Testo dell'articoloVigente
Art. 428 c.p.p. – Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello:
a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale nei casi di cui all’articolo 593-bis, comma 2;
b) l’imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso.
2. La persona offesa può proporre appello nei soli casi di nullità previsti dall’articolo 419, comma 7. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23 GIUGNO 2017, N. 103.
3. Sull’impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall’articolo 127. In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia decreto che dispone il giudizio, formando il fascicolo per il dibattimento secondo le disposizioni degli articoli 429 e 431, o sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all’imputato. In caso di appello dell’imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all’imputato.
3-bis. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l’imputato e il procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 606.
3-ter. Sull’impugnazione la corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall’articolo 611.
3-quater. Sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.
In sintesi
Indice dei contenuti
Contro una sentenza di non luogo a procedere possono ricorrere il pubblico ministero, l'imputato e la persona offesa, ma con vincoli diversi a seconda dei gradi.
Ratio
La sentenza di non luogo a procedere interrompe il processo senza giudicare il merito (se l'imputato è colpevole). Serve uno strumento per permettere al pubblico ministero di provare a riaprire il giudizio se crede che la decisione sia errata. L'imputato, però, gode di una protezione: se il giudice ha accertato che il fatto è totalmente inventato o che lui materialmente non l'ha commesso, non può riaprirsi il processo. La persona offesa ha diritti limitati: può solo denunciare vizi nella procedura, non contestare il merito della valutazione del giudice.
Analisi
Il comma 1 identifica chi può impugnare. Il procuratore della Repubblica (pubblico ministero) e il procuratore generale (superiore gerarchico) non hanno limiti: possono ricorrere sempre. L'imputato può ricorrere, ma con un'importante eccezione: se la sentenza dichiara che 'il fatto non sussiste' (il furto non è mai avvenuto) o che 'l'imputato non lo ha commesso' (accertamento di innocenza sui fatti), allora l'imputato non può impugnare. Questa protezione è costituzionale: non si giudica due volte sullo stesso fatto. Il comma 2 prescrive che il ricorso in appello viene deciso dalla corte di appello in camera di consiglio (riunione ristretta senza pubblico dibattimento), seguendo le forme dell'articolo 127 c.p.p. Il comma 3 consente alla persona offesa di ricorrere per cassazione, ma solo per denunciare 'nullità', cioè vizi gravi di forma, non valutazioni di merito. Il comma 4 aggiunge che il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato possono saltare l'appello e ricorrere direttamente per cassazione con le forme dell'articolo 569 c.p.p. Il comma 5 dice che se la sentenza è 'inappellabile' (cioè non può essere impugnata in appello per legge), allora il procuratore generale, il procuratore della Repubblica e l'imputato possono comunque ricorrere in cassazione. Il comma 6 disciplina l'esito: se il pubblico ministero ricorre e la corte di appello accoglie il ricorso, la corte non condanna direttamente, ma emette un 'decreto che dispone il giudizio' (articolo 429) rimandando il caso al tribunale per un nuovo processo, oppure pronuncia una nuova sentenza di non luogo a procedere con formula 'meno favorevole all'imputato' (per esempio 'per insufficienza di prove' invece di 'per fatto non provato'). Il comma 7 specifica: se l'imputato ricorre e la corte accoglie il ricorso, la corte pronuncia direttamente una nuova sentenza di non luogo a procedere con formula 'più favorevole' (rarissimo in appello). Il comma 8 consente la cassazione contro la sentenza di appello all'imputato e al procuratore generale. Il comma 9 fissa che la corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme dell'articolo 611 c.p.p.
Quando si applica
Ogni volta che il giudice pronuncia non luogo a procedere in qualsiasi fase (indagini preliminari, giudizio, appello), questo articolo offre ricorsi. Se il pubblico ministero crede di avere nuovi elementi probatori omessi nel primo processo, ricorre in appello. Se il giudice ha commesso un errore nella lettura della legge, ricorre in cassazione. L'imputato, se assolto su meriti ('non colpevole'), non può ripresentare il caso; ma se assolto per motivi processuali (violazione diritti, nullità), può ricorrere come tutela.
Connessioni
L'articolo 593 comma 3 fissa eccezioni alla ricorribilità in appello. L'articolo 425 c.p.p. disciplina la sentenza di non luogo a procedere nella sua struttura. L'articolo 419 comma 7 elenca le ipotesi di nullità ricorribili in cassazione dalla persona offesa. L'articolo 127 c.p.p. regola le forme della camera di consiglio in appello. L'articolo 569 c.p.p. disciplina il ricorso immediato per cassazione. L'articolo 611 c.p.p. fissa le regole della camera di consiglio in cassazione. L'articolo 429 c.p.p. descrive il 'decreto che dispone il giudizio' verso cui rimanda. L'articolo 90 e seguenti definiscono la persona offesa dal reato e i suoi diritti processuali.
Casi pratici
Caso 1: Tizio è imputato di corruzione
Dopo due anni di investigazioni, il tribunale dichiara non luogo a procedere perché la prova della corruzione è insufficiente. Il pubblico ministero non accetta e ricorre in appello alla corte d'appello di Roma. Intanto emerge una nuova email compromettente. La corte di appello annulla la sentenza del tribunale e emette un 'decreto che dispone il giudizio', rimandando il caso a un nuovo tribunale monocratico per giudizio riaccolto. Tizio deve subire un secondo processo con nuove prove.
Caso 2: Caio è imputato di violenza sessuale
Il giudice emette sentenza di non luogo a procedere dichiarando esplicitamente che 'il fatto non sussiste' (non c'è stata violenza, era consenziente). Caio, per principio costituzionale (ne bis in idem), non può impugnare. Se il pubblico ministero cercasse di ricorrere, la corte di cassazione lo respingerebbe: una volta accertato che il fatto è inesistente, la protezione dell'imputato è assoluta.
Domande frequenti
Se il giudice mi assolve perché dichiara che 'non ho commesso il fatto', posso comunque impugnare per chiedere il riconoscimento ufficiale d'innocenza?
No. L'articolo 428 comma 1 lett. b) ti vieta di impugnare se la sentenza dichiara che il fatto non sussiste o che non l'hai commesso. Quella è protezione costituzionale; non puoi essere giudicato due volte.
Il pubblico ministero può ricorrere infinite volte se non è soddisfatto?
Legalmente sì, il pubblico ministero può ricorrere. Però la corte di cassazione respinge ricorsi manifestamente infondati; inoltre, se ricorre per cassazione e la cassazione lo respinge, quello è un ostacolo pressocché insormontabile per riprovare.
Se la corte di appello accoglie il ricorso del pubblico ministero, che cosa succede? Sono subito condannato?
No. La corte di appello, se accoglie il ricorso, emette un 'decreto che dispone il giudizio' e rimanda al tribunale per un nuovo processo. Oppure pronuncia una nuova sentenza di non luogo a procedere meno favorevole (formula diversa), ma non vi è condanna automatica.
La persona offesa ha gli stessi diritti di ricorso dell'imputato?
No. La persona offesa (la vittima del reato) può ricorrere per cassazione solo per denunciare vizi di nullità, non per contestare il merito della sentenza. L'imputato e il pubblico ministero hanno diritti di ricorso più ampi.
Se ricorro in appello e la corte mi respinge, posso ancora ricorrere in cassazione?
Sì. Secondo l'articolo 428 comma 5, se la sentenza è inappellabile per legge, o dopo appello la corte non ha cambiato idea, puoi ricorrere in cassazione per errore di diritto. Ma la cassazione controlla solo la corretta applicazione della legge, non il merito della valutazione dei fatti.