Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 391 c.p. – Procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive

Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

Chiunque procura o agevola l’evasione di una persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva, ovvero nasconde l’evaso o comunque lo favorisce nel sottrarsi alle ricerche dell’Autorità, è punito con la reclusione fino a due anni. Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell’articolo 386.

Se l’evasione avviene per colpa di chi, per ragione del suo ufficio, ha la custodia, anche temporanea, della persona sottoposta a misura di sicurezza, il colpevole è punito con la multa fino a lire diecimila. Si applica la disposizione del capoverso dell’articolo 387.

In sintesi

  • Reato che tutela l'esecuzione delle misure di sicurezza (internamento, ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario)
  • Riguarda sia chi organizza l'evasione sia chi nasconde o favorisce l'evaso
  • Reclusione fino a 2 anni per chiunque agevoli l'evasione
  • Pena ridotta (multa) se l'evasione avviene per negligenza di chi ha la custodia
Indice dei contenuti

Chi procura o agevola l'evasione di una persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva, o lo favorisce nel sottrarsi alle ricerche, è punito con reclusione fino a due anni.

Ratio

L'articolo 391 c.p. estende la protezione dell'esecuzione penale alle misure di sicurezza, che hanno natura diversa dalla pena vera e propria ma uguale forza esecutoria. Le misure di sicurezza detentive (internamento in strutture psichiatriche giudiziarie, ricoveri coatti) sono predisposte per soggetti pericolosi per ragioni di pericolosità sociale: la loro evasione comporta il medesimo rischio di danno all'ordine pubblico e alla sicurezza della collettività di una fuga dal carcere ordinario.

Il legislatore ha deciso di equiparare, in termini di gravità, il reato di favoreggiamento dell'evaso da misura di sicurezza con quello dell'evaso dal carcere ordinario, riconoscendo il medesimo valore della certezza esecutiva.

Analisi

La norma comprende tre condotte distinte, tutte punibili: (1) procurare l'evasione (organizzarla attivamente); (2) agevolarne la realizzazione (facilitarla pur non essendone artefice principale); (3) nascondere l'evaso o comunque favorirlo nel sottrarsi alle ricerche. La pena è la reclusione fino a 2 anni. Un elemento speciale aggrava la situazione: se l'evasione avviene per colpa di chi, per ragione d'ufficio, ha la custodia (per es. il direttore della struttura psichiatrica che per negligenza non controlla le porte), costui è punito con multa fino a 1.032 euro, pena minore della reclusione. Il capoverso finale applica l'art. 387 c.p., estendendo eventuali aggravanti ulteriori.

La struttura è dolosa: richiede consapevolezza che la persona è sottoposta a misura di sicurezza e volontà di favorirne l'evasione. Non è configurabile colpa del privato cittadino che aiuta.

Quando si applica

La norma si applica quando una persona internata in una struttura psichiatrica giudiziaria riceve aiuto per fuggire, o quando la stessa persona, evasa, riceve protezione. Esempi tipici: un parente organizza l'accesso della struttura per estrarre l'internato; un amico fornisce denaro e vestiti al fuggitivo in nascondiglio; un operatore sanitario della struttura ignora consapevolmente una mancanza d'appello durante l'ora d'aria.

Rientra nella fattispecie anche la semplice omertà: chi sa dove si nasconde l'evaso e non lo denuncia, pur essendone a conoscenza, non commette automaticamente l'art. 391, poiché la condotta positiva è richiesta; tuttavia, se attivamente fornisce informazioni o protezione, sì.

Connessioni

L'art. 391 si coordina con l'art. 390 c.p. (procurata inosservanza di pena ordinaria) e con l'art. 386 c.p. (evasione diretta). È correlato alle norme sulla custodia (artt. 273-274 c.p.p., Codice Procedura Penale). La misura di sicurezza è regolata dalla L. 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), con riferimenti al Decreto Legislativo 230/1999 su strutture psichiatriche giudiziarie. Se coinvolge pubblici ufficiali, scattano aggravanti ex artt. 346-347 c.p.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio è internato presso l'Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Aversa per pericolosità sociale legata a disturbo psichico. Caio, suo cugino, entra nella struttura con denaro falso, distrae il custode e aiuta Tizio a uscire da una porta laterale. Caio è punibile ex art. 391 c.p. con reclusione fino a 2 anni. Se inoltre Caio lo nasconde nella sua casa per una settimana fornendogli vitto e alloggio per evitare le ricerche, la medesima condotta continua si aggrava, ma rimane entro il massimo edittale di 2 anni.

Caso 2: Sempronio è infermiere in una struttura per misure di sicurezza

Mevio, internato, gli chiede aiuto. Sempronio deliberatamente sbaglia a registrare l'ora della presa farmacologica, permettendogli di allontanarsi dalla sala. Sempronio è punibile per procurata evasione ex art. 391 c.p., con aggravante per abuso di qualità pubbliche (artt. 346-347 c.p.). La sua responsabilità è ancora più grave perché la qualità di pubblico ufficiale rende la violazione più consapevole dell'affidamento.

Domande frequenti

Una misura di sicurezza è la stessa cosa di una pena detentiva?

No. La pena è una sanzione per chi ha commesso un reato; la misura di sicurezza è una protezione della società da chi è pericoloso per disturbo psichico o tossicodipendenza, indipendentemente dalla colpevolezza. Ma entrambe richiedono esecuzione, e l'evasione da una è grave quanto l'altra.

Se aiuto una persona che scappa dall'ospedale psichiatrico ordinario (non giudiziario), commetto il reato?

No, l'art. 391 riguarda solo strutture per MISURE DI SICUREZZA giudiziarie. Se la persona è in un ospedale psichiatrico civile (non penale), la situazione è diversa e non rientra in questa fattispecie.

Che pena rischia chi per negligenza causa l'evasione di una persona in misura di sicurezza?

Se chi ha la custodia (per es. un direttore) causa l'evasione per colpa (negligenza, imprudenza), è punito con multa fino a 1.032 euro, pena più mite della reclusione ordinaria, perché l'elemento psicologico è colpa, non dolo.

Vale anche se la persona evasa era in misura di sicurezza temporanea o provvisoria?

Sì. L'art. 391 si applica a chiunque sia «sottoposto a misura di sicurezza detentiva». Non importa se la misura è definitiva, provvisoria o applicata durante il processo: il reato sussiste.

Se non so che una persona è in misura di sicurezza e la aiuto, sono punibile?

No. L'elemento soggettivo richiede dolo: devi SAPERE che la persona è sottoposta a misura e VOLERE favorire l'evasione. L'ignoranza della condizione giuridica esclude il reato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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