Art. 431 c.p.p. – Fascicolo per il dibattimento
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Immediatamente dopo l’emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti:
a) gli atti relativi alla procedibilità dell’azione penale e all’esercizio dell’azione civile;
b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;
c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero e dal difensore;
d) i documenti acquisiti all’estero mediante rogatoria internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità;
e) i verbali degli atti assunti nell’incidente probatorio;
f) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera d), assunti all’estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana;
g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nell’articolo 236;
h) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.
2. Le parti possono concordare l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all’attività di investigazione difensiva.
In sintesi
Il fascicolo per il dibattimento è il dossier dove il giudice raccoglie tutti gli atti non ripetibili e i documenti essenziali prima di aprire il dibattimento.
Ratio
Nel processo penale moderno il fascicolo per il dibattimento è il 'libro bianco' di base che il giudice studierà prima di aprire il contradditorio orale in aula. Non tutti gli atti delle indagini preliminari finiscono lì (salvo accordo): solo i documenti essenziali, irripetibili o specificamente rilevanti. Questa selezione serve a snellire il processo, ma anche a proteggere la parità: le parti conoscono ciò che il giudice ha già letto quando si apre il dibattimento.
Analisi
Il comma 1 descrive la formazione. 'Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio', appena deciso il rinvio a giudizio. 'Nel contraddittorio delle parti', il giudice forma il fascicolo sentendo (di solito per iscritto o a una riunione veloce) le richieste di pubblico ministero e difensore. 'Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo', se c'è disaccordo su cosa includere, si fa un'udienza extra. Nel fascicolo sono raccolti: (a) gli atti relativi alla procedibilità (decreti di iscrizione, avvisi di garanzia, decisioni su questioni preliminari) e all'esercizio della azione civile (costituzione di parte civile, riconvenzionali civili); (b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti da polizia giudiziaria (perquisizioni, sequestri, rilievi balistici, foto degli oggetti); (c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero e dal difensore (sopralluoghi, ricognizioni di fotografie senza il contradditorio pieno); (d) i documenti acquisiti all'estero via rogatoria internazionale (testimonianze estere, documenti stranieri) e i verbali degli atti non ripetibili assunti con la stessa procedura; (e) i verbali degli atti di incidente probatorio (il verbale ufficiale dove è stata deposta la testimone fragile); (f) i verbali di atti assunti all'estero con rogatoria a cui i difensori hanno potuto assistere (es. interrogatorio di imputato estero in presenza dell'avvocato); (g) il certificato generale del casellario giudiziario (l'estratto che mostra i precedenti penali dell'imputato) e documenti previsti dall'articolo 236 (documenti biometrici, analisi genetiche, ecc.); (h) il corpo del reato (l'arma del delitto, la merce rubata, se rinvenuta) e le cose pertinenti, se non custodite altrove. Il comma 2 introduce flessibilità: 'Le parti possono concordare' di aggiungere al fascicolo atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero (le indagini non essenziali) e la documentazione della investigazione difensiva (i risultati di ricerca extra-giudiziali fatti dall'avvocato).
Quando si applica
Un caso di frode bancaria: dopo il decreto di rinvio a giudizio, il giudice e le parti si riuniscono per formare il fascicolo per il dibattimento. Il pubblico ministero dice 'voglio che siano nel fascicolo i verbali delle perquisizioni, i certificati bancari, il certificato penale dell'imputato'. L'avvocato dell'imputato dice 'aggiungiamo anche la relazione peritale del nostro consulente che dice che le operazioni erano legittime'. Le due parti concordano; il fascicolo è formato con i documenti concordati. Quando inizia il dibattimento, il giudice ha già letto tutto; le prove orali in aula servono a commentare e interpretare il fascicolo.
Connessioni
L'articolo 419 c.p.p. regola l'udienza preliminare dove il giudice valuta se la prova è sufficiente per il rinvio. L'articolo 429 c.p.p. descrive il decreto che dispone il giudizio (il primo passo verso il fascicolo). L'articolo 424 c.p.p. discipline l'udienza preliminare stessa e la sua lettura pubblica. L'articolo 507 c.p.p. e seguenti riguardano l'incidente probatorio (i cui verbali finiscono nel fascicolo). L'articolo 236 c.p.p. specifica quali altri documenti vanno allegati (dati biometrici, profili genetici). L'articolo 432 c.p.p. disciplina la trasmissione del fascicolo dalla cancelleria del giudice per le indagini preliminari al giudice del dibattimento. L'articolo 433 c.p.p. parla del fascicolo del pubblico ministero (gli atti oltre quelli in fascicolo per il dibattimento). L'articolo 127 c.p.p. regola l'ordine processuale in camera di consiglio.
Domande frequenti
Tutto ciò che il pubblico ministero ha raccolto nelle indagini finisce nel fascicolo per il dibattimento?
No. Solo gli atti essenziali e non ripetibili. La lista è precisata nell'articolo 431: verbali di atti non ripetibili, documenti acquisiti all'estero, incidente probatorio, corpo del reato, certificato penale. Altre indagini restano nel fascicolo del pubblico ministero, accessibili ma non obbligatoriamente nel fascicolo dibattimentale.
Se il fascicolo non contiene un documento che volevo, posso richiedere di aggiungerlo dopo?
Sì, se le parti concordano (comma 2). Dopo la formazione iniziale del fascicolo, le parti possono chiedere al giudice di includere atti del fascicolo del pubblico ministero o della documentazione difensiva aggiuntiva.
Se il pubblico ministero e io concordiamo su cosa mettere nel fascicolo, il giudice è obbligato ad accettare?
Sì, in genere sì. Se le parti sono d'accordo, il giudice non ha motivo di opporsi. Però il giudice ha sempre il dovere di escludere le prove acquisite illecitamente (violazione diritti) anche se le parti concordano.
Il corpo del reato (l'arma, la merce) deve stare fisicamente nel fascicolo?
No. L'articolo 431 comma 1 lett. h) dice 'il corpo del reato e le cose pertinenti, qualora non debbano essere custoditi altrove'. Se l'arma va custodita in una cella di polizia per preservare i tracce genetiche, non entra nel fascicolo cartaceo; è solo menzionato.
Il fascicolo per il dibattimento è pubblico? Posso chiederne copia prima del processo?
Sì. È documentazione processuale. L'avvocato dell'imputato ha sempre il diritto di consultare e copiare il fascicolo. Anche la persona offesa può chiedere copia (articoli 360 e seguenti c.p.p.).