Testo dell'articoloVigente
Art. 435 c.p.p. – Richiesta di revoca
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Richiesta di revoca
1. Nella richiesta di revoca il pubblico ministero indica le nuove fonti di prova, specifica se queste sono già state acquisite o sono ancora da acquisire e richiede, nel primo caso, il rinvio a giudizio e, nel secondo, la riapertura delle indagini.
2. Con la richiesta sono trasmessi alla cancelleria del giudice gli atti relativi alle nuove fonti di prova.
3. Il giudice, se non dichiara inammissibile la richiesta, designa un difensore all’imputato che ne sia privo, fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all’imputato, al difensore e alla persona offesa. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall’articolo 127.
In sintesi
Indice dei contenuti
La richiesta di revoca permette al PM di far riaprire le indagini con nuove prove dopo il non luogo a procedere.
Ratio
La disposizione consente al pubblico ministero di recuperare la strada processuale quando nel corso delle indagini emergono elementi rilevanti dopo un provvedimento di non luogo a procedere. È un equilibrio tra il principio di definitività delle decisioni preliminari e il diritto alla ricerca della verità: nuove fonti di prova possono giustificare il superamento del precedente provvedimento, purché concrete e specificate nel dettaglio.
Analisi
La richiesta deve specificare le nuove fonti di prova e se siano già acquisite oppure no. Nel primo caso (prove già in fascicolo), il PM chiede direttamente il rinvio a giudizio ai sensi artt. 416-417. Nel secondo caso, richiede la riapertura delle indagini. Agli atti trasmessi allegato, il giudice deve necessariamente compiere una valutazione preliminare di ammissibilità prima di disporre le nuove misure.
Quando si applica
Si applica ogni volta che il PM ritenga di avere elementi nuovi sostanziali dopo un non luogo a procedere. Non è uno strumento di revisione della decisione precedente, ma una richiesta strutturata su fondamenti diversi. Esempi: confessione di complice, risultato di un nuovo esame, spontanea dichiarazione di testimone non reperibile prima.
Connessioni
Collegato agli artt. 416-417 (rinvio a giudizio), 127 (forma camera di consiglio), 424-425 (richiesta archiviazione). È anche connesso all'art. 436 che regola i provvedimenti del giudice sulla revoca.
Casi pratici
Caso 1: Tizio è sottoposto a indagine per truffa
Il PM chiede il non luogo a procedere perché la prova principale è un documento che il testimone non riesce a reperire. Tre mesi dopo, Caio (il testimone) ritrova il documento e lo trasmette al PM. Quest'ultimo presenta richiesta di revoca con la nuova prova già acquisita: il giudice, se ammette la richiesta, ordina il rinvio a giudizio.
Caso 2: Sempronio è indagato per abuso d'ufficio in qualità di funzionario comunale
Il non luogo a procedere è già stato emanato sulla base dei documenti disponibili. Successivamente il PM scopre che un dirigente collegato ai fatti (Mevio) è disponibile a testimoniare dettagli cruciali mai raccolti prima. Presenta richiesta di revoca con riapertura delle indagini per acquisire la testimonianza di Mevio entro sei mesi.
Domande frequenti
Posso chiedere la revoca del non luogo a procedere come imputato?
No, la richiesta di revoca spetta esclusivamente al pubblico ministero. L'imputato non ha diritto di iniziativa: la sua difesa può comunque segnalare al PM elementi nuovi che potrebbero giustificare la revoca.
Quanto tempo c'è per presentare la richiesta di revoca?
La legge non fissa un termine massimo assoluto. Tuttavia, il PM deve agire con ragionevole tempestività: ritardi eccessivi potrebbero rendere inammissibile la richiesta per abuso del diritto di azione.
Se il giudice accoglie la richiesta, torno automaticamente a processo?
Dipende. Se le prove sono già acquisite, il giudice ordina il rinvio a giudizio (procedimento ordinario). Se la richiesta è per riapertura indagini, queste proseguono per massimo sei mesi, poi il PM presenta di nuovo richiesta di rinvio.
Qual è la differenza tra revoca e ricorso per cassazione?
La revoca è un istituto stragiudiziale: il PM porta nuove prove e chiede al medesimo giudice di riconsiderare. Il ricorso per cassazione è una impugnazione della sentenza davanti ad un giudice superiore, più limitato nei motivi.
Se il non luogo a procedere è stato per insufficienza di indizi, posso chiedere revoca?
Sì, se il PM porta nuove prove concrete che colmano l'insufficienza precedente. Le nuove fonti devono essere rilevanti e specificate nella richiesta, non mere ipotesi o supposizioni.