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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 396 c.p.p. – Deduzioni

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Entro due giorni dalla notificazione della richiesta, il pubblico ministero ovvero la persona sottoposta alle indagini può presentare deduzioni sull’ammissibilità e sulla fondatezza della richiesta, depositare cose, produrre documenti nonché indicare altri fatti che debbano costituire oggetto della prova e altre persone interessate a norma dell’art. 393 comma 1 lett. b).

2. Copia delle deduzioni è consegnata dalla persona sottoposta alle indagini alla segreteria del pubblico ministero, che comunica senza ritardo al giudice le indicazioni necessarie per gli avvisi. La persona sottoposta alle indagini può prendere visione ed estrarre copia delle deduzioni da altri presentate.

In sintesi

  • Entro 2 giorni dalla notificazione della richiesta, il PM e l'imputato possono presentare deduzioni
  • Le deduzioni riguardano l'ammissibilità e la fondatezza della richiesta di incidente probatorio
  • Le parti possono depositare cose, produrre documenti, indicare altri fatti e altre persone interessate
  • L'imputato deve depositare una copia delle deduzioni alla segreteria del PM
  • L'imputato può prendere visione ed estrarre copia delle deduzioni presentate da altri

L'art. 396 CPP fissa un termine di 2 giorni dalla notificazione per presentare deduzioni sull'ammissibilità della richiesta di incidente probatorio.

Ratio

L'art. 396 disciplina il contraddittorio nella procedura di incidente probatorio, assicurando al pubblico ministero e all'imputato il diritto di controbattere la richiesta con deduzioni scritte sull'ammissibilità (ad esempio, se la prova rientra nei presupposti dell'art. 392) e sulla fondatezza (se la prova è effettivamente rilevante per il caso). La norma mantiene l'equilibrio procedurale permettendo a entrambi di argomentare e di proporre elementi integrativi della richiesta.

Analisi

L'art. 396 comma 1 fissa un termine perentorio di 2 giorni dalla notificazione della richiesta, entro il quale il PM (se la richiesta proviene dalla persona offesa o dall'imputato) e l'imputato (se la richiesta proviene dal PM) possono presentare deduzioni. Le deduzioni devono affrontare l'ammissibilità della richiesta (conformità ai presupposti di cui all'art. 392) e la fondatezza (rilevanza della prova per la decisione dibattimentale). Inoltre, i soggetti che depositano deduzioni possono anche depositare cose, produrre documenti ulteriori, indicare altri fatti che dovrebbero costituire oggetto della prova, e segnalare altre persone interessate secondo l'art. 393 comma 1 lett. b) (amplificando così l'ambito della richiesta). Il comma 2 prevede che l'imputato depositi copia delle sue deduzioni alla segreteria del PM (per la comunicazione al giudice), e che l'imputato abbia il diritto di prendere visione ed estrarre copia delle deduzioni presentate da altri, garantendo trasparenza e conoscenza reciproca.

Quando si applica

L'art. 396 entra in gioco subito dopo la notificazione della richiesta di incidente probatorio (art. 395). Nel periodo di 2 giorni, le parti interessate si preparano, consultano i documenti e gli atti di indagine sino allora acquisiti, e decidono se contestare la richiesta. Il PM potrebbe argomentare che l'incidente probatorio pregiudicherebbe altre indagini in corso e proporre un differimento (art. 397). L'imputato potrebbe eccezioni sulla ammissibilità o sulla rilevanza della prova. Entrambi possono offrire elementi di fatto aggiuntivi per una valutazione più completa da parte del giudice.

Connessioni

L'art. 396 si connette direttamente all'art. 393 (contenuto della richiesta), all'art. 395 (notificazione), all'art. 397 (differimento), e all'art. 398 (decisione del giudice sulla richiesta). Si relaziona inoltre con l'art. 392 (presupposti dell'incidente probatorio), con l'art. 401 (svolgimento dell'udienza), e con i principi di acquisizione pubblica della prova e di contraddittorio nel procedimento penale.

Domande frequenti

Quanto tempo hanno le parti per presentare deduzioni sulla richiesta di incidente probatorio?

Il termine è di 2 giorni dalla notificazione della richiesta. È un termine perentorio, significa che scade inesorabilmente e non può essere prorogato ordinariamente. Se una parte non presenta deduzioni entro 2 giorni, decade il diritto di contestare la richiesta in questa fase.

Su quali aspetti le parti possono presentare deduzioni?

Le deduzioni devono affrontare due aspetti: l'ammissibilità della richiesta (cioè se ricorrono i presupposti legali dell'art. 392, come l'urgenza e la non rinviabilità) e la fondatezza (cioè se la prova è veramente rilevante per la decisione del processo e ben motivata).

L'imputato può aggiungere elementi ulteriori oltre alle deduzioni sulla ammissibilità?

Sì. Oltre alle deduzioni, l'imputato può depositare cose, produrre documenti, indicare ulteriori fatti che dovrebbero diventare oggetto di prova, e proporre nomi di altre persone da esaminare. Questo amplia l'ambito della potenziale incidente probatorio.

L'imputato ha il diritto di vedere le deduzioni presentate dal PM?

Sì. L'art. 396 comma 2 garantisce all'imputato il diritto di prendere visione ed estrarre copia delle deduzioni presentate da altri soggetti (in primis dal PM). Questo assicura la trasparenza del procedimento e la conoscenza reciproca delle argomentazioni.

Che cosa accade se le parti non presentano deduzioni entro 2 giorni?

Se entrambi il PM e l'imputato non presentano deduzioni, il giudice procede con la valutazione della sola richiesta secondo l'art. 398, senza contraddittorio scritto. Non significa che il giudice non ascolti le parti in udienza; solo che il termine per le deduzioni scritte è decaduto.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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