- La norma introduce gli artt. 80-bis e 80-ter nel TU norme sulla circolazione stradale (d.P.R. 393/1959), dopo l'art. 80.
- L'art. 80-bis prevede la confisca obbligatoria del veicolo con la sentenza di condanna per i reati gravi previsti dai commi dal dodicesimo al quattordicesimo dell'art. 80, salvo appartenenza a terzo estraneo.
- In caso di flagranza è previsto il sequestro ad opera della polizia giudiziaria, con le norme della istruzione formale.
- L'art. 80-ter introduce, quando la confisca non sia possibile, la sospensione della patente di guida per la durata della pena principale.
- Le sanzioni accessorie tutelano la sicurezza stradale colpendo direttamente lo strumento e l'abilitazione del reo.
Testo dell'articoloVigente
Art. 142 L. 689/1981 — Modifiche al testo unico delle norme sulla circolazione stradale
L. 24 novembre 1981, n. 689 — testo aggiornato
Dopo l' articolo 80 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , modificato dall' articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62 , sono inseriti i seguenti articoli: "Art.
80-bis. – (Confisca e sequestro del veicolo). – Con la sentenza di condanna per i reati previsti dal dodicesimo al quattordicesimo comma dell'articolo precedente il giudice ordina la confisca del veicolo, salvo che esso appartenga a persona estranea al reato. L'autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono procedere al sequestro del veicolo, osservando le norme sulla istruzione formale". "Art.
80-ter. – (Pena accessoria). – Con la sentenza di condanna per il reato previsto dal dodicesimo comma dell'articolo 80 il giudice, quando non sia possibile ordinare la confisca del veicolo, dispone la sospensione della patente di guida del condannato per la stessa durata della pena principale".
Commento
L'art. 142 della legge 689/1981 introduce nel testo unico delle norme sulla circolazione stradale del 1959 (d.P.R. 393/1959) due nuove disposizioni in materia di sanzioni accessorie per i reati stradali più gravi. La modifica si inscrive nella logica generale della legge 689: rafforzare l'effettività delle sanzioni in settori dove l'esecuzione delle pene principali non è sufficiente a perseguire le finalità di prevenzione speciale.
L'art. 80-bis: la confisca obbligatoria del veicolo
La prima disposizione introdotta (art. 80-bis) prevede la confisca obbligatoria del veicolo nella sentenza di condanna per i reati previsti dai commi dal dodicesimo al quattordicesimo dell'art. 80 d.P.R. 393/1959. Si tratta dei reati stradali più gravi, tradizionalmente connessi a guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze, omicidio o lesioni stradali, fuga e omissione di soccorso. La confisca è obbligatoria: il giudice non gode di discrezionalità sulla sua applicazione. L'unica deroga è prevista per il caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato, in coerenza con il principio personalistico della responsabilità.
Il sequestro in flagranza
La norma attribuisce all'autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria, l'obbligo di procedere al sequestro del veicolo. Il sequestro è la misura cautelare che anticipa l'effetto della confisca, evitando che il veicolo sia sottratto, danneggiato o trasferito a terzi prima dell'esecuzione della sentenza. Le formalità seguono le norme sulla istruzione formale del codice di procedura penale previgente.
L'art. 80-ter: la sospensione della patente
La seconda disposizione (art. 80-ter) opera in via sussidiaria: quando non sia possibile ordinare la confisca del veicolo (perché di proprietà di terzo estraneo, perché distrutto, perché non rinvenibile), il giudice dispone la sospensione della patente di guida per una durata pari a quella della pena principale. La sanzione colpisce direttamente l'abilitazione del soggetto a condurre, garantendo che, anche in mancanza della confisca, sussista comunque una sanzione accessoria di forte impatto.
La logica della sanzione mirata
L'art. 142 è espressione di un orientamento del legislatore: per i reati stradali gravi, la pena principale deve essere accompagnata da sanzioni accessorie che incidano direttamente sugli strumenti o sulle facoltà connesse al reato. La confisca del veicolo e la sospensione della patente assolvono questa funzione: il primo strumento priva il reo del mezzo concretamente usato per commettere il reato; il secondo priva il reo dell'abilitazione necessaria per condurre, indipendentemente dalla proprietà del veicolo.
Il principio della pari durata
La sospensione della patente per durata pari alla pena principale realizza un principio di proporzionalità: il tempo durante il quale il reo è privato della libertà coincide con il tempo durante il quale è privato dell'abilitazione a guidare. La regola evita aggiunte sanzionatorie sproporzionate, garantendo che la sanzione accessoria sia commisurata alla gravità del reato come già valutata dalla pena principale.
L'evoluzione del codice della strada
Il d.P.R. 393/1959 è stato sostituito dal d.lgs. 285/1992 (codice della strada vigente), che ha riformulato l'intera materia. Le sanzioni accessorie per i reati stradali sono oggi disciplinate dagli artt. 186 e seguenti del codice vigente, con cornici sanzionatorie più articolate e modulate sulla gravità del reato. Il principio originario dell'art. 142 — la confisca obbligatoria del veicolo come pena accessoria — è stato confermato e ampliato, con disciplina specifica per i reati di guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di sostanze stupefacenti.
Coordinamento sistemico
L'art. 142 si raccorda con l'art. 129 della stessa legge (inosservanza di pene accessorie ex art. 389 c.p.): il soggetto che, durante la sospensione della patente o nonostante la confisca del veicolo, conduca un veicolo, risponde di inosservanza della pena accessoria. Il sistema crea così un reticolo sanzionatorio in cui ogni violazione attiva una specifica risposta penale.
Domande frequenti
Quando si applica la confisca obbligatoria del veicolo ex art. 80-bis?
Con la sentenza di condanna per i reati previsti dai commi dal dodicesimo al quattordicesimo dell'art. 80 d.P.R. 393/1959, ossia i reati stradali più gravi all'epoca della riforma del 1981. La confisca è obbligatoria salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.
Cosa accade in caso di flagranza?
Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria devono procedere al sequestro del veicolo, osservando le norme sulla istruzione formale. Il sequestro anticipa l'effetto della confisca, evitando che il veicolo sia sottratto o trasferito a terzi prima della sentenza definitiva.
Cosa accade se non è possibile la confisca?
Ai sensi dell'art. 80-ter, il giudice dispone la sospensione della patente di guida del condannato per una durata pari a quella della pena principale. La sanzione opera in via sussidiaria, colpendo l'abilitazione del reo quando non è possibile colpire il veicolo.
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