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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 393 c.p.p. – Richiesta

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. La richiesta è presentata entro i termini per la conclusione delle indagini preliminari e comunque in tempo sufficiente per l’assunzione della prova prima della scadenza dei medesimi termini e indica:

a) la prova da assumere, i fatti che ne costituiscono l’oggetto e le ragioni della sua rilevanza per la decisione dibattimentale (493, 495);

b) le persone nei confronti delle quali si procede per i fatti oggetto della prova;

c) le circostanze che, a norma dell’art. 392, rendono la prova non rinviabile al dibattimento.

2. La richiesta proposta dal pubblico ministero indica anche i difensori delle persone interessate a norma del comma 1 lett. b), la persona offesa (91) e il suo difensore.

2-bis. Con la richiesta di incidente probatorio di cui all’articolo 392, comma 1-bis, il pubblico ministero deposita tutti gli atti di indagine compiuti.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si osservano a pena di inammissibilità.

4. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere la proroga del termine delle indagini preliminari (405-407) ai fini dell’esecuzione dell’incidente probatorio. Il giudice provvede con decreto motivato, concedendo la proroga per il tempo indispensabile all’assunzione della prova quando risulta che la richiesta di incidente probatorio non avrebbe potuto essere formulata anteriormente. Nello stesso modo il giudice provvede se il termine per le indagini preliminari scade durante l’esecuzione dell’incidente probatorio. Del provvedimento è data in ogni caso comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello.

In sintesi

  • La richiesta di incidente probatorio deve essere presentata entro i termini delle indagini preliminari
  • Deve indicare la prova da assumere, i fatti che ne costituiscono oggetto e la rilevanza per la decisione dibattimentale
  • Deve specificare le persone nei confronti delle quali si procede per i fatti su cui verte la prova
  • Deve descrivere le circostanze che rendono la prova non rinviabile al dibattimento (art. 392)
  • Il PM deve depositare tutti gli atti di indagine compiuti con la richiesta

L'art. 393 CPP regola la richiesta di incidente probatorio durante le indagini, indicando prove da assumere, fatti rilevanti e circostanze di non rinviabilità.

Ratio

L'art. 393 disciplina la forma e il contenuto della richiesta di incidente probatorio, uno strumento procedurale mediante il quale il pubblico ministero chiede al giudice per le indagini preliminari di assumere prove in fase preliminare anziché rinviarle al dibattimento. La norma assicura che la richiesta sia strutturata in modo chiaro e completo, permettendo alle parti e al giudice di comprendere esattamente quale prova si intende acquisire e perché è urgente assumerla prima del processo.

Analisi

Il comma 1 pone i limiti temporali (entro i termini per la conclusione delle indagini, con sufficiente anticipo per assumere la prova prima della scadenza) e specifica il contenuto minimo: a) descrizione della prova, dei fatti oggetto di prova, e motivazione della sua rilevanza per la decisione dibattimentale (rinvio agli artt. 493-495 sul dibattimento); b) indicazione delle persone nei confronti delle quali si procede per i fatti che formano oggetto della prova; c) circostanze che, secondo l'art. 392, rendono la prova non rinviabile al dibattimento. Il comma 2 aggiunge: la richiesta del PM deve altresì indicare i difensori delle persone interessate, la persona offesa e il suo difensore. Il comma 2-bis richiede il deposito integrale degli atti di indagine compiuti insieme alla richiesta. Il comma 3 sancisce l'inammissibilità della richiesta che non rispetti questi requisiti. Il comma 4 consente la proroga dei termini delle indagini preliminari se indispensabile per l'esecuzione dell'incidente probatorio.

Quando si applica

L'art. 393 si applica concretamente quando il PM ritiene che una testimonianza, una perizia, un sopralluogo, un accertamento tecnico, o un altro mezzo di prova non possa attendere il dibattimento perché sussistono esigenze di urgenza: ad esempio, una testimonianza di un anziano gravemente malato, il rischio che prove tecniche si deteriorino (campioni biologici degradati), oppure la necessità di verificare tracce sulla scena del crimine prima che cambino le condizioni ambientali. La richiesta deve contenere una motivazione concreta e specifica, non generica, del pericolo di non rinviabilità.

Connessioni

L'art. 393 è strettamente connesso all'art. 392, che disciplina i presupposti dell'incidente probatorio (urgenza e impossibilità di rinvio al dibattimento), e all'art. 394, che consente alla persona offesa di richiedere un incidente probatorio. Si relaziona altresì con gli artt. 395-402 (procedimento di decisione della richiesta), con l'art. 401 (modalità di svolgimento dell'udienza), e con l'art. 405-407 (proroga dei termini delle indagini preliminari). Rinvia inoltre agli artt. 493-495 sulla prova dibattimentale e all'art. 328 sulla competenza del giudice per le indagini preliminari.

Domande frequenti

Che cosa è un incidente probatorio?

L'incidente probatorio è un procedimento mediante il quale il giudice per le indagini preliminari assume una prova su richiesta del PM o della parte offesa, prima che si arrivi al dibattimento, quando sussistano ragioni di urgenza e sia impossibile rinviare la prova al processo ordinario.

Chi può chiedere un incidente probatorio?

Sia il pubblico ministero (art. 393) che la persona offesa (art. 394) possono chiedere l'incidente probatorio. L'imputato (persona sottoposta alle indagini) può anche chiedere differimento se ritiene che l'incidente pregiudichi le indagini preliminari (art. 397).

Quali sono i requisiti formali della richiesta secondo l'art. 393?

La richiesta deve: indicare la prova da assumere e i fatti che ne sono oggetto, spiegare la rilevanza per la decisione dibattimentale, nominare le persone interessate, descrivere le circostanze che rendono la prova non rinviabile al dibattimento, e includere i nomi dei difensori. Il PM deve inoltre depositare tutti gli atti di indagine compiuti.

Che cosa succede se la richiesta non rispetta i requisiti dell'art. 393?

La richiesta è dichiarata inammissibile dal giudice, secondo il comma 3 dell'art. 393. Questo significa che l'incidente probatorio non avrà luogo e la prova dovrà attendere il dibattimento, salvo ulteriori richieste corrette.

Il PM può chiedere una proroga dei termini delle indagini per svolgere un incidente probatorio?

Sì. Secondo il comma 4, il PM e l'imputato possono richiedere una proroga dei termini delle indagini preliminari se indispensabile per l'incidente probatorio. Il giudice accorda la proroga con decreto motivato se la richiesta non avrebbe potuto essere formulata prima.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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