Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 391-octies c.p.p. – Fascicolo del difensore

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

1. Nel corso delle indagini preliminari e nell’udienza preliminare, quando il giudice deve adottare una decisione con l’intervento della parte privata, il difensore può presentargli direttamente gli elementi di prova a favore del proprio assistito.

2. Nel corso delle indagini preliminari il difensore che abbia conoscenza di un procedimento penale può presentare gli elementi difensivi di cui al comma 1 direttamente al giudice, perché ne tenga conto anche nel caso in cui debba adottare una decisione per la quale non è previsto l’intervento della parte assistita.

3.

La documentazione di cui ai commi 1 e 2 è inserita nella parte del fascicolo informatico riservata al difensore. I documenti redatti e depositati in forma di documento analogico sono conservati in originale o, se il difensore ne chiede la restituzione, in copia, presso l’ufficio del giudice per le indagini preliminari.

Della documentazione il pubblico ministero può prendere visione ed estrarre copia prima che venga adottata una decisione su richiesta delle altre parti o con il loro intervento. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il fascicolo del difensore è inserito nel fascicolo di cui all’articolo 433.

4. Il difensore può, in ogni caso, presentare al pubblico ministero gli elementi di prova a favore del proprio assistito.

In sintesi

  • In indagini preliminari, il difensore presenta elementi di prova favorevoli al giudice direttamente
  • Il fascicolo del difensore è formato e conservato presso l'ufficio del GUP
  • Il PM può prendere visione e estrarre copia della documentazione
  • Dopo chiusura indagini preliminari, il fascicolo è inserito nel fascicolo del PM (art. 433)
  • Il difensore può inoltre presentare elementi al PM volontariamente
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Il difensore può presentare al giudice (in indagini preliminari e udienza preliminare) elementi di prova favorevoli direttamente, costituendo il fascicolo del difensore presso l'ufficio del giudice.

Ratio

L'articolo 391-octies consente al difensore di sottoporre direttamente al giudice elementi probatori favorevoli, realizzando il principio dispositivo della difesa e il diritto al contraddittorio. Evita che il PM possa occulare prove difensive e garantisce al giudice visione integrale della fattispecie.

Il fascicolo difensore è strumento di trasparenza: il PM ha il diritto di conoscere e replicare alle prove difensive, creando un equilibrio procedurale.

Analisi

Comma 1 consente al difensore di presentare elementi di prova in fase preliminare quando il giudice deve adottare decisione «con intervento della parte privata» (riti immediati, richieste archiviazione, decisions probatorie). Comma 2 estende la facoltà anche a decisioni senza intervento della parte.

Comma 3 disciplina il fascicolo: è formato e conservato presso l'ufficio del GUP. La documentazione (originale o copia se restituzione richiesta) vi è inserita. Il PM può prenderne visione ed estrarre copia «prima che venga adottata decisione su richiesta delle altre parti o con intervento». Dopo chiusura indagini preliminari, il fascicolo difensore è inserito nel fascicolo PM (art. 433).

Comma 4 sottolinea che il difensore può presentare elementi anche direttamente al PM, anche al di fuori del fascicolo difensore.

Quando si applica

Tizio indagato per furto raccoglie testimonianze scritte che dimostrano il suo alibi. Il difensore presenta il fascicolo al giudice con dichiarazioni, fotografie del luogo dell'alibi (bar), ricevuta della carta di credito della data del furto. Il giudice valuta questi elementi prima di decidere sulla richiesta di archiviazione del PM. Se il PM richiede rinvio a giudizio, la documentazione difensiva è già nel fascicolo e il giudice la conosce.

Caio indagato per danno: l'avvocato raccoglie relazione tecnica del consulente che spiega cause naturali del danno (cedimento terreno per pioggia, non per scavo di Caio). Presenta il fascicolo al giudice in udienza preliminare. Il PM ha diritto di visionarlo, controdedurre, richiedere contro-perizia. Tutto diventa contraddittorio.

Connessioni

Integra artt. 391-bis ss. (investigazioni difensive), 391-ter (documentazione), 391-decies (utilizzo documentazione), 433 (fascicolo PM), 430 (chiusura indagini preliminari), 405 ss. (udienza preliminare). Rinvia a procedimenti immediati e riti speciali dove il fascicolo difensore è cruciale.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Sempronio è indagato per appropriazione indebita di denaro dall'associazione per cui era tesoriere. Raccoglie le registrazioni contabili originali (che dimostrano versamento immediato delle quote) e una relazione dal commercialista che spiega che il ritardo di un mese era conforme a prassi amministrativa dell'ente. Il difensore crea il fascicolo difensore presentandolo al giudice per le indagini preliminari. Il PM ha diritto di visionare, ma non può nascondere la documentazione. Il giudice, prima di decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio, considera questo fascicolo. Se il fascicolo è persuasivo, il giudice può ordinare al PM di disporre archiviazione per insufficienza di indizi.

Caso 2: Caso 2

Mevio indagato per omessa denuncia di danni: il suo difensore raccoglie fotografie del giorno successivo all'evento che dimostrano che i danni erano già stati fotografati e la denuncia ai vigili era stata compilata 12 ore dopo, non omessa. Inoltre raccoglie e-mail al sindaco notificando la situazione. Crea fascicolo difensore. Il PM lo vede, valuterà in caso di decisione su richiesta archiviazione. La documentazione sostiene la difesa sulla tempestività della denuncia.

Domande frequenti

Dove devo presentare la documentazione di prova a favore del mio assistito?

Devi presentarla al giudice per le indagini preliminari (GUP) formando il fascicolo del difensore. Questo fascicolo è conservato presso l'ufficio del GUP. In alternativa o contemporaneamente, puoi presentare elementi al PM direttamente. Il fascicolo difensore non è segreto: il PM ha il diritto di visionarlo.

Quali documenti posso mettere nel fascicolo del difensore?

Tutti gli elementi di prova favorevoli: testimonianze scritte, relazioni tecniche, documenti, fotografie, video, ricevute, e-mail, registrazioni (se legali), perizie. Puoi includere anche dichiarazioni di testimoni raccolte secondo art. 391-bis, verbali di accesso ai luoghi secondo art. 391-sexies, documenti di PA raccolti secondo art. 391-quater.

Il pubblico ministero può impedirmi di mostrare il fascicolo difensore al giudice?

No. Il fascicolo difensore è diritto costituzionale della difesa. Il PM non può vietarti. Il PM ha il diritto di prendere visione del fascicolo, controdedurre, acquisire propri elementi, ma non di censurare la presentazione.

Quando devo presentare il fascicolo difensore?

Durante le indagini preliminari (in qualunque momento) e in udienza preliminare. È particolarmente utile quando il giudice deve decidere su richieste di archiviazione, applicazione misure cautelari, o rinvio a giudizio. Se presenti per primo in urienza preliminare, il PM ha facoltà di controreplica.

Che cosa accade al fascicolo difensore dopo l'udienza preliminare?

Se il giudice decide per rinvio a giudizio, il fascicolo difensore è inserito nel fascicolo complessivo secondo art. 433 c.p.p. e diviene parte del fascicolo che va in dibattimento. Il fascicolo rimane, garantendo che le tue prove siano note a tutti. Se il giudice accoglie la richiesta di archiviazione, il fascicolo rimane nel procedimento archiviato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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