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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 504 c.p.p. – Opposizioni nel corso dell’esame dei testimoni

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Salvo che la legge disponga diversamente (4954), sulle opposizioni formulate nel corso dell’esame dei testimoni dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private il presidente decide immediatamente e senza formalità.

In sintesi

  • Il presidente decide sulle opposizioni in corso d'esame immediatamente e senza formalità
  • Si applica a testimoni, periti, consulenti tecnici e parti private
  • La decisione presidenziale è rapida e non richiede provvedimento formale
  • Eccezione se leggi speciali dispongono diversamente

L'articolo 504 regola il potere decisionale del presidente circa le opposizioni sollevate durante l'esame di testimoni, periti e consulenti tecnici.

Ratio

L'articolo 504 mira a fluidificare il dibattimento impedendo che ogni obiezione durante l'esame blocchi i lavori con lunghe discussioni. La rapidità di decisione del presidente risponde all'esigenza di mantenere il ritmo probatorio e di non dilatare i tempi processuali. Il principio di immediatezza è centrale al processo penale moderno: il dibattimento progredisce dinamicamente, non si ferma ad ogni eccezione.

L'assenza di formalità garantisce anche praticità: non serve motivazione scritta né ordinanza protocollata, ma una semplice pronuncia orale del presidente. Questo riduce la documentazione e velocizza il corso processuale.

Analisi

L'articolo è breve e contiene un'unica disposizione. Il presidente, nel momento stesso in cui una parte obietta durante l'esame di un testimone, perito, consulente tecnico o parte privata (es. 'Obiezione, domanda fuori tema'), decide immediatamente se l'obiezione è accolta o rigettata. La decisione è senza formalità, cioè orale e non motivata per iscritto. Salvo che la legge disponga diversamente: questa clausola di eccezione significa che norme speciali (art. 4954, poco frequente) possono imporre un procedimento diverso, ma è rarissimo.

Quando si applica

In dibattimento, quando un difensore o il PM sollevano obiezione all'ammissibilità di una domanda, ritenendola irrilevante, suggestiva, oppure mirata a far deporre su fatti già acquisiti. Ad esempio: test depone su un incidente, il PM chiede dettagli sulla via di fuga; il difensore obietta che la domanda è fuori tema. Il presidente decide subito se ammettere la domanda o censurarla, senza deliberare a porte chiuse.

Connessioni

Art. 503: esame delle parti private, dove valgono le medesime opposizioni. Art. 498, 499: esame testimoni e contro-esame. Art. 500: poteri del presidente nell'esame. Art. 514: divieti di lettura (una tipologia di opposizione fondamentale). Art. 477: sospensione dibattimento per esigenze procedurali collegate.

Domande frequenti

Se il presidente accoglie l'obiezione, il PM può riformulare la domanda?

Sì. L'accoglimento di un'obiezione non impedisce al PM di riproporre la domanda in forma corretta. Se la domanda era suggestiva, il PM deve renderla neutra e poi ripeterla.

La decisione del presidente sulle opposizioni è impugnabile?

No direttamente. Le decisioni del presidente su opposizioni non sono ricorribili nel corso del dibattimento. L'eventuale errore di ammissibilità di una prova errata può essere dedotto in appello come vizio del procedimento probatorio.

Quali tipi di opposizioni sono più comuni?

Le più frequenti sono: domande suggestive (che presuppongono una risposta), domande su fatti irrilevanti, domande ripetitive su quanto già deposto, e domande che violano il divieto di lettura (art. 514).

Se il presidente non decide subito, che accade?

Se per qualche ragione il presidente omette di pronunciarsi, la domanda rimane sospesa. In pratica, il dibattimento è incentrato sulla tempestività: il presidente deve decidere al momento per mantenere il ritmo processuale.

L'art. 504 si applica solo in dibattimento o anche in altri momenti?

Solo in dibattimento. Nelle fasi precedenti (indagini, udienza preliminare) le modalità di esame sono diverse e il principio di immediatezza non è primario come nel giudizio.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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