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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 435 c.p.p. – Richiesta di revoca

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Nella richiesta di revoca il pubblico ministero indica le nuove fonti di prova, specifica se queste sono già state acquisite o sono ancora da acquisire e richiede, nel primo caso, il rinvio a giudizio (416, 417) e, nel secondo, la riapertura delle indagini.

2. Con la richiesta sono trasmessi alla cancelleria del giudice gli atti relativi alle nuove fonti di prova.

3. Il giudice, se non dichiara inammissibile la richiesta, designa un difensore all’imputato che ne sia privo, fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all’imputato, al difensore e alla persona offesa. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall’art. 127.

In sintesi

  • Consente al pubblico ministero di chiedere la revoca del non luogo a procedere
  • Deve indicare nuove fonti di prova, già acquisite o ancora da acquisire
  • Se le prove sono già acquisite, richiede il rinvio a giudizio; altrimenti ordina la riapertura delle indagini
  • Il procedimento si svolge in camera di consiglio con le forme previste dall'art. 127

La richiesta di revoca permette al PM di far riaprire le indagini con nuove prove dopo il non luogo a procedere.

Ratio

La disposizione consente al pubblico ministero di recuperare la strada processuale quando nel corso delle indagini emergono elementi rilevanti dopo un provvedimento di non luogo a procedere. È un equilibrio tra il principio di definitività delle decisioni preliminari e il diritto alla ricerca della verità: nuove fonti di prova possono giustificare il superamento del precedente provvedimento, purché concrete e specificate nel dettaglio.

Analisi

La richiesta deve specificare le nuove fonti di prova e se siano già acquisite oppure no. Nel primo caso (prove già in fascicolo), il PM chiede direttamente il rinvio a giudizio ai sensi artt. 416-417. Nel secondo caso, richiede la riapertura delle indagini. Agli atti trasmessi allegato, il giudice deve necessariamente compiere una valutazione preliminare di ammissibilità prima di disporre le nuove misure.

Quando si applica

Si applica ogni volta che il PM ritenga di avere elementi nuovi sostanziali dopo un non luogo a procedere. Non è uno strumento di revisione della decisione precedente, ma una richiesta strutturata su fondamenti diversi. Esempi: confessione di complice, risultato di un nuovo esame, spontanea dichiarazione di testimone non reperibile prima.

Connessioni

Collegato agli artt. 416-417 (rinvio a giudizio), 127 (forma camera di consiglio), 424-425 (richiesta archiviazione). È anche connesso all'art. 436 che regola i provvedimenti del giudice sulla revoca.

Domande frequenti

Posso chiedere la revoca del non luogo a procedere come imputato?

No, la richiesta di revoca spetta esclusivamente al pubblico ministero. L'imputato non ha diritto di iniziativa: la sua difesa può comunque segnalare al PM elementi nuovi che potrebbero giustificare la revoca.

Quanto tempo c'è per presentare la richiesta di revoca?

La legge non fissa un termine massimo assoluto. Tuttavia, il PM deve agire con ragionevole tempestività: ritardi eccessivi potrebbero rendere inammissibile la richiesta per abuso del diritto di azione.

Se il giudice accoglie la richiesta, torno automaticamente a processo?

Dipende. Se le prove sono già acquisite, il giudice ordina il rinvio a giudizio (procedimento ordinario). Se la richiesta è per riapertura indagini, queste proseguono per massimo sei mesi, poi il PM presenta di nuovo richiesta di rinvio.

Qual è la differenza tra revoca e ricorso per cassazione?

La revoca è un istituto stragiudiziale: il PM porta nuove prove e chiede al medesimo giudice di riconsiderare. Il ricorso per cassazione è una impugnazione della sentenza davanti ad un giudice superiore, più limitato nei motivi.

Se il non luogo a procedere è stato per insufficienza di indizi, posso chiedere revoca?

Sì, se il PM porta nuove prove concrete che colmano l'insufficienza precedente. Le nuove fonti devono essere rilevanti e specificate nella richiesta, non mere ipotesi o supposizioni.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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