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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 506 c.p. – Serrata di esercenti di piccole industrie o commerci
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Gli esercenti di aziende industriali o commerciali, i quali, non avendo lavoratori alla loro dipendenza, in numero di tre o più sospendono collettivamente il lavoro per uno degli scopi indicati nei tre articoli precedenti, soggiacciono alle pene ivi rispettivamente stabilite per i datori di lavoro, ridotte alla metà.
Vedi anche
→Cod. pen. art. 505 - Art. 505 c.p.: Serrata o sciopero a scopo di solidarietà o di pr→Cod. pen. art. 507 - Articolo 507 Codice Penale: Boicottaggio→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 504 c.p.: Coazione alla pubblica Autorità mediante serrata→Art. 508 c.p.: Arbitraria invasione e occupazione di aziende agr→Art. 503 c.p.: Serrata e sciopero per fini non contrattuali→Art. 509 c.p.: Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti→Articolo 502 Codice Penale: Serrata e sciopero per fini contrattuali→Articolo 510 Codice Penale: Circostanze aggravanti→Articolo 501-bis Codice Penale: Manovre speculative su merci
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Piccoli esercenti di aziende industriali o commerciali che sospendono collettivamente il lavoro per scopi previsti negli artt. 502-505 sono puniti con pene ridotte della metà.
Ratio
L'articolo 506 introduce una circostanza attenuante qualificata per una categoria economica specifica: i piccoli esercenti di aziende industriali o commerciali, caratterizzati dal fatto di non avere lavoratori dipendenti. La ratio è quella di riconoscere che piccoli artigiani, commercianti e imprenditori individuali operano in condizioni economiche strutturalmente diverse dai datori di grandi aziende e sono meno in grado di esercitare poteri coercitivi. La riduzione di pena della metà risponde a un principio di proporzionalità tra gravità dell'offesa e capacità economica del trasgressore.
Analisi
La norma si applica quando: 1) uno o più esercenti di azienda industriale/commerciale, 2) non aventi dipendenti, 3) in numero di tre o più, 4) sospendono collettivamente il lavoro 5) per uno degli scopi degli artt. 502, 503, 504 o 505. Le pene stabilite per i datori di grandi aziende vengono ridotte della metà. Esempio: un datore grande per serrata contrattuale rischia multa non inferiore a due milioni di lire (art. 502); un piccolo esercente rischia multa non inferiore a un milione. La norma esclude esplicitamente i datori che hanno lavoratori dipendenti (per quelli si applica la pena ordinaria).
Quando si applica
Piccoli bottegai, parrucchieri, commercianti autonomi che, insieme a colleghi simili, decidono di chiudere temporaneamente la bottega per protestare contro tasse locali, opporsi a regolamenti comunali sfavorevoli, o per solidarietà con un'altra categoria. Non rientra l'imprenditore che ha uno o più dipendenti (anche uno solo): questi rimane soggetto alle pene ordinarie. La giurisprudenza ha confermato che il beneficio è limitato strettamente ai soggetti senza alcun dipendente e che agiscono in numero di almeno tre.
Connessioni
Art. 502-505 c.p. (fattispecie di base), art. 511 c.p. (aggravante per capi e organizzatori, che si applica anche ai piccoli esercenti), l. 146/1990 (servizi essenziali, dove la piccola dimensione non esclude comunque da limitazioni di sciopero). Connessa anche alle normative per la protezione dell'artigianato e delle piccole imprese, che talvolta richiedono autorizzazioni collettive per chiusure prolungate.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 68/2017
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, Caio e Sempronio sono tre negozi di abbigliamento indipendenti senza dipendenti. Decidono insieme di chiudere per una settimana per protestare contro l'aumento delle tasse comunali e il caro affitti del centro storico. Agiscono per protesta pura secondo l'art. 505. Essendo piccoli esercenti, le pene stabilite per la protesta vengono ridotte della metà: invece di multa fino a duecentomila lire (se fossero stati lavoratori), rischiano multa fino a centocinquanta lire (la metà, approssimativamente).
Caso 2: Caso 2
Mevio è proprietario di una piccola bottega di parrucchiere, Filano di un'altra bottega parrucchiere, e altri tre colleghi autonomi. Organizzano una serrata collettiva per ottenere uno sconto sulle tasse di esercizio dal comune. Lo scopo è contrattuale-amministrativo (modificare patti con l'Autorità locale), rientrando negli artt. 502-504. Tutti loro, in qualità di piccoli esercenti senza dipendenti, subiscono le pene ridotte della metà rispetto a datori grandi.
Domande frequenti
Se ho un dipendente, posso beneficiare della riduzione di pena dell'art. 506?
No. L'art. 506 si applica solo a chi non ha lavoratori dipendenti. Se hai anche uno solo, sei considerato datore ordinario e subisci pene piene.
Quanti esercenti servono per applicare l'art. 506?
Almeno tre. Due esercenti che chiudono insieme non rientrano; occorrono tre o più per la fattispecie collettiva.
La riduzione di pena della metà si applica sempre?
Sì, per ogni tipo di scopo (contrattuale, politico, coazione, solidarietà, protesta) tra gli artt. 502-505. È una riduzione automatica per questa categoria.
Se sono caporabante (capo degli esercenti), la pena rimane ridotta?
No. L'art. 511 prevede raddoppio di pena per capi e organizzatori. Se sei caporabante, la pena ridotta dell'art. 506 viene prima calcolata, poi raddoppiata.
Un artigiano che lavora in proprio può essere punito secondo art. 506?
Sì, se l'artigiano non ha dipendenti e agisce insieme ad altri due o più colleghi nella stessa situazione. È equiparato all'esercente commerciale.
Fonti consultate: 2 fontei verificate