Art. 392 c.p.p. – Casi
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio:
a) all’assunzione della testimonianza (194 s.) di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento;
b) all’assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché‚ non deponga o deponga il falso;
c) all’esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri;
d) all’esame delle persone indicate nell’art. 210;
e) al confronto (211) tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lett. a) e b);
f) a una perizia (220 s.) o a un esperimento giudiziale (218 s.), se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile;
g) a una ricognizione (213 s.), quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l’atto al dibattimento.
1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.
2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni (477).
In sintesi
Incidente probatorio in fase preliminare: il PM e l'indagato richiedono al giudice assunzione di testimonianza, perizie, ricognizioni, esperimenti giudiziali quando il test ordinario in dibattimento non è possibile.
Ratio
L'articolo 392 disciplina l'incidente probatorio, meccanismo che consente l'acquisizione prematura di prove non assuntibili ordinariamente in dibattimento per cause di impossibilità. Garantisce il diritto alla prova anche quando circostanze sopraggiunte (morte, infermità, minacce) renderebbero impossibile il dibattimento. Realizza il principio di esigenza della prova.
L'incidente probatorio è eccezione al principio dell'immediatezza del dibattimento: la prova è assunta in fase preliminare, con contraddittorio ma senza il giudice definitivo.
Analisi
Comma 1 enumera i casi: lett. a) testimone il cui stato di salute fa fondatamente ritenere non potrà deporre (infermità grave, età avanzatissima); lett. b) testimone esposto a violenza/minaccia per non deporre o deporre il falso (fondato motivo concreto); lett. c) esame imputato su fatti altrui (responsabilità di altri); lett. d) esame persone indicate art. 210 (imputati, coimputati in procedimento separato); lett. e) confronto fra persone con dichiarazioni discordanti quando ricorrono circo lett. a) o b); lett. f) perizia/esperimento su cosa modificabile (manufatto, terreno, corpo); lett. g) ricognizione per urgenza.
Comma 1-bis aggiunge caso speciale: minori di 16 anni in delitti sessuali (art. 609-bis ss.), incidente probatorio anche fuori dalle circostanze ordinarie per protezione.
Comma 2 consente perizia preliminare se comporterebbe sospensione dibattimento oltre 60 giorni.
Quando si applica
Tizio accusato di violazione: il testimone chiave è novantenne con cardiopatia grave. Il PM richiede incidente probatorio per assunzione della testimonianza in fase preliminare (lett. a), infermità). Il giudice autorizza; il testimone depone in camera di consiglio con PM, difensore di Tizio, giudice. Verbale è redatto; in dibattimento non serve la testimonianza ordinaria, ma il verbale dell'incidente.
Caio indagato per estorsione: il testimone ricevuto minacce (il fratello di Caio l'ha minacciato). Il difensore di Caio e il PM richiedono incidente probatorio (lett. b), minaccia). Il giudice autorizza; il testimone è protetto dalla polizia durante audizione in aula (non camera consiglio per gravità). Verbale dell'incidente sarà acquisito in dibattimento.
Connessioni
Integra artt. 383 (arresto differito), 390 (fermo), 396 (custodia cautelare), 405 ss. (udienza preliminare), 428 ss. (dibattimento). Rinvia a art. 197 (persone che non possono testimoniare), 210 (persone assoggettate a procedimento), 218-234 (esperimenti e perizie dibattimento), 500 ss. (acquisizione dichiarazioni dibattimento).
Domande frequenti
Quando si usa l'incidente probatorio?
L'incidente probatorio è richiesto quando una prova non può essere assunta ordinariamente in dibattimento: il testimone rischia di morire (infermità grave), è minacciato, la cosa è destinata a deteriorarsi, una ricognizione è urgente. È una misura eccezionale per non perdere prove essenziali.
Chi può richiedere l'incidente probatorio?
Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini (tramite il suo difensore). Eccezionalmente, per minori in reati sessuali, il PM o l'indagato possono richiederlo anche al di fuori delle circostanze ordinarie (protezione minore).
Come si svolge l'incidente probatorio?
Il giudice per le indagini preliminari autorizza la richiesta. La prova è assunta in contraddittorio: PM, difensore dell'indagato, giudice presenti. Se è testimonianza, il testimone depone rispondendo alle domande (come in dibattimento). Se è perizia, il perito svolge rilievi/analisi. Il giudice redige verbale di quanto è accaduto.
Dove avviene l'incidente probatorio? In camera di consiglio o in aula?
Di solito in camera di consiglio (seduta non pubblica), salvo per reati gravissimi o minori dove si usa l'aula con modalità protette (videoconferenza, psicologo presente). La scelta dipende dalla natura della prova e dalla gravità.
Se una prova è assunta in incidente probatorio, è vincolante per il dibattimento?
Sì, il verbale dell'incidente probatorio è acquisito nel dibattimento e il giudice lo valuta. Non è ricombattibilità ordinaria: il testimone non depone di nuovo (a meno che il PM e l'indagato non richiedano ripetizione, cosa rara). Il giudice usa il verbale come prova definitiva e ne valuta credibilità.