Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 395 c.p.p. – Presentazione e notificazione della richiesta
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Presentazione e notificazione della richiesta
1. La richiesta di incidente probatorio è depositata nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, unitamente a eventuali cose o documenti, ed è notificata a cura di chi l’ha proposta, secondo i casi, al pubblico ministero e alle persone indicate nell’articolo 393 comma 1 lettera b). La prova della notificazione è depositata in cancelleria.
Vedi anche
→Cod. proc. pen. art. 394 - Art. 394 c.p.p.: Richiesta della persona offesa→Cod. proc. pen. art. 396 - Articolo 396 Codice di Procedura Penale: Deduzioni→Cod. pen. art. 1 - Art. 1 c.p.: (Reati e pene: disposizione espressa di legge)→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Articolo 393 Codice di Procedura Penale: Richiesta→Art. 397 c.p.p.: Differimento dell’incidente probatorio→Articolo 392 Codice di Procedura Penale: Casi→Art. 398 c.p.p.: Provvedimenti sulla richiesta di incidente prob→Art. 391-decies c.p.p.: Utilizzazione della documentazione delle→Articolo 391-octies Codice di Procedura Penale: Fascicolo del difensore→Art. 391-septies c.p.p.: Accesso ai luoghi privati o non aperti
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 395 CPP disciplina il deposito della richiesta di incidente probatorio presso il giudice e la notificazione alle parti interessate.
Ratio
L'art. 395 stabilisce le modalità formali di comunicazione della richiesta di incidente probatorio al giudice e alle parti. La norma assicura che la richiesta sia correttamente sottoposta al giudice competente e che tutte le parti interessate (principalmente l'imputato e i suoi difensori, la persona offesa) ricevano comunicazione entro un termine utile per preparare le loro deduzioni. Ciò garantisce il diritto alla difesa e il contraddittorio nel procedimento.
Analisi
L'art. 395 prevede che la richiesta di incidente probatorio sia depositata nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari (identificato dalla competenza territoriale e per materia secondo l'art. 328), unitamente a qualsiasi cosa o documento pertinente. La richiesta deve poi essere notificata (secondo le modalità dell'art. 137-175, mediante ufficiale giudiziario o altro mezzo legalmente previsto) al pubblico ministero e alle persone indicate nell'art. 393 comma 1 lett. b), ossia principalmente l'imputato e i suoi difensori. La prova della notificazione (ricevuta o avviso di consegna) deve essere depositata in cancelleria per dimostrare l'avvenuta comunicazione. Senza il deposito e la notificazione regolare, la richiesta non procede formalmente.
Quando si applica
L'art. 395 rappresenta un passaggio procedurale che avviene dopo la formulazione della richiesta secondo l'art. 393 (se del PM) o dopo l'accoglimento della richiesta della persona offesa (art. 394). Il PM (o la persona offesa con il suo difensore, se sottopone direttamente la richiesta) procede al deposito formale presso la cancelleria del giudice competente, assicurando che il giudice riceva la richiesta e che le persone coinvolte ne siano a conoscenza entro il termine stabilito per le deduzioni (art. 396).
Connessioni
L'art. 395 si connette all'art. 393 (contenuto e termini della richiesta), all'art. 394 (richiesta della persona offesa), all'art. 396 (termine per le deduzioni), all'art. 328 (competenza del giudice per le indagini preliminari), e più ampiamente alle norme sulla notificazione e il deposito degli atti nel procedimento penale (artt. 137-175). Riflette il principio di acquisizione pubblica della prova e del diritto delle parti ad essere edotte dei provvedimenti che le riguardano.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Il PM ha formulato una richiesta di incidente probatorio per assumere la testimonianza di un testimone cardine in un procedimento per associazione mafiosa. Il PM deposita la richiesta nella cancelleria del tribunale (giudice per le indagini preliminari della città competente), allegando gli atti di indagine e documentazione di supporto. Successivamente, notifica la richiesta mediante ufficiale giudiziario all'imputato Tizio e al suo difensore Avvocato Rossi, nonché al pubblico ministero. L'ufficiale giudiziario rilascia una ricevuta di consegna. Il PM deposita tale ricevuta in cancelleria. Solo allora il termine di 2 giorni per le deduzioni (art. 396) inizia a decorrere.
Caso 2: Una persona offesa, Caio, sulla base dell'art
394, richiede al PM un incidente probatorio. Il PM accoglie la richiesta e procede al deposito e notificazione secondo l'art. 395. Il PM deposita la richiesta e tutti i documenti in cancelleria, e la notifica all'imputato Sempronio attraverso il suo difensore Avvocato Bianchi, al pubblico ministero stesso, e a Caio (come persona offesa interessata). Tutti ricevono documentazione della notificazione. Se anche solo un soggetto non fosse stato notificato regolarmente, il procedimento potrebbe subire ritardi e il giudice potrebbe ritenere invalido il proseguimento sino alla corretta notificazione.
Domande frequenti
Dove si deposita la richiesta di incidente probatorio?
La richiesta si deposita nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari territorialmente competente. Questo giudice è quello del tribunale del luogo dove il procedimento penale è stato aperto, solitamente dove è stata presentata la denuncia iniziale o dove si è verificato il fatto.
Chi deve essere notificato della richiesta di incidente probatorio?
Devono essere notificati: il pubblico ministero (se la richiesta viene da un altro soggetto), l'imputato e il suo difensore, la persona offesa e il suo difensore se è parte. In pratica, tutti i soggetti che hanno interesse alla prova e che dovranno partecipare all'incidente probatorio.
Qual è il mezzo di notificazione della richiesta di incidente probatorio?
La notificazione avviene secondo le regole generali del Codice di Procedura Penale, solitamente mediante ufficiale giudiziario. Può avvenire anche per raccomandata con ricevuta di ritorno, per mano, o attraverso altri mezzi idonei a garantire che il destinatario riceva la comunicazione.
Che cosa accade se la notificazione non è regolare?
Se la notificazione non è effettuata correttamente a una delle parti interessate, il procedimento di incidente probatorio è viziato. Il giudice può dichiarare l'inammissibilità della richiesta oppure ordinare la ripetizione della notificazione prima di procedere all'udienza.
La prova della notificazione deve sempre essere depositata in cancelleria?
Sì. L'art. 395 stabilisce espressamente che 'la prova della notificazione è depositata in cancelleria'. Questa è una formalità essenziale per documentare che tutti gli interessati sono stati regolarmente avvertiti della richiesta e hanno potuto prepararsi alle deduzioni.