Testo dell'articoloVigente
Art. 236 c.p.p. – Documenti relativi al giudizio sulla personalità
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Documenti relativi al giudizio sulla personalità
1. È consentita l’acquisizione dei certificati del casellario giudiziale, della documentazione esistente presso gli uffici del servizio sociale degli enti pubblici e presso gli uffici di sorveglianza nonché delle sentenze irrevocabili di qualunque giudice italiano e delle sentenze straniere riconosciute, ai fini del giudizio sulla personalità dell’imputato o della persona offesa dal reato, se il fatto per il quale si procede deve essere valutato in relazione al comportamento o alle qualità morali di questa.
2. Le sentenze indicate nel comma 1 e i certificati del casellario giudiziale possono inoltre essere acquisiti al fine di valutare la credibilità di un testimone.
In sintesi
Indice dei contenuti
È consentita l'acquisizione di certificati casellario giudiziale e documentazione sociale ai fini del giudizio sulla personalità dell'imputato e sulla credibilità dei testimoni.
Ratio
La norma consente al giudice di acquisire elementi su comportamento e antecedenti dell'imputato (personalità) e del testimone (credibilità), al fine di formulare valutazioni non solo sulla colpevolezza, ma anche sul modo di essere della persona. Riflette il principio della personalizzazione della pena (art. 3 Cost., art. 27 c.p.p.) e il controllo sulla attendibilità testimoniale.
Analisi
Il comma 1 enumera fonti documentali: certificati casellario giudiziale (contenente condanne precedenti), documentazione presso uffici di servizio sociale enti pubblici (percorsi riabilitativi, familiarità), uffici di sorveglianza (condotta durante misure alternative), sentenze irrevocabili di giudici italiani, sentenze straniere riconosciute. L'acquisizione è consentita «se il fatto per il quale si procede deve essere valutato in relazione al comportamento o alle qualità morali» della persona: così, se il reato è violenza sessuale, i comportamenti violenti pregressi sono rilevanti; se è frode, precedenti truffe sono rilevanti. Il comma 2 estende alla credibilità del testimone: sentenze passate in giudicato e certificati casellario possono essere usati per contestare la credibilità. Non è necessaria l'identità di fattispecie tra antecedenti e reato odierno.
Quando si applica
Quando il reato è valutabile in funzione della personalità dell'imputato: violenza, molestia (precedenti violenti); corruzione (comportamento ambiguo già accertato); crimini sessuali (comportamenti devianti precedenti). Nel giudizio della credibilità di testimone: se il testimone ha precedenti condanne per falsa testimonianza, ordine di confisca, ecc., questi possono essere acquisiti al fascicolo per contestare l'attendibilità.
Connessioni
Collegato agli artt. 234 (prova documentale), 688 (casellario giudiziale), 648 (sentenze irrevocabili), 730 ss. (sentenze straniere), 62 (principio contraddittorio), 124 (diritti della persona offesa). Richiama il principio di proporzionalità: l'acquisizione dev'essere pertinente al fatto odierno.
Casi pratici
Caso 1: Sempronio è imputato di violenza sessuale aggravata
Il giudice ordina l'acquisizione del certificato del casellario giudiziale di Sempronio, dal quale emerge una precedente condanna per molestie sessuali risalente a 5 anni prima. Sebbene il precedente non sia dell'identica natura, la «qualità morale» di Sempronio (propenso ad abusi sessuali) è rilevante per il giudizio sulla personalità. La documentazione viene inserita nel fascicolo. Nel contraddittorio, la difesa può contestare la pertinenza, ma il giudice la ritiene probante ai fini della sentenza.
Caso 2: Mevio testimonia contro Tizio in un procedimento per truffa
Il PM chiede l'acquisizione del certificato casellario di Mevio, dal quale risulta una precedente condanna irrevocabile per falsa testimonianza. Tale documentazione è acquisibile (comma 2): la credibilità del testimone Mevio è compromessa dal comportamento processuale pregrasso. In dibattimento, il giudice potrà valutare la testimonianza di Mevio con scetticismo, alla luce della sua scarsa attendibilità storica.
Domande frequenti
Il casellario giudiziale deve contenere tutte le condanne o solo alcune?
Il casellario contiene le condanne irrevocabili penali (non civili). Tuttavia, reati lievi decadono dal casellario dopo determinate tempistiche (es. 10 anni per reati minori). Il certificato riporta condanne non decadute.
Se l'imputato ha un precedente, ma è decaduto dal casellario, può comunque essere acquisito?
Generalmente no. Una volta decaduto, il precedente non è più iscritto. Tuttavia, il giudice potrebbe ordinate ricerche archivistiche per provare che un precedente c'era stato. La pratica varia per giurisprudenza locale.
Documentazione del servizio sociale su una persona privata (minore, genitore) è acquisibile senza consenso?
Sì, se richiesta dal giudice nel procedimento penale. Tuttavia, il giudice deve valutare la proporzionalità e evitare acquisizioni eccessive di riservatezza. La persona può formulare riserve, ma il giudice procede.
Una sentenza straniera deve essere «riconosciuta» per essere acquisibile?
Secondo il testo, sì: solo sentenze straniere «riconosciute» (secondo art. 730 ss. c.p.p., procedimento di riconoscimento formalizzato). Una sentenza straniera grezza non è automaticamente acquisibile.
Il difensore può opporsi all'acquisizione del casellario dell'imputato?
Può sollevare eccezione di irrilevanza o sproporzionalità. Se il reato è completamente diverso dai precedenti, l'opposizione potrebbe accolta. Però la norma consente acquisizione se «il fatto deve essere valutato» rispetto al comportamento pregresso.