Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 399 c.p.p. – Accompagnamento coattivo della persona sottoposta alle indagini
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Se la persona sottoposta alle indagini, la cui presenza è necessaria per compiere un atto da assumere con l’incidente probatorio, non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice ne ordina l’accompagnamento coattivo (132).
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
L'art. 399 CPP consente al giudice di ordinare l'accompagnamento coattivo dell'imputato se non compare senza legittimo impedimento all'incidente probatorio.
Ratio
L'art. 399 tutela l'efficienza dell'incidente probatorio attraverso un mezzo coercitivo nei confronti dell'imputato il quale, pur essendo stato regolarmente avvertito, non compare all'udienza senza motivo legittimo. La norma riconosce l'importanza cruciale della presenza dell'imputato per certi incidenti probatori (testimonianze di persone che potranno confrontarsi con lui, periti che necessitano della sua presenza per la ricostruzione dei fatti) e consente al giudice di garantire questa presenza attraverso la forza pubblica, in ultimo ricorso.
Analisi
L'art. 399 stabilisce un presupposto essenziale: la presenza dell'imputato deve essere necessaria per il compimento di un atto dell'incidente probatorio. Il giudice, nell'ordinanza di accoglimento (art. 398), valuta se la partecipazione dell'imputato è indispensabile (ad esempio, per un carbone confronto con testimone, oppure per l'esame di un peritus che necessita di osservare l'imputato). Se è necessaria e l'imputato non compare senza addurre un legittimo impedimento (malattia grave, impossibilità dovuta a circostanze esterne non controllabili), il giudice ordina l'accompagnamento coattivo. La misura implica l'utilizzo della forza pubblica (Carabinieri, Polizia) per condurre l'imputato coattivamente all'udienza. L'art. 132 (rinvio nella norma) disciplina le modalità di esecuzione di atti coercitivi nel procedimento penale, con garanzie di proporzionalità e humanitas.
Quando si applica
L'art. 399 ricorre quando l'incidente probatorio è già stato fissato, l'imputato è stato regolarmente notificato con almeno 2 giorni di anticipo (art. 398 comma 3), e il giudice ritiene essenziale la sua partecipazione. Nel giorno dell'udienza, se l'imputato non si presenta, il giudice (su segnalazione del cancelliere o del PM) valuta l'esistenza di un legittimo impedimento. Se questo non sussiste, pronuncia ordinanza di accompagnamento coattivo, che viene eseguita dalla Polizia Giudiziaria per condurre l'imputato in aula.
Connessioni
L'art. 399 si connette direttamente all'art. 398 (ordinanza di accoglimento che specifica se la presenza dell'imputato è necessaria), all'art. 401 (diritti di partecipazione dell'imputato all'incidente probatorio), all'art. 132 (modalità di esecuzione coattiva), e più ampiamente ai principi di rispetto della dignità dell'imputato e di proporzionalità delle misure coercitive nel procedimento penale preliminare. Si relaziona inoltre con disposizioni sulla contumacia e l'assenza ingiustificata nel procedimento penale (artt. 292, 485 CPP).
Domande frequenti
Qual è la differenza tra 'accompagnamento coattivo' e 'arresto' nel contesto del procedimento penale?
L'accompagnamento coattivo è una misura processuale utilizzata per garantire la partecipazione dell'imputato a un atto processuale (come l'incidente probatorio), ed è temporanea e finalizzata a uno scopo preciso. L'arresto, invece, è una misura cautelativa che priva la libertà personale per motivi di prevenzione del pericolo (fuga, reiterazione di reati, ecc.). Hanno nature giuridiche e presupposti diversi.
L'imputato può opporsi all'ordinanza di accompagnamento coattivo?
Sì, l'imputato ha il diritto di contestare l'ordinanza di accompagnamento coattivo, in particolare dimostrando che sussisteva un legittimo impedimento alla sua comparizione, oppure che la sua presenza non era effettivamente necessaria per l'incidente probatorio. Può avanzare reclamo al giudice.
Che cosa si intende per 'legittimo impedimento' alla comparizione?
Un legittimo impedimento è un ostacolo serio e verificabile alla partecipazione dell'imputato all'incidente probatorio, come una malattia grave, un ricovero ospedaliero documentato, un evento improvviso straordinario, o l'impossiblità logistica insormontabile. Non sono considerati legittimi impedimenti la semplice negligenza, la dimenticanza, o l'assenza ingiustificata.
Come viene eseguito l'accompagnamento coattivo?
L'accompagnamento coattivo è eseguito dalla Polizia Giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato) secondo le modalità previste dall'art. 132 CPP, con il ricorso al 'minimo uso della forza' compatibile con lo scopo. L'imputato viene prelevato dalla sua abitazione o dal luogo in cui si trova e condotto nell'aula del giudice per l'incidente probatorio.
La presenza dell'imputato è sempre necessaria all'incidente probatorio?
No. La norma specifica che l'accompagnamento coattivo è ordinato solo se 'la presence dell'imputato è necessaria'. Il giudice, nell'ordinanza di accoglimento, valuta se la partecipazione dell'imputato è indispensabile in base alla natura dell'atto di prova (ad esempio, un confronto confronto fra testimone e imputato necessita della presenza dell'imputato; una mera perizia contabile potrebbe non necessitarla).