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Art. 433 c.p.p. – Fascicolo del pubblico ministero
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Gli atti diversi da quelli previsti dall’art. 431 sono trasmessi al pubblico ministero con gli atti acquisiti all’udienza preluminare unitamente al verbale dell’udienza (19 Reg.).
2. I difensori hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, degli atti raccolti nel fascicolo formato a norma del comma 1.
3. Nel fascicolo del pubblico ministero è altresì inserita la documentazione dell’attività prevista dall’art. 430 quando di essa le parti si sono servite per la formulazione di richieste al giudice del dibattimento e quest’ultimo le ha accolte.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Il fascicolo del pubblico ministero contiene gli atti non inclusi nel fascicolo per il dibattimento, consultabili dai difensori nella segreteria del pubblico ministero.
Ratio
Non tutto ciò che il pubblico ministero ha indagato finisce nel fascicolo per il dibattimento, altrimenti il fascicolo sarebbe enorme e il dibattimento durasse anni. Il 'fascicolo del pubblico ministero' contiene i residui: indagini parallele non essenziali, documenti di background, atti inutilizzabili per ragioni procedurali. Però la trasparenza processuale richiede che il difensore possa accedervi: non è un 'fascicolo segreto'. L'avvocato ha il diritto di conoscere tutto ciò che il pubblico ministero sa, anche il materiale non presentato al dibattimento, per preparare la difesa consapevolmente.
Analisi
Il comma 1 stabilisce che 'gli atti diversi da quelli previsti dall'art. 431', cioè tutti i documenti non inclusi nel fascicolo dibattimentale, 'sono trasmessi al pubblico ministero con gli atti acquisiti all'udienza preliminare unitamente al verbale dell'udienza'. Questo significa che dopo l'udienza preliminare, il giudice per le indagini preliminari raccoglie tutto ciò che non è finito nel fascicolo dibattimentale e lo deposita presso la procura, insieme al verbale dell'udienza preliminare stessa. Il comma 2 conferisce al difensore il diritto assoluto: 'nella segreteria del pubblico ministero', presso gli uffici della procura, 'i difensori hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia', diritto pieno di consultazione e copia. Il comma 3 aggiunge che se il giudice ha accolto una richiesta probatoria del pubblico ministero o del difensore (per esempio ha ammesso l'esame di un testimone), la documentazione raccolta per quella richiesta finisce nel fascicolo del pubblico ministero una volta utilizzata (dopo il dibattimento).
Quando si applica
Un fascicolo di indagini su corruzione: il pubblico ministero ha raccolto 200 documenti, audito 50 testimoni. Nel fascicolo per il dibattimento entrano: i documenti-chiave, i verbali di atti non ripetibili. Il resto (10 testimoni uditi ma non essenziali, documenti di contesto, analisi bancarie secondarie) va nel fascicolo del pubblico ministero. L'avvocato dell'imputato, prima del dibattimento, entra in procura e dice 'voglio consultare il fascicolo del pubblico ministero'. Consulta quei 200 documenti e 50 testimonianze, estrae copia di ciò che richiede, e scopre magari che il pubblico ministero ha indagato male su certi punti. Questa conoscenza aiuta la difesa.
Connessioni
L'articolo 431 c.p.p. disciplina il fascicolo per il dibattimento (gli atti essenziali). L'articolo 430 c.p.p. regola l'attività integrativa di indagine post-decreto. L'articolo 419 c.p.p. descrive l'udienza preliminare dove il giudice seleziona gli atti. L'articolo 423 c.p.p. disciplina la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero. L'articolo 424 c.p.p. regola l'udienza preliminare stessa e la lettura degli atti. L'articolo 360 c.p.p. e seguenti regolano i diritti di consultazione della difesa nel fascicolo (accesso garantito). L'articolo 127 c.p.p. fissa le forme procedurali. L'articolo 432 c.p.p. regola la trasmissione dei fascicoli ai giudici dibattimentali.
Domande frequenti
Tutto ciò che il pubblico ministero ha nel fascicolo è obbligatoriamente messo a disposizione della difesa?
Sì, secondo l'articolo 433. Il difensore ha il diritto di consultare e copiare tutti gli atti del fascicolo del pubblico ministero nella segreteria della procura, con rare eccezioni (segreto istruttorio in casi gravi).
Se il pubblico ministero non mi mostra un atto importante, posso chiedere al giudice che lo ordini?
Sì. Se il pubblico ministero viola il diritto di accesso del difensore, puoi chiedere al giudice una ordinanza di accesso coattivo. È una violazione grave dei diritti di difesa.
Se scopro nel fascicolo del pubblico ministero un atto che scagiona l'imputato, posso presentarlo in dibattimento?
Sì. È la documentazione ufficiale. Puoi chiederlo in copia e presentarlo al giudice dibattimentale come prova a favore dell'imputato.
Il fascicolo del pubblico ministero rimane segreto finché il dibattimento non inizia?
No. L'articolo 433 comma 2 dice che il difensore ha facoltà di consultare 'nella segreteria del pubblico ministero', cioè in qualsiasi momento (anche prima del dibattimento). Non è segreto, è consultabile.
Se il pubblico ministero raccolte una nuova prova durante il dibattimento, va anche nel fascicolo del pubblico ministero?
Tecnicamente il fascicolo del pubblico ministero si forma dopo l'udienza preliminare. Le prove raccolte in dibattimento rimangono nel fascicolo del dibattimento stesso, non vengono retroattivamente aggiunte al fascicolo preliminare.