Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 430 c.p.p. – Attività integrativa di indagine del pubblico ministero e del difensore
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
1. Successivamente all’emissione del decreto che dispone il giudizio, il pubblico ministero e il difensore possono, ai fini delle proprie richieste al giudice del dibattimento, compiere attività integrativa di indagine, fatta eccezione degli atti pe ri quali è prevista la partecipazione dell’imputato o del difensore di questo.
2. La documentazione relativa all’attività indicata nel comma 1 è immediatamente depositata nella segreteria del pubblico ministero con facoltà delle parti di prenderne visione e di estrarne copia.
Vedi anche
→Cod. proc. pen. art. 429 - Art. 429 c.p.p.: Decreto che dispone il giudizio→Cod. proc. pen. art. 430-bis - bis c.p.p.: Divieto di assumere informazioniArticolo ag→Cod. pen. art. 1 - Art. 1 c.p.: (Reati e pene: disposizione espressa di legge)→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 431 c.p.p.: Fascicolo per il dibattimento→Art. 428 c.p.p.: Impugnazione della sentenza di non luogo a proc→Art. 432 c.p.p.: Trasmissione e custodia del fascicolo per il di→Art. 427 c.p.p.: Condanna del querelante alle spese e ai danni→Art. 433 c.p.p.: Fascicolo del pubblico ministero→Articolo 426 Codice di Procedura Penale: Requisiti della sentenza→Articolo 434 Codice di Procedura Penale: Casi di revoca
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Dopo il decreto di rinvio a giudizio, il pubblico ministero e il difensore possono compiere attività di indagine ulteriore, come raccolta di testimoni aggiuntivi e documenti.
Ratio
La fase tra il decreto di rinvio a giudizio e l'apertura del dibattimento è un momento di 'preparazione' dove pubblico ministero e difensore maturano ulteriormente le loro richieste probatorie. L'articolo 430 c.p.p. riconosce che nuovi elementi possono emergere dopo le indagini preliminari chiuse dal pubblico ministero. L'imputato e il suo difensore hanno il diritto di 'recuperare' tramite attività investigativa. Però, per proteggere il contradditorio, certe attività (perquisizioni, confronti, analisi) richiedono partecipazione e non possono farsi unilateralmente.
Analisi
Il comma 1 disciplina l'attività integrativa. 'Successivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio' significa: dal momento in cui il giudice delle indagini preliminari rimanda il caso al tribunale. 'Il pubblico ministero e il difensore' hanno ugual diritto, entrambi possono muoversi. 'Ai fini delle proprie richieste al giudice del dibattimento' significa: questa attività ha valore se volta a supportare le richieste istruttorie che faranno in dibattimento (richiesta di esame di un nuovo testimone, di un perito). 'Fatta eccezione degli atti per i quali è prevista la partecipazione dell'imputato o del difensore di questo', questo è il vincolo: perquisizioni consensuali, confronti, ricognizioni richiedono contradditorio e non possono farsi unilateralmente. Il comma 2 prescrive che la documentazione (relazioni, registrazioni di informazioni assunte, risultati di analisi) sia 'immediatamente depositata nella segreteria del pubblico ministero', cioè in un unico luogo di accesso. Le parti hanno 'facoltà di prenderne visione e di estrarne copia', diritto assoluto di conoscenza.
Quando si applica
Un avvocato di Tizio, imputato, dopo il decreto di rinvio scopre una lista di testimoni utili non riportati dal pubblico ministero. Può contattarli, raccogliere le loro dichiarazioni per iscritto, registrare audio (se consensuali) e depositare tutto in segreteria. Il pubblico ministero vede il materiale e sa che l'avvocato ha evidenza di quel testimone. Similmente, il pubblico ministero può fare perquisizioni eseguite da tecnici (carabinieri) a supporto di una richiesta di sequestro che farà al giudice, purché non entri in casa dell'imputato senza consenso (altrimenti serve il giudice).
Connessioni
L'articolo 419 c.p.p. regola l'udienza preliminare dove si decide il rinvio a giudizio. L'articolo 429 c.p.p. disciplina il decreto di rinvio. L'articolo 507 c.p.p. e seguenti regolano l'incidente probatorio (forma speciale di assunzione anticipata di prove con contradditorio pieno). L'articolo 422 c.p.p. elenca le persone che il pubblico ministero può indicare come testimoni. L'articolo 468 c.p.p. disciplina le liste di testimoni e periti presentate in dibattimento. L'articolo 430-bis c.p.p. (articolo seguente) vieta di assumere informazioni da persone ammesse per incidente probatorio o indicate come testimoni dalle altre parti: è connaturato all'articolo 430 per limitare gli abusi.
Casi pratici
Caso 1: Tizio è imputato di truffa
Dopo il decreto di rinvio a giudizio, l'avvocato di Tizio scopre un nuovo documento (email) che dimostra che Caio (la controparte civile) aveva autenticamente consentito alla transazione che Tizio ha effettuato. L'avvocato raccoglie questa email da fonti accessibili al pubblico (archiviazione online della controparte), la verifica, la stampa e la deposita nella segreteria del pubblico ministero. Anche il pubblico ministero la vede prima del dibattimento e ne tiene conto nelle richieste probatorie.
Caso 2: Caso 2
Il pubblico ministero, dopo il decreto di rinvio, scopre che un testimone chiave (Sempronia) ha cambiato indirizzo. Il pubblico ministero ordina ai carabinieri di cercare Sempronia tramite anagrafici e anagrafe tributaria. Una volta localizzata, un carabiniere la raggiunge e raccoglie una dichiarazione informale (senza registro ufficiale di atto non ripetibile). Quella dichiarazione, anche se non protocollata come atto d'indagine ufficiale, è documentazione di attività integrativa e viene depositata. L'avvocato di Tizio la legge e sa che Sempronia sarà chiamata al dibattimento.
Domande frequenti
L'avvocato può pedinare una persona per raccogliere indizi dopo il decreto di rinvio?
No. L'articolo 430 comma 1 vieta atti che richiedono la partecipazione dell'imputato (o del difensore di questo). Se il pedinamento è fatto di nascosto, violzerebbe il diritto di difesa e sarebbe inutilizzabile.
Se il pubblico ministero raccoglie una dichiarazione da un testimone dopo il decreto, devo riceverne copia?
Sì. Secondo il comma 2, la documentazione deve essere depositata nella segreteria del pubblico ministero e l'avvocato ha facoltà di prenderne visione e di estrarne copia.
Posso fare una perquisizione domiciliare come attività integrativa senza il giudice?
No. Le perquisizioni richiedono la partecipazione dell'imputato (almeno il diritto di essere presente) o l'ordine del giudice. Non rientrano nell'attività integrativa libera dell'articolo 430.
Se l'avvocato raccoglie testimonianze informali prima del dibattimento, ha valore in dibattimento?
No. Le testimonianze informali raccolte dopo il decreto sono documenti di preparazione della difesa, utili per decidere quali testimoni chiamare al dibattimento. Nel dibattimento valgono solo le testimonianze rese sotto giuramento in contraddittorio.
Il termine 'attività integrativa' significa che posso fare tutto? Ci sono limiti?
Sì, ci sono limiti. Non puoi fare atti che richiedono la partecipazione dell'imputato o che il codice attribuisce esclusivamente al giudice (peridzie ordinate dal giudice, interrogatori formali). Sono ammesse: raccolta di documenti, contatti con testimoni disposti a parlare volontariamente, analisi tecniche.