- Presidente può indicare temi di prova nuovi o più ampi per completare l'esame, anche su richiesta di altri giudici
- Potere di porre domande ai testimoni, periti, consulenti dopo il loro esame e controesame
- Le domande presidenziali non limitano il diritto delle parti di concludere l'esame secondo l'ordine degli artt. 498 e 503
- Strumento centrale per la completezza istruttoria e il controllo della prova
Testo dell'articoloVigente
Art. 506 c.p.p. – Poteri del presidente in ordine all’esame dei testimoni e delle parti private
Testo vigente — D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Poteri del presidente in ordine all’esame dei testimoni e delle parti private
1. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, in base ai risultati delle prove assunte nel dibattimento a iniziativa delle parti o a seguito delle letture disposte a norma degli articoli 511, 512 e 513, può indicare alle parti temi di prova nuovi o più ampi, utili per la completezza dell’esame.
2. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, può rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici, alle persone indicate nell’articolo 210 ed alle parti già esaminate, solo dopo l’esame e il controesame. Resta salvo il diritto delle parti di concludere l’esame secondo l’ordine indicato negli articoli 498, commi 1 e 2, e 503, comma 2
In sintesi
L'articolo 506 conferisce al presidente ampi poteri di guida del dibattimento: può indicare temi probatori nuovi e porre domande ai testimoni già esaminati.
Ratio
L'articolo 506 riconcilia due esigenze: da un lato, il ruolo attivo del giudice nella ricerca della verità oggettiva (inquisitorio); dall'altro, il diritto di difesa delle parti di concludere l'esame secondo logica. Il fondamento è costituzionale: il giudice non è passivo spettatore, ma 'dominus' del dibattimento. Il comma 1 consente di segnalare alle parti temi probatori dimenticati o insufficientemente approfonditi. Il comma 2 permette domande presidenziali dirette su fatti controversi, dopo esame e controesame.
La norma garantisce equità: il presidente che nota lacune istruttorie non attende appello, ma interviene nel corso del dibattimento. Ciò riduce sentenze riformate per insufficienza probatoria.
Analisi
Comma 1: il presidente, 'anche su richiesta di altro componente del collegio' (es. uno dei giudici a latere in tribunale), in base ai risultati delle prove assunte a iniziativa delle parti o mediante letture (artt. 511-513), può indicare alle parti temi di prova nuovi o più ampi. L'indicazione è una guida, non un ordine coattivo. Comma 2: il presidente può rivolgere domande direttamente ai testimoni, periti, consulenti tecnici, persone indicate nell'art. 210 (periti che hanno già depositato relazione), e alle parti già esaminate, ma solo dopo il loro esame e controesame. Deve restare salvo il diritto delle parti di concludere secondo ordine degli artt. 498 e 503.
Quando si applica
Comma 1: nel corso del dibattimento, il PM ha finito la sua istruttoria su una truffa, ma il tema della responsabilità della società madre non è stato sviluppato. Il presidente indica alle parti il tema 'responsabilità della casa madre' come possibile argomento di prova. Le parti valutano se approfondire. Comma 2: la teste Sempronia ha deposto e subito controesaminata. Il presidente, notando una lacuna nel racconto su tempistiche critiche, pone direttamente: 'Alle 15.30 del giorno X dove si trovava?'. Poi le parti, se lo desiderano, possono concludere con altre domande.
Connessioni
Art. 498-499: ordine esame testimoni e controesame. Art. 503: ordine esame parti. Art. 511-513: letture di atti e loro limitazioni. Art. 507: ammissione nuove prove (complementare a indicazione di temi). Art. 210: persone che depositano relazione peritale. Art. 477: sospensione dibattimento per approfondimenti necessari.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Nel processo a Tizio per peculato, il PM ha documentato il prelievo di fondi pubblici, ma non ha approfondito il tema della consapevolezza della illiceità (elemento soggettivo). Dopo l'esame di Caio (collega di Tizio) e controesame, il presidente osserva la lacuna. Invoca art. 506 comma 1 e indica il tema: 'Ritenete opportuno provare mediante testimoni ulteriori se l'imputato fosse consapevole della normativa che violava?'. Il PM e il difensore valutano e possono chiedere esame di altri testimoni. Se decidono di esaminare Mevio (direttore ufficio compliance), il presidente lo esamineerà pure per domande su consapevolezza diffusa nell'ufficio.
Caso 2: Caso 2
Nel processo per lesioni aggravate a Sempronio, il perito Filano ha deposto sulla natura delle ferite e il grado di guarigione. Dopo controesame, il presidente nota che il perito non ha chiarito se era possibile una difesa istintiva della vittima (che influenzerebbe l'aggravante). Il presidente pone domanda diretta: 'Era possibile una reazione istintiva di difesa secondo le modalità dell'aggressione da lei descritte?'. Il difensore, se reputa utile, può ancora replicare. La domanda presidenziale non preclude il diritto di concludere l'esame.
Domande frequenti
Il presidente può costringere le parti a provare i temi che indica?
No. L'indicazione di tema probatorio è una guida, non un ordine. Le parti rimangono libere di disporre della loro istruttoria. Il presidente non può costringere il PM o il difensore a produrre testimoni.
Le domande presidenziali possono sostituire l'esame delle parti?
No. Il presidente esamina solo dopo esame e controesame conclusi dalle parti. Le sue domande integrano, non sostituiscono. Il diritto di concludere l'esame rimane alle parti stesse.
Quante domande può porre il presidente a un teste?
Non c'è limite numerico, ma il principio di ragionevolezza si applica. Domande eccessive o dilatorie possono essere denunciate in appello come violazione del contraddittorio.
Il presidente può porre domande su argomenti non ancora trattati nel dibattimento?
Solo indirettamente: tramite l'art. 506 comma 1 indica il tema alle parti, le quali decidono se provarlo. Non può autonomamente introdurre prove completamente nuove su fatti mai toccati.
Se il presidente pone una domanda sbagliata, è motivo di nullità?
Una domanda presidenziale errata non è di per sé vizio nullo. Tuttavia, se la domanda è manifestamente illegittima (es. fuori tema radicale) e lede il diritto di difesa, può essere dedotto in appello come violazione del contraddittorio.