Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 391-septies c.p.p. – Accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Se è necessario accedere a luoghi privati o non aperti al pubblico e non vi è il consenso di chi ne ha la disponibilità, l’accesso, su richiesta del difensore, è autorizzato dal giudice, con decreto motivato che ne specifica le concrete modalità.

2. Nel caso di cui al comma 1, la persona presente è avvertita della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell’articolo 120.

3. Non è consentito l’accesso ai luoghi di abitazione e loro pertinenze, salvo che sia necessario accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.

In sintesi

  • Accesso a luoghi privati o non aperti richiede autorizzazione giudiziale preventiva
  • Il giudice emette decreto motivato che specifica modalità concrete dell'accesso
  • La persona presente ha diritto di farsi assistere da persona di fiducia idonea
  • Accesso all'abitazione è vietato salvo necessità di accertare tracce materiali del reato
  • Violazione dei limiti invalida la documentazione e configura abusivismo
Indice dei contenuti

Il difensore deve ottenere decreto motivato dal giudice per accedere a luoghi privati o non aperti al pubblico. Accesso in abitazione solo per tracce materiali del reato.

Ratio

L'articolo 391-septies tutela il diritto alla riservatezza e all'inviolabilità del domicilio (art. 14 Costituzione), condizionando l'accesso a luoghi privati a preventiva autorizzazione giudiziale. Evita abusi investigativi della difesa e garantisce diritti della controparte.

L'eccezione per l'abitazione (tracce materiali del reato) risponde alla necessità di acquisire prove urgenti che sarebbero altrimenti perdute, ma rimane comunque vincolata al decreto giudiziale motivato.

Analisi

Comma 1 richiede decreto del giudice con motivi specifici che ne specifichino le modalità concrete (data, ora, durata, luogo preciso, finalità). Non è sufficiente generica autorizzazione: il giudice deve verificare la pertinenza dell'accesso all'indagine in corso.

Comma 2 tutela la persona presente (titolare del diritto o custode del luogo) che ha facoltà di farsi assistere da persona di fiducia «idonea» secondo art. 120 c.p.p. (esclusi coimputati, testimoni precedenti, avversari).

Comma 3 vieta categoricamente accesso all'abitazione e pertinenze salvo accertamento di tracce materiali del reato (sangue, arma, segni violenza). Scopo: proteggere la sfera domestica da intrusioni investigative generiche.

Quando si applica

Tizio è indagato per furto di quadri: il suo difensore chiede al giudice autorizzazione per accedere all'abitazione di Tizio per cercarne tracce e documentare la presenza/assenza di quadri rubati nelle stanze. Il giudice autorizza con decreto motivato specificando: data 15 maggio 2026, ore 14-16, abitazione via Roma 10, Roma, finalità accertamento custodia quadri, modalità senza violenza della serratura. Tizio (o occupante) ha diritto di farsi assistere da persona di fiducia.

Caio è indagato per violenza: il suo avvocato chiede accesso all'abitazione per documentare assenza di tracce di sangue o segni di violenza (per escludere la commissione). Il giudice autorizza se accertamento tracce materiali del reato è fondato, diversamente nega (protezione domicilio).

Connessioni

Integra art. 391-sexies (accesso ai luoghi genericamente), 391-bis ss. (investigazioni difensive), 120 c.p.p. (persone idonee ad assistere), 14 Costituzione (inviolabilità domicilio), 349 c.p.p. (poteri PM in tema di accesso). Rinvia a nozioni di tracce materiali (vedi Titolo III Libro Secondo su rilievi tecnici).

Casi pratici

Caso 1: Sempronio è imputato per ricettazione di attrezzature rubate da un cantiere

Il difensore chiede al giudice decreto per accedere al magazzino di Sempronio (locale privato non aperto) per accertare se contiene ancora le attrezzature. Il giudice emette decreto con motivi (pertinenza all'indagine, fondato motivo di ritenerle presenti), specificando data 12 maggio 2026, ore 10-12, magazzino via Verdi 5, Roma, finalità ricerca attrezzature. Sempronio ha diritto di farsi assistere da persona di fiducia durante l'accesso (ad es., un collega, non l'avvocato della controparte). Il difensore documenta via foto lo stato del magazzino.

Caso 2: Caso 2

Mevio è indagato per maltrattamenti in ambito domestico: il suo avvocato chiede accesso all'abitazione coniugale per accertare tracce materiali di violenza (segni di colpi, sangue, danni). Il giudice autorizza perché l'accertamento di tracce materiali è la finalità. Se il difensore cercasse invece semplicemente di documentare l'arredamento o la vita quotidiana, l'autorizzazione sarebbe negata (protezione domicilio). Nel verbale il difensore fotografa eventuali segni fisici di violenza se presenti; assenza di tracce supporterebbe la difesa sulla infondatezza dell'accusa.

Domande frequenti

Devo avere un'autorizzazione giudiziale per accedere a un luogo privato?

Sì, se il luogo è privato o non aperto al pubblico (appartamento, ufficio, magazzino), hai bisogno di decreto motivato dal giudice. Se è pubblico (strada, piazza), non occorre. Il giudice deve verificare la pertinenza dell'accesso all'indagine e specificare data, ora, luogo preciso, finalità.

Posso accedere all'abitazione di un indagato?

Solo se necessario per accertare tracce materiali del reato (sangue, arma, segni di violenza fisica). Non puoi accedere per documentare genericamente la vita privata, l'arredamento, la corrispondenza, la biblioteca. L'abitazione è fortemente protetta dalla Costituzione (art. 14). Il giudice nega l'accesso se la finalità non è accertamento di tracce materiali.

Chi devo contattare per chiedere il decreto di accesso?

Devi rivolgerti al giudice per le indagini preliminari (GUP) con ricorso motivato. Esplica perché l'accesso è necessario, quale luogo vuoi visitare, quale finalità investigativa (non generica). Il GUP valuta la proporzionalità tra esigenza di prova e invasività dell'accesso.

Il proprietario/occupante del luogo può vietarmi l'accesso anche se ho il decreto?

No, il decreto giudiziale è obbligatorio per il proprietario/occupante. Questi hanno il diritto di farsi assistere da una persona di fiducia durante l'accesso (non avversario), ma non possono vietarlo. Se oppongono resistenza, il difensore può chiedere intervento della forza pubblica.

Che cosa accade se accedo a un luogo privato senza autorizzazione giudiziale?

La documentazione raccolta (foto, verbale, video) non può essere usata nel processo perché acquisita illegittimamente. Inoltre, potresti configurare il reato di violazione di domicilio (art. 614 c.p.) o accesso abusivo. Per evitare, chiedi sempre il decreto giudiziale preventivo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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