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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 510 c.p. Circostanze aggravanti
In vigore dal 1° luglio 1931
Quando i fatti preveduti dagli articoli 502 e seguenti sono commessi in tempo di guerra, ovvero hanno determinato dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari, le pene stabilite negli articoli stessi sono aumentate.
Vedi anche
→Cod. pen. art. 509 - Art. 509 c.p.: Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti→Cod. pen. art. 511 - Articolo 511 Codice Penale: Pena per i capi, promotori e organizz…→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 508 c.p.: Arbitraria invasione e occupazione di aziende agr→Articolo 512 Codice Penale: Pena accessoria→Articolo 507 Codice Penale: Boicottaggio→Art. 513 c.p.: Turbata libertà dell’industria o del commercio→Art. 513-bis c.p.: Illecita concorrenza con minaccia o violenza→Art. 506 c.p.: Serrata di esercenti di piccole industrie o comme→Articolo 514 Codice Penale: Frodi contro le industrie nazionali
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Le pene per serrata e sciopero sono aumentate se i fatti si verificano in tempo di guerra o provocano disordini pubblici, tumulti o sommosse.
Ratio
L'articolo 510 prevede circostanze aggravanti per i delitti di serrata e sciopero quando ricorrono situazioni che amplificano la pericolosità sociale dell'azione. Due sono le ipotesi: 1) la commissione in tempo di guerra, quando la normalità legale è sospesa e il conflitto collettivo diventa ancor più destabilizzante; 2) la generazione di dimostrazioni pubbliche, tumulti o sommosse, che trasformano un conflitto di lavoro in un disordine pubblico più ampio. La ratio è proporzionare la sanzione all'aumento della lesione all'ordine pubblico e alla sicurezza collettiva.
Analisi
La norma non specifica di quanto aumentare le pene degli artt. 502-508, demandando al giudice la determinazione entro i limiti di edittabilità e di proporzionalità. L'aumento è facoltativo ma giudizialmente orientato: se sussistono le circostanze, il giudice deve considerarle e aumentare. Le due ipotesi sono alternativi: basta una delle due. Tempo di guerra: conflitto armato internazionale o di fatto durante il quale l'Italia è coinvolta militarmente. Dimostrazioni, tumulti, sommosse: manifestazioni pubbliche disordinate che conseguono dai fatti di serrata/sciopero, anche se non direttamente causate intenzionalmente (nesso di causalità naturale è sufficiente).
Quando si applica
Serrata in tempo di guerra: un'azienda manifatturiera di rilevanza strategica militare indice una serrata per modificare i patti contrattuali, proprio durante un conflitto che richiede massima produttività difensiva. Il reato ordinario della serrata è aggravato. Sciopero che genera tumulti: lavoratori di un settore cruciale indetto sciopero; questo genera manifestazioni pubbliche che degenerano in scontri con forze dell'ordine. Il fatto che lo sciopero ha cagionato il tumulto (nesso causale) aggrava il reato. La giurisprudenza ha confermato che il nesso causale deve essere almeno indiretto (non accidentale).
Connessioni
Art. 502-508 c.p. (delitti base cui si applica l'aggravante), art. 511 c.p. (altre circostanze aggravanti per capi/organizzatori, cumulabili con art. 510), art. 64-67 c.p. (circostanze aggravanti e attenuanti, meccanismi generali), diritto penale militare (durante tempo di guerra, ulteriori norme specifiche di ordine militare possono convergere). Collegata anche alla responsabilità del datore/lavoratori per la causalità del disordine pubblico.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 222/2019
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
In marzo 1944, durante la Seconda Guerra Mondiale, Tizio, datore di una fabbrica di componenti aeronautici, indice una serrata per forzare i lavoratori ad accettare condizioni peggiori. Il fatto si svolge in tempo di guerra e l'azienda produce beni di rilevanza strategica militare. Oltre al reato ordinario di serrata contrattuale (art. 502), il giudice applica un aumento di pena per l'aggravante di tempo di guerra secondo l'art. 510.
Caso 2: Caio è organizzatore di uno sciopero nel trasporto pubblico di una grande città
Lo sciopero blocca completamente il servizio. La situazione genera manifestazioni spontanee di cittadini, blocchi stradali non autorizzati, e tumulti tra manifestanti e forze dell'ordine. Pur non essendo il tumulto direttamente voluto da Caio, il nesso causale è evidente: lo sciopero ha cagionato il disordine. Caio è punibile con pena aumentata secondo art. 510 per circostanza aggravante di tumulto.
Domande frequenti
In tempo di pace, l'art. 510 si applica comunque?
No per l'aggravante temporale (tempo di guerra). Ma se lo sciopero/serrata genera tumulti/sommosse anche in pace, l'aggravante causale si applica comunque.
Se organizo sciopero e naturalmente segue un tumulto non da me voluto, sono responsabile?
Sì, secondo l'art. 510. Il nesso causale (lo sciopero ha determinato il tumulto) è sufficiente; non è richiesta l'intenzione diretta del tumulto, solo la causalità naturale.
Di quanto aumenta la pena con le circostanze aggravanti?
La norma non specifica la misura. Il giudice la determina entro i limiti di edittabilità e proporzionalità, generalmente aumentando di un terzo la pena massima ordinaria.
L'aggravante di tumulto si applica anche al semplice lavoratore scioperante?
Sì, in linea di principio, anche se il tumulto è stato generato dall'organizzatore. Tuttavia, il giudice può modulare l'aumento valutando il ruolo e la consapevolezza del singolo.
Cosa rientra in tumulto per applicare l'art. 510?
Assembramenti pubblici disordinati con violenze, minacce o gravi turbamenti dell'ordine. Non basta la manifestazione pacifica; occorre l'elemento di disordine e tumultuosità.
Fonti consultate: 2 fontei verificate