Art. 397 c.p.p. – Differimento dell’incidente probatorio
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Il pubblico ministero può chiedere che il giudice disponga il differimento dell’incidente probatorio richiesto dalla persona sottoposta alle indagini quando la sua esecuzione pregiudicherebbe uno o più atti di indagine preliminare. Il differimento non è consentito quando pregiudicherebbe l’assunzione della prova.
2. La richiesta di differimento è presentata a pena di inammissibilità nella cancelleria del giudice entro il termine previsto dall’art. 396, comma 1, e indica:
a) l’atto o gli atti di indagine preliminare che l’incidente probatorio pregiudicherebbe e le cause del pregiudizio;
b) il termine del differimento richiesto.
3. Il giudice, se non dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio, provvede entro due giorni con ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di differimento. L’ordinanza di inammissibilità o di rigetto è immediatamente comunicata al pubblico ministero.
4. Nell’accogliere la richiesta di differimento il giudice fissa l’udienza per l’incidente probatorio non oltre il termine strettamente necessario a, compimento dell’atto o degli atti di indagine preliminare indicati nel comma 2 lett. a). L’ordinanza è immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata per estratto alle persone indicate nell’art. 393 comma 1 lett. b). La richiesta di differimento e l’ordinanza sono depositate all’udienza.
In sintesi
L'art. 397 CPP consente al PM di chiedere il differimento dell'incidente probatorio richiesto dall'imputato se potrebbe pregiudicare indagini preliminari.
Ratio
L'art. 397 riconosce al pubblico ministero il diritto di temporeggiare l'incidente probatorio quando la sua esecuzione anticipata potrebbe compromettere indagini preliminari ancora in corso, che potrebbero risultare più efficaci se svolte senza la consapevolezza dell'imputato e degli altri indagati. La norma bilancia l'urgenza della prova (art. 392) con l'efficienza della ricerca della verità attraverso le indagini preliminari, garantendo però un controllo giudiziale sul differimento e una limitazione temporale ristretta.
Analisi
L'art. 397 comma 1 stabilisce che il PM può chiedere il differimento dell'incidente probatorio richiesto dalla persona sottoposta alle indagini (di solito l'imputato o il suo difensore), ma non della richiesta del PM stesso. Il differimento è possibile quando l'esecuzione pregiudicherebbe uno o più atti di indagine preliminare, tuttavia non è consentito se il differimento a sua volta pregiudicherebbe l'assunzione della prova medesima (criterio di equilibrio). Il comma 2 pone il requisito formale: la richiesta di differimento deve essere depositata in cancelleria entro il termine di 2 giorni previsto dall'art. 396 comma 1, pena inammissibilità. Deve indicare: a) l'atto o gli atti di indagine preliminare pregiudicati e le cause del pregiudizio; b) il termine del differimento richiesto. Il comma 3 prevede che il giudice decida entro 2 giorni con ordinanza, accogliendo, dichiarando inammissibile, o rigettando la richiesta di differimento. Il comma 4 aggiunge: se il giudice accoglie la richiesta, fissa l'udienza per l'incidente probatorio entro il termine strettamente necessario per il completamento degli atti di indagine indicati.
Quando si applica
L'art. 397 ricorre quando l'imputato (tramite il suo difensore) chiede un incidente probatorio per ottenere testimonianza di un testimone, ma il PM oppone la circostanza che la conoscenza di tale incidente (e la conseguente preparazione del testimone a deporre) potrebbe compromettere un'operazione di polizia in corso, ad esempio l'infiltrazione di un sospettato in una associazione criminale, oppure un'indagine tracciamento di riciclaggio ancora in fase sensibile. Il PM richiede il differimento sino al completamento di tali atti, fornendo al giudice elementi concreti del pregiudizio.
Connessioni
L'art. 397 si connette direttamente all'art. 392 (presupposti dell'incidente probatorio), all'art. 393-396 (procedura di richiesta e deduzioni), all'art. 398 (decisione finale sulla richiesta), e all'art. 401 (svolgimento dell'udienza dell'incidente). Si relaziona inoltre con l'art. 405-407 (proroga dei termini delle indagini preliminari), e più ampiamente con i principi di proporzionalità e di efficienza nella ricerca della verità nel procedimento penale preliminare.
Domande frequenti
Chi può richiedere il differimento dell'incidente probatorio?
Solo il pubblico ministero può richiedere il differimento. La richiesta è opponibile agli incidenti probatori richiesti dall'imputato (art. 393-394-397), non a quelli richiesti dal PM medesimo, che rimane titolare del procedimento.
Per quali motivi il PM può richiedere il differimento?
Il PM può richiedere il differimento quando l'esecuzione dell'incidente probatorio potrebbe pregiudicare uno o più atti di indagine preliminare ancora in corso (come intercettazioni, pedinamenti, operazioni encriptate). Non è consentito il differimento se questo a sua volta pregiudicherebbe l'acquisizione della prova medesima.
Entro quale termine deve essere presentata la richiesta di differimento?
La richiesta di differimento deve essere depositata in cancelleria entro il termine di 2 giorni dalla notificazione della richiesta di incidente probatorio (art. 396 comma 1). Se non è presentata entro questo termine, decade il diritto di opporsi al differimento.
Che cosa deve contenere la richiesta di differimento secondo l'art. 397 comma 2?
La richiesta deve indicare: a) l'atto o gli atti di indagine preliminare che sarebbero pregiudicati e le cause concrete del pregiudizio (non generiche supposizioni); b) il termine specifico del differimento richiesto (ad esempio, 7 giorni, 30 giorni).
Se il giudice accoglie il differimento, quando avrà luogo l'incidente probatorio?
Il giudice fissa l'udienza per l'incidente probatorio non oltre il termine strettamente necessario per il completamento dell'atto di indagine preliminare indicato dal PM. Non è una sospensione indefinita; il differimento deve avere una scadenza ragionevole e proporzionata alle esigenze investigative.
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