Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 391 c.p. Procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive
In vigore dal 1° luglio 1931
Chiunque procura o agevola l’evasione di una persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva, ovvero nasconde l’evaso o comunque lo favorisce nel sottrarsi alle ricerche dell’autorità, è punito con la reclusione fino a due anni. Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell’articolo 386. Se l’evasione avviene per colpa di chi, per ragione del suo ufficio, ha la custodia, anche temporanea, della persona sottoposta a misura di sicurezza, il colpevole è punito con la multa fino a euro 1.032. Si applica la disposizione del capoverso dell’articolo 387.
Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Chi procura o agevola l'evasione di una persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva, o lo favorisce nel sottrarsi alle ricerche, è punito con reclusione fino a due anni.
Ratio
L'articolo 391 c.p. estende la protezione dell'esecuzione penale alle misure di sicurezza, che hanno natura diversa dalla pena vera e propria ma uguale forza esecutoria. Le misure di sicurezza detentive (internamento in strutture psichiatriche giudiziarie, ricoveri coatti) sono predisposte per soggetti pericolosi per ragioni di pericolosità sociale: la loro evasione comporta il medesimo rischio di danno all'ordine pubblico e alla sicurezza della collettività di una fuga dal carcere ordinario.
Il legislatore ha deciso di equiparare, in termini di gravità, il reato di favoreggiamento dell'evaso da misura di sicurezza con quello dell'evaso dal carcere ordinario, riconoscendo il medesimo valore della certezza esecutiva.
Analisi
La norma comprende tre condotte distinte, tutte punibili: (1) procurare l'evasione (organizzarla attivamente); (2) agevolarne la realizzazione (facilitarla pur non essendone artefice principale); (3) nascondere l'evaso o comunque favorirlo nel sottrarsi alle ricerche. La pena è la reclusione fino a 2 anni. Un elemento speciale aggrava la situazione: se l'evasione avviene per colpa di chi, per ragione d'ufficio, ha la custodia (per es. il direttore della struttura psichiatrica che per negligenza non controlla le porte), costui è punito con multa fino a 1.032 euro, pena minore della reclusione. Il capoverso finale applica l'art. 387 c.p., estendendo eventuali aggravanti ulteriori.
La struttura è dolosa: richiede consapevolezza che la persona è sottoposta a misura di sicurezza e volontà di favorirne l'evasione. Non è configurabile colpa del privato cittadino che aiuta.
Quando si applica
La norma si applica quando una persona internata in una struttura psichiatrica giudiziaria riceve aiuto per fuggire, o quando la stessa persona, evasa, riceve protezione. Esempi tipici: un parente organizza l'accesso della struttura per estrarre l'internato; un amico fornisce denaro e vestiti al fuggitivo in nascondiglio; un operatore sanitario della struttura ignora consapevolmente una mancanza d'appello durante l'ora d'aria.
Rientra nella fattispecie anche la semplice omertà: chi sa dove si nasconde l'evaso e non lo denuncia, pur essendone a conoscenza, non commette automaticamente l'art. 391, poiché la condotta positiva è richiesta; tuttavia, se attivamente fornisce informazioni o protezione, sì.
Connessioni
L'art. 391 si coordina con l'art. 390 c.p. (procurata inosservanza di pena ordinaria) e con l'art. 386 c.p. (evasione diretta). È correlato alle norme sulla custodia (artt. 273-274 c.p.p., Codice Procedura Penale). La misura di sicurezza è regolata dalla L. 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), con riferimenti al Decreto Legislativo 230/1999 su strutture psichiatriche giudiziarie. Se coinvolge pubblici ufficiali, scattano aggravanti ex artt. 346-347 c.p.
Domande frequenti
Una misura di sicurezza è la stessa cosa di una pena detentiva?
No. La pena è una sanzione per chi ha commesso un reato; la misura di sicurezza è una protezione della società da chi è pericoloso per disturbo psichico o tossicodipendenza, indipendentemente dalla colpevolezza. Ma entrambe richiedono esecuzione, e l'evasione da una è grave quanto l'altra.
Se aiuto una persona che scappa dall'ospedale psichiatrico ordinario (non giudiziario), commetto il reato?
No, l'art. 391 riguarda solo strutture per MISURE DI SICUREZZA giudiziarie. Se la persona è in un ospedale psichiatrico civile (non penale), la situazione è diversa e non rientra in questa fattispecie.
Che pena rischia chi per negligenza causa l'evasione di una persona in misura di sicurezza?
Se chi ha la custodia (per es. un direttore) causa l'evasione per colpa (negligenza, imprudenza), è punito con multa fino a 1.032 euro, pena più mite della reclusione ordinaria, perché l'elemento psicologico è colpa, non dolo.
Vale anche se la persona evasa era in misura di sicurezza temporanea o provvisoria?
Sì. L'art. 391 si applica a chiunque sia «sottoposto a misura di sicurezza detentiva». Non importa se la misura è definitiva, provvisoria o applicata durante il processo: il reato sussiste.
Se non so che una persona è in misura di sicurezza e la aiuto, sono punibile?
No. L'elemento soggettivo richiede dolo: devi SAPERE che la persona è sottoposta a misura e VOLERE favorire l'evasione. L'ignoranza della condizione giuridica esclude il reato.
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.