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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 510 c.p. Circostanze aggravanti

In vigore dal 1° luglio 1931

Quando i fatti preveduti dagli articoli 502 e seguenti sono commessi in tempo di guerra, ovvero hanno determinato dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari, le pene stabilite negli articoli stessi sono aumentate.

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In sintesi

  • Circostanze aggravanti temporali: commettere delitti di serrata/sciopero durante tempo di guerra
  • Circostanze aggravanti causali: i fatti generano manifestazioni pubbliche, tumulti o sommosse
  • Meccanismo: le pene stabilite negli artt. 502-508 sono aumentate (senza specificare misura esatta)
  • Giudizio discrezionale: il giudice applica l'aumento dentro i limiti normali di edittabilità
  • Ampiezza: circostanze che possono aggravare qualunque delitto della sezione artt. 502-508

Le pene per serrata e sciopero sono aumentate se i fatti si verificano in tempo di guerra o provocano disordini pubblici, tumulti o sommosse.

Ratio

L'articolo 510 prevede circostanze aggravanti per i delitti di serrata e sciopero quando ricorrono situazioni che amplificano la pericolosità sociale dell'azione. Due sono le ipotesi: 1) la commissione in tempo di guerra, quando la normalità legale è sospesa e il conflitto collettivo diventa ancor più destabilizzante; 2) la generazione di dimostrazioni pubbliche, tumulti o sommosse, che trasformano un conflitto di lavoro in un disordine pubblico più ampio. La ratio è proporzionare la sanzione all'aumento della lesione all'ordine pubblico e alla sicurezza collettiva.

Analisi

La norma non specifica di quanto aumentare le pene degli artt. 502-508, demandando al giudice la determinazione entro i limiti di edittabilità e di proporzionalità. L'aumento è facoltativo ma giudizialmente orientato: se sussistono le circostanze, il giudice deve considerarle e aumentare. Le due ipotesi sono alternativi: basta una delle due. Tempo di guerra: conflitto armato internazionale o di fatto durante il quale l'Italia è coinvolta militarmente. Dimostrazioni, tumulti, sommosse: manifestazioni pubbliche disordinate che conseguono dai fatti di serrata/sciopero, anche se non direttamente causate intenzionalmente (nesso di causalità naturale è sufficiente).

Quando si applica

Serrata in tempo di guerra: un'azienda manifatturiera di rilevanza strategica militare indice una serrata per modificare i patti contrattuali, proprio durante un conflitto che richiede massima produttività difensiva. Il reato ordinario della serrata è aggravato. Sciopero che genera tumulti: lavoratori di un settore cruciale indetto sciopero; questo genera manifestazioni pubbliche che degenerano in scontri con forze dell'ordine. Il fatto che lo sciopero ha cagionato il tumulto (nesso causale) aggrava il reato. La giurisprudenza ha confermato che il nesso causale deve essere almeno indiretto (non accidentale).

Connessioni

Art. 502-508 c.p. (delitti base cui si applica l'aggravante), art. 511 c.p. (altre circostanze aggravanti per capi/organizzatori, cumulabili con art. 510), art. 64-67 c.p. (circostanze aggravanti e attenuanti, meccanismi generali), diritto penale militare (durante tempo di guerra, ulteriori norme specifiche di ordine militare possono convergere). Collegata anche alla responsabilità del datore/lavoratori per la causalità del disordine pubblico.

Domande frequenti

In tempo di pace, l'art. 510 si applica comunque?

No per l'aggravante temporale (tempo di guerra). Ma se lo sciopero/serrata genera tumulti/sommosse anche in pace, l'aggravante causale si applica comunque.

Se organizo sciopero e naturalmente segue un tumulto non da me voluto, sono responsabile?

Sì, secondo l'art. 510. Il nesso causale (lo sciopero ha determinato il tumulto) è sufficiente; non è richiesta l'intenzione diretta del tumulto, solo la causalità naturale.

Di quanto aumenta la pena con le circostanze aggravanti?

La norma non specifica la misura. Il giudice la determina entro i limiti di edittabilità e proporzionalità, generalmente aumentando di un terzo la pena massima ordinaria.

L'aggravante di tumulto si applica anche al semplice lavoratore scioperante?

Sì, in linea di principio, anche se il tumulto è stato generato dall'organizzatore. Tuttavia, il giudice può modulare l'aumento valutando il ruolo e la consapevolezza del singolo.

Cosa rientra in tumulto per applicare l'art. 510?

Assembramenti pubblici disordinati con violenze, minacce o gravi turbamenti dell'ordine. Non basta la manifestazione pacifica; occorre l'elemento di disordine e tumultuosità.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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