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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 137 c.p.p. – Sottoscrizione del verbale

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Salvo quanto previsto dall’art. 483 comma 1, il verbale, previa lettura, è sottoscritto (110) ala fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, dal giudice e dalle persone intervenute, anche quando le operazioni non sono esaurite e vengono rinviate ad altro momento.

2. Se alcuno degli intervenuti non vuole o non è in grado di sottoscrivere, ne è fatta menzione con l’indicazione del motivo.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Sottoscrizione obbligatoria al termine di ogni foglio
  • Devono sottoscrivere il pubblico ufficiale redattore, il giudice e gli intervenuti
  • Vale anche se le operazioni sono rinviate a diverso momento
  • Se qualcuno non vuole o non può sottoscrivere, ne va fatta menzione con il motivo

Il verbale deve essere sottoscritto dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, dal giudice e dagli intervenuti, anche se l'operazione non è conclusa.

Ratio

La sottoscrizione è il sigillo formale che autentica il verbale, garantendo che quanto riportato è stato letto e approvato dai soggetti che vi hanno partecipato. Questo meccanismo tutela l'affidabilità probatoria del documento e rende trasparente l'esecuzione dell'atto processuale.

L'obbligo di sottoscrizione anche quando l'operazione è rinviata a diverso momento impedisce modifiche posteriori e crea una certificazione authentica di ogni fase della procedura.

Analisi

Il comma 1 dispone la sottoscrizione al termine di ogni foglio da parte del pubblico ufficiale redattore, dal giudice e dalle persone intervenute. La norma specifica che ciò avviene previa lettura del verbale e anche quando le operazioni non sono esaurite (rinviate a altro momento). Il comma 2 prevede che se alcuno non vuole o non è in grado di sottoscrivere, sia fatta menzione di ciò con l'indicazione del motivo (es. rifiuto, inabilità fisica).

Quando si applica

La sottoscrizione è obbligatoria in ogni procedimento penale, indipendentemente dal tipo di atto (interrogatorio, ispezione, confronto, esperimento, etc.). Vale pure nelle fasi preliminari, nel rito ordinario, nel rito abbreviato. Anche negli atti rinviati a sezioni successive, il verbale relativo a quella fase deve essere sottoscritto dai presenti al momento della sospensione.

Connessioni

Rimanda all'articolo 483 comma 1 (eccezioni previste); 110 (pubblico ufficiale); 116 (certificazioni e copie); 137 del presente articolo (forma del verbale). Connesso alle regole sulla nullità del verbale (articolo 142) e alla documentazione di atti particolari (138, 139, 140, 141).

Domande frequenti

Chi deve sottoscrivere il verbale di un atto processuale penale?

Devono sottoscrivere il pubblico ufficiale che ha redatto il verbale, il giudice che ha diretto l'operazione, e tutte le persone intervenute all'atto (imputato, testimone, perito, avvocato, etc.).

È possibile sottoscrivere il verbale anche se le operazioni non sono ancora concluse?

Sì, il verbale viene sottoscritto al termine di ogni fase anche se l'operazione continuerà a una data successiva. In questo caso si sottoscrivono i fogli relativi alla fase completata, che rimarranno uniti agli atti.

Cosa succede se una persona rifiuta di sottoscrivere il verbale?

Se il rifiuto è esplicito, l'ausiliario annota nel verbale il nome della persona che ha rifiutato e il motivo del rifiuto. Il verbale rimane comunque valido e viene sottoscritto dagli altri intervenuti e dagli ufficiali.

Che effetto ha la mancata sottoscrizione sul valore probatorio del verbale?

La mancata sottoscrizione del pubblico ufficiale redattore può portare alla nullità del verbale. Se mancano altre sottoscrizioni, il giudice valuterà il pregiudizio e la possibilità di integrazione.

La firma deve essere autografa o è sufficiente una marca digitale?

La norma richiede la sottoscrizione; nei procedimenti digitali sono ammessi sistemi di autenticazione digitale equivalenti (come la firma digitale), ma è preferibile la sottoscrizione autografa cartacea per i verbali tradizionali.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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