← Torna a Codice di Procedura Penale
Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 402 c.p.p. – Estensione dell’incidente probatorio

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Se il pubblico ministero o il difensore della persona sottoposta alle indagini chiede che la prova si estenda ai fatti o alle dichiarazioni previsti dall’art. 401 comma 6, il giudice, se ne ricorrono i requisiti dispone le necessarie notifiche a norma dell’art. 398 comma 3 rinviando l’udienza per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre tre giorni. La richiesta non è accolta se il rinvio pregiudica l’assunzione della prova.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Estensione della prova ai fatti dichiarati previsti dall'art. 401 comma 6
  • Giudice dispone notifiche con rinvio massimo di tre giorni
  • Richiesta non accolta se il rinvio compromette l'assunzione della prova
  • Valida per PM e difensore della persona sottoposta a indagini

Se il PM o il difensore richiede l'estensione della prova in incidente probatorio, il giudice dispone le notifiche e rinvia l'udienza non oltre tre giorni.

Ratio

L'articolo consente l'allargamento dell'ambito probatorio nell'incidente probatorio, garantendo parità tra l'accusa e la difesa. Consente al difensore di chiedere che la prova si estenda oltre gli ambiti originariamente fissati, purché sussistano i presupposti di ammissibilità. La norma equilibra l'esigenza di completezza acquisitiva con la ragionevole durata del procedimento.

Analisi

La richiesta di estensione può provenire dal pubblico ministero o dal difensore della persona sottoposta a indagini. Se i requisiti ricorrono, il giudice notifica secondo l'art. 398 comma 3 e rinvia l'udienza per il tempo strettamente necessario, massimo tre giorni. L'articolo contiene un limite di ricevibilità: la richiesta non è accolta se il rinvio pregiudica l'assunzione della prova stessa.

Quando si applica

Si applica nel corso dell'incidente probatorio, fase acquisitiva preliminare cruciale soprattutto nei procedimenti dove è necessario acquisire rapidamente prove altrimenti disperse o degradabili. È frequente nei procedimenti dove la persona offesa dal reato richiede l'allargamento della prova rispetto a quanto originariamente programmato dal PM.

Connessioni

Rimandi: art. 401 (Ammissibilità incidente probatorio), art. 398 (Notifiche), art. 403 (Utilizzabilità nel dibattimento delle prove assunte con incidente probatorio). Collegata al diritto di difesa e alla parità delle armi.

Domande frequenti

Chi può chiedere l'estensione della prova in incidente probatorio?

Sia il pubblico ministero che il difensore della persona sottoposta a indagini. La richiesta deve essere tempestiva e motivata rispetto alle esigenze acquisitive.

Qual è il termine massimo di rinvio dell'udienza?

Non oltre tre giorni dal momento della richiesta. Questo limite garantisce una ragionevole celerità della fase preliminare.

Quando il giudice può respingere la richiesta di estensione?

Se il rinvio pregiudica l'assunzione della prova stessa, cioè quando l'allargamento dei tempi comporterebbe l'impossibilità di acquisire la prova o la sua degradazione.

Quali sono i criteri per decidere sull'estensione?

Il giudice valuta i requisiti dell'art. 401 comma 6 e l'impatto del rinvio sull'acquisizione probatoria, bilanciando completezza e celerità.

La persona offesa può partecipare all'incidente probatorio esteso?

Sì, la persona offesa dal reato ha diritto di partecipazione all'incidente probatorio, incluse le prove estese secondo questa norma.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.
A cura di
Redazione Legge in Chiaro
La Redazione pubblica articolo per articolo i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.) con linguaggio chiaro e fonti ufficiali aggiornate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.