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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 507 c.p.p. – Ammissione di nuove prove

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Terminata l’acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario, può disporre anche di ufficio (190) l’assunzione di nuovi mezzi di prove (151 att.).

1-bis. Il giudice può disporre a norma del comma 1 anche l’assunzione di mezzi di prova relativi agli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento a norma degli articoli 431, comma 2, e 493, comma 3.

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In sintesi

  • Dopo acquisizione prove iniziali, giudice può disporre nuovi mezzi se assolutamente necessari
  • Ammissione d'ufficio o su richiesta di parte, senza limitazioni formali rigide
  • Comma 1-bis consente anche prova di atti già acquisiti al fascicolo per dibattimento
  • Strumento flessibile per colmare lacune istruttorie emergenti durante il dibattimento

L'articolo 507 disciplina l'ammissione di nuove prove in dibattimento quando ritenute assolutamente necessarie, su richiesta o d'ufficio del giudice.

Ratio

L'articolo 507 riflette il principio di ricerca della verità materiale nel processo penale. A differenza del processo civile, dove prevalse dispositivo (le parti dispongono della prova), nel penale il giudice non è passivo ma attivo nella ricerca della verità. Quando emerge una lacuna istruttoria 'assolutamente necessaria' dopo l'acquisizione delle prime prove, la norma consente correzione in corso. Ciò evita condanne su fondamento incompleto e protegge il diritto di difesa dell'imputato, che ha diritto a una sentenza basata sulla ricerca esaustiva della verità.

L'aggettivo 'assolutamente necessaria' introduce un filtro: non ogni prova genericamente utile, ma solo quella senza la quale l'accertamento sarebbe gravemente compromesso.

Analisi

Comma 1: terminata l'acquisizione delle prove (sia dalle parti che da iniziativa presidenziale ex art. 506), il giudice se risulta assolutamente necessario può disporre anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prove. Non c'è riferimento a un ordine cronologico preciso ('terminata'): significa quando il giudice ritiene conclusa la fase probatoria ordinaria. Comma 1-bis: aggiunto successivamente, consente al giudice di disporre anche prova di atti già acquisiti al fascicolo per il dibattimento (art. 431 comma 2 e 493 comma 3, cioè verbali precedenti raccolti in fase preliminare). Ciò significa: atti non ancora 'provati' davanti al giudice dibattimentale, pur essendo nel fascicolo, possono essere assunti.

Quando si applica

Caso A: nel dibattimento per frode fiscale, prove sono state acquisite, ma emerge dalla sentenza della Corte dei Conti citata dal PM che l'ente era assoggettato a specifico regime di controllo. Il giudice ritiene assolutamente necessario disporre perizia su un documento contabile mai esaminato nel fascicolo. Dispone d'ufficio l'assunzione della perizia (art. 507 comma 1). Caso B: in procedimento per violenza sessuale, è stato letto il verbale di interrogatorio di una teste (preliminare), ma il giudice ritiene assolutamente necessario che la teste deponga davanti al collegio. Dispone assunzione di prova dello stesso fatto mediante deposizione diretta (art. 507 comma 1-bis).

Connessioni

Art. 431, 493: fascicolo per il dibattimento e atti acquisiti. Art. 506: indicazione temi probatori da parte del presidente. Art. 509: sospensione dibattimento per esigenze istruttorie. Art. 508: provvedimenti quando perizia è disposta nel dibattimento (sospensione di solito necessaria). Art. 511-513: letture di atti precedenti (alternativa alla prova diretta nuova).

Domande frequenti

Cosa significa 'assolutamente necessaria'?

Non ogni prova interessante, ma solo quella la cui mancanza comprometterebbe gravemente la ricerca della verità su fatti decisivi. È criterio rigoroso: il giudice non può ammettere genericamente 'ulteriori indizi'. Deve trattarsi di prova essenziale.

Chi può chiedere ammissione di nuove prove?

PM, difensori, enti intervenienti (art. 505). Il giudice può disporre anche d'ufficio. Non è previsto diritto dell'imputato di chiedere ex se, ma il difensore può farlo per suo conto.

Se ammessa nuova prova, il dibattimento si sospende sempre?

No. Se è esame diretto di testimone richiamato, può avvenire nella stessa udienza (se il teste è presente). Se perizia, sospensione obbligatoria per max 60 giorni (art. 508). Per lettura atti, nessuna sospensione.

Le nuove prove ammesse possono essere contestate dalle parti?

Sì. Se è testimone, subisce esame, controesame, domande presidenziali come qualunque testimone. Se è perizia, il perito è esaminabile. Diritto di difesa integrale rimane salvo.

Un'ammissione di nuova prova può essere impugnata in appello?

L'ammissione stessa è decisione interna al dibattimento, non autonomamente impugnabile. Ma se la nuova prova incide sulla sentenza, può essere contestata come base della decisione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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