di rivolgere domande. Il comma 6 vieta l'estensione della prova a persone diverse dai difensori presenti, salvo eccezioni disciplinate nell'art. 402. Il comma 7 prevede che se la prova non si conclude nella medesima udienza, il giudice rinvia al giorno successivo non festivo, salvo che la complessità delle attività richieda un termine maggiore. Il comma 8 sancisce che il verbale e i documenti acquisiti sono trasmessi al PM e comunicati ai difensori, che hanno diritto di visione e copia.
Quando si applica
L'art. 401 descrive la fase esecutiva concreta dell'incidente probatorio, che avviene nel giorno fissato dal giudice nell'ordinanza di accoglimento. Le parti si riuniscono nella camera di consiglio del giudice, i testimoni (o i periti, o le persone da esaminare) vengono esaminati con le stesse rigorose forme dibattimentali, e il procedimento è verbalizzato integralmente. Se si tratta di un'audizione di un minore vittima di abuso sessuale, le modalità protettive previste dall'art. 398 comma 5-bis sono applicate (audiovisivo, assenza diretta dell'imputato, ecc.).
Connessioni
L'art. 401 si connette a tutta la disciplina dell'incidente probatorio (artt. 392-400), all'art. 398 (ordinanza del giudice che stabilisce le modalità), all'art. 402 (estensione della prova a persone diverse), agli artt. 496 e segg. (forme dibattimentali), all'art. 473 CPP (verbalizzazione dei procedimenti), e più ampiamente ai principi di acquisizione pubblica della prova e di tutela dei diritti processuali delle parti nel procedimento penale preliminare.
Domande frequenti
Dove si svolge l'incidente probatorio?
L'incidente probatorio si svolge in camera di consiglio, cioè nella stanza privata del giudice, non in aula pubblica. Questo riflette la natura preliminare dell'incidente e facilita l'ascolto protetto di testimoni vulnerabili o a rischio.
Chi deve necessariamente partecipare all'incidente probatorio?
Il giudice per le indagini preliminari, il pubblico ministero, e il difensore della persona sottoposta alle indagini (imputato) devono necessariamente partecipare. Se il difensore non compare, il giudice ne designa uno d'ufficio. Hanno diritto di partecipare (ma non è obbligatorio): l'imputato, la persona offesa, il difensore della persona offesa.
L'imputato può assistere a tutto l'incidente probatorio?
L'imputato ha diritto di assistere quando si esaminano testimoni o altre persone; negli altri casi (perizie tecniche, sopralluoghi, ecc.) può assistere solo con autorizzazione del giudice. Comunque, il suo diritto di difesa è sempre garantito tramite il suo difensore, che è presente in tutte le fasi.
Le prove nell'incidente probatorio si assumono con le stesse forme del dibattimento?
Sì. L'art. 401 comma 5 stabilisce che le prove sono assunte con le forme previste per il dibattimento ordinario. Questo significa: il giudice fa il giuramento, il giudice pone le domande principali, le parti rivolte al giudice domande integrative, è vietato l'esame incrociato diretto fra le parti.
Se l'incidente probatorio non si conclude in una udienza, che cosa accade?
Se la prova non si conclude nella medesima udienza, il giudice dispone il rinvio al giorno successivo non festivo (solitamente il giorno successivo lavorativo), salvo che la complessità della prova richieda un termine maggiore. L'incidente probatorio può svolgersi su più giorni consecutivi, ma con continuità il più possibile.