In sintesi
- La norma di coordinamento sostituisce, nel codice penale e in altre leggi, l'espressione "patria potestà" con quella "potestà dei genitori".
- La sostituzione è automatica e generalizzata: vale ogniqualvolta l'espressione ricorre nel codice penale o in altre leggi.
- La disposizione recepisce nel sistema penale la riforma del diritto di famiglia del 1975 (l. 151/1975), che aveva già introdotto la pari potestà dei genitori.
- La sostituzione lessicale attua il principio costituzionale di parità tra i coniugi (artt. 29 e 30 Cost.).
- Si tratta di una norma di adeguamento sistemico che evita anacronismi lessicali in tutta la legislazione penale e amministrativa.
Testo dell'articoloVigente
Art. 146 L. 689/1981 — Norma di coordinamento
L. 24 novembre 1981, n. 689 — testo aggiornato
Ogniqualvolta nel codice penale o in altre leggi ricorre l'espressione "patria potestà", la medesima è sostituita dalla espressione "potestà dei genitori".
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'art. 146 della legge 689/1981 è una norma di coordinamento lessicale che, con apparente brevità, realizza un importante adeguamento sistemico della legislazione penale e amministrativa ai principi costituzionali e alla riforma del diritto di famiglia. La sostituzione dell'espressione "patria potestà" con "potestà dei genitori" attua il principio di parità tra i coniugi che la Costituzione del 1948 e la riforma del diritto di famiglia del 1975 avevano già consacrato.
Il contesto della riforma del 1975
La legge 151/1975 (riforma del diritto di famiglia) aveva profondamente innovato il codice civile, sostituendo il modello patriarcale fondato sulla patria potestà del padre con un sistema di pari diritti e doveri dei due genitori. La nuova figura della "potestà dei genitori" esprimeva la titolarità congiunta e paritaria del potere-dovere educativo e di rappresentanza nei confronti dei figli minori. Il codice civile era stato adeguato in tutti i suoi articoli rilevanti.
Il problema dell'adeguamento sistemico
La riforma del 1975 aveva modificato il codice civile, ma non aveva sistematicamente aggiornato il codice penale e le altre leggi speciali, che continuavano a usare l'espressione anacronistica "patria potestà". Il risultato era un disallineamento lessicale, con norme penali che facevano riferimento a un istituto non più esistente come tale nel diritto civile, ma sostituito dalla potestà dei genitori. L'art. 146 in commento risolve questa incongruenza con una clausola generale di sostituzione.
La tecnica della sostituzione automatica
Il legislatore opta per una tecnica di sostituzione automatica e generalizzata: ogniqualvolta nel codice penale o in altre leggi ricorre l'espressione "patria potestà", essa è sostituita dall'espressione "potestà dei genitori". La sostituzione non richiede provvedimenti specifici di adeguamento testuale: opera direttamente ex lege, in virtù della norma di coordinamento. Tutti gli atti applicativi (sentenze, provvedimenti amministrativi, perizie) devono essere letti e interpretati in conformità alla nuova denominazione.
La portata sistemica della norma
L'art. 146 ha portata estesa: incide su numerose disposizioni del codice penale (in particolare quelle relative a reati commessi nei confronti di minori o connessi a poteri familiari), del codice di procedura penale (in materia di rappresentanza del minore), di leggi speciali (adozione, minori, lavoro, sanità). La norma non è meramente lessicale: aggiornando il riferimento sostanziale all'istituto della potestà, ne aggiorna anche il contenuto, ora paritario e condiviso tra i due genitori.
L'evoluzione successiva: dalla potestà alla responsabilità genitoriale
Il sistema ha conosciuto un'ulteriore evoluzione lessicale e concettuale con la legge 219/2012 e con il d.lgs. 154/2013, che hanno sostituito l'espressione "potestà dei genitori" con "responsabilità genitoriale". La nuova denominazione esprime un'ulteriore evoluzione: dal potere-dovere alla responsabilità, sottolineando la centralità degli interessi del minore e l'obbligo di promuoverne la crescita. Il principio dell'art. 146, in quanto regola di adeguamento automatico, ha continuato a operare anche per questa successiva trasformazione, sebbene la nuova riforma sia stata accompagnata da specifici interventi testuali nel codice civile.
Il valore della norma di coordinamento
L'art. 146 è esempio paradigmatico di norma di coordinamento intersistemica: una disposizione tecnico-formale che, pur priva di contenuti sanzionatori o organizzativi propri, svolge una funzione essenziale di mantenimento della coerenza dell'ordinamento. Senza disposizioni di questo tipo, le riforme civilistiche resterebbero parzialmente inattuate nel sistema penale e amministrativo, con effetti distorsivi e contenziosi interpretativi.
Domande frequenti
Cosa stabilisce l'art. 146 L. 689/1981?
Stabilisce che ogniqualvolta nel codice penale o in altre leggi ricorre l'espressione "patria potestà", essa è sostituita dall'espressione "potestà dei genitori". La sostituzione opera automaticamente, in linea con la riforma del diritto di famiglia del 1975 (l. 151/1975).
Perché è stata adottata questa norma?
Per adeguare il codice penale e le leggi speciali al principio costituzionale di parità tra i coniugi (artt. 29 e 30 Cost.) e alla riforma del diritto di famiglia del 1975, che aveva già sostituito la patria potestà del padre con la potestà paritaria dei due genitori. La norma evita anacronismi lessicali e disallineamenti sistemici.
L'espressione "potestà dei genitori" è ancora attuale?
Successivamente la legge 219/2012 e il d.lgs. 154/2013 hanno sostituito "potestà dei genitori" con "responsabilità genitoriale", esprimendo un'evoluzione concettuale dal potere-dovere alla responsabilità centrata sugli interessi del minore. Il principio di adeguamento automatico introdotto dall'art. 146 ha continuato a operare anche per questa successiva trasformazione.
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