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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 430-bis c.p.p. – Divieto di assumere informazioni

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. È vietato al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria e al difensore assumere informazioni dalla persona ammessa ai sensi dell’articolo 507 o indicata nella richiesta di incidente probatorio o ai sensi dell’articolo 422, comma 2, ovvero nella lista prevista dall’articolo 468 e presentata dalle altre parti processuali. Le informazioni assunte in violazione del divieto sono inutilizzabili.

2. Il divieto di cui al comma 1 cessa dopo l’assunzione della testimonianza e nei casi in cui questa non sia ammessa o non abbia luogo.

In sintesi

  • Il divieto vale per il pubblico ministero, la polizia giudiziaria e il difensore dell'imputato
  • Non puoi contattare informalmente una persona se è stata ammessa ai sensi dell'articolo 507 (incidente probatorio) o se è indicata da altre parti come testimone
  • Se il divieto è violato, le informazioni assunte sono inutilizzabili in giudizio
  • Il divieto cessa dopo che la testimonianza è stata resa in aula oppure se la persona non è ammessa come testimone

È vietato assumere informazioni da persone che sono state ammesse come teste in incidente probatorio o indicate dai testimoni delle altre parti durante il processo.

Ratio

L'incidente probatorio è una procedura dove le parti acquisiscono prova con contradditorio pieno prima del dibattimento (per persone a rischio di scomparsa, anziani malati, bambini traumatizzati). Una volta una persona è ammessa a deporre in incidente probatorio, è 'protetta': nessuno può contattarla prima per persuaderla, contaminarla, minacciarla. Ugualmente, quando un'altra parte presenta la lista ufficiale dei suoi testimoni, il contradditorio richiede che non ci sia contatto unilaterale. L'articolo 430-bis preserva l'integrità del diritto di difesa: chi è ammesso come testimone non dovrebbe essere 'istruito' da una parte prima di testimoniare.

Analisi

Il comma 1 identifica i soggetti vietati: 'il pubblico ministero, la polizia giudiziaria e il difensore', tutti devono rispettare il divieto. Le persone protette sono tre categorie: (i) 'la persona ammessa ai sensi dell'articolo 507', cioè ammessa come teste in incidente probatorio; (ii) 'indicata nella richiesta di incidente probatorio', la persona che un'altra parte ha richiesto di ascoltare in incidente; (iii) 'indicata nella richiesta di incidente probatorio... o ai sensi dell'articolo 422, comma 2', il pubblico ministero deve indicare i testimoni nella richiesta di rinvio a giudizio (articolo 423); chi è elencato lì è protetto; (iv) 'nella lista prevista dall'articolo 468', quando le parti presentano la lista ufficiale di testimoni e periti che intendono esaminare al dibattimento, quegli elencati non possono essere contattati informalmente. 'Le informazioni assunte in violazione del divieto sono inutilizzabili', cioè se Tizio (o il suo avvocato) contatta illegittimamente un testimone indicato, quello che il testimone dice è precluso dal tribunale. Il comma 2 precisa: 'Il divieto di cui al comma 1 cessa dopo l'assunzione della testimonianza', una volta il testimone ha deposto in aula, il divieto non vale più (puoi contattarlo dopo); 'e nei casi in cui questa non sia ammessa o non abbia luogo', se il testimone non è stato ammesso dal giudice, o se la sua testimonianza è stata rinviata sine die, il divieto è superato.

Quando si applica

Un'indagine per omicidio: il pubblico ministero chiede l'incidente probatorio per Sempronia, una testimone anziana e fragile, che ha visto l'omicidio. Il giudice ammette Sempronia a deporre in incidente probatorio. Divieto: l'avvocato dell'imputato non può contattare Sempronia per convincerla che la sua memoria è sbagliata. Se lo fa, qualsiasi informazione raccolta è inutilizzabile. Similmente, quando le parti presentano in tribunale la lista di testimoni per il dibattimento, nessuno contatta quei testimoni prima per 'prepararli' illegittimamente.

Connessioni

L'articolo 507 c.p.p. e seguenti disciplinano l'incidente probatorio e le condizioni di ammissione. L'articolo 422 c.p.p. comma 2 regola l'indicazione di testimoni nella richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero. L'articolo 423 c.p.p. disciplina la richiesta di rinvio a giudizio, dove i testimoni sono indicati. L'articolo 468 c.p.p. fissa la procedura di presentazione delle liste di testimoni in dibattimento. L'articolo 430 c.p.p. (articolo precedente) consente attività integrativa di indagine, ma con i limiti dell'articolo 430-bis. L'articolo 192 c.p.p. e seguenti regolano l'assunzione di testimonianza nel dibattimento. L'articolo 151 c.p.p. riguarda la nullità della prova assunta in violazione dei diritti della difesa.

Domande frequenti

Se contatto un testimone per chiedere solo due righe di informazioni, è violazione del divieto?

Sì. L'articolo 430-bis non fa eccezioni per 'informazioni brevi'. Se il testimone è ammesso in incidente probatorio o è in lista di testimoni ufficiale, qualsiasi contatto informale per raccogliere dichiarazioni è vietato.

Posso contattare il testimone prima che la lista ufficiale sia stata presentata al giudice?

Sì. Il divieto dell'articolo 430-bis copre la persona 'indicata nella lista' ufficiale (articolo 468), cioè quella che il giudice ha formalmente riconosciuto. Prima che la lista sia depositata in tribunale, contatti informali sono ammessi.

Se il testimone rifiuta di deporre, il divieto cade?

Sì. Il comma 2 dice che il divieto cessa 'nei casi in cui questa [testimonianza] non sia ammessa o non abbia luogo'. Se il giudice respinge il testimone o il testimone non si presenta, il divieto è terminato.

Se sono l'avvocato della persona offesa, devo rispettare il divieto verso i miei stessi testimoni?

Sì. Il divieto vale per 'il pubblico ministero, la polizia giudiziaria e il difensore', include tutti. Non puoi contattare nemmeno i tuoi stessi testimoni se sono stati indicati in una richiesta di incidente probatorio da un'altra parte.

Quale è la sanzione se violo il divieto?

La sanzione è che le informazioni assunte sono inutilizzabili in giudizio (articolo 430-bis comma 1). Non ci sono sanzioni penali personali; solo esclusione della prova. Però ripetere violazioni potrebbe esporre l'avvocato a procedimento disciplinare.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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