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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 148 L. 689/1981 – Articolo abrogato
L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato
L' articolo 2641 del codice civile è abrogato. Quando nelle leggi speciali è richiamato l' articolo 2641 del codice civile tale richiamo si intende operato all' articolo 32-bis del codice penale
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→art. 23 c.p. (Pene)→art. 25 Cost. (Legalità)→art. 1 L. 241/90 (Principi)→art. 22 L. 241/90 (Accesso)→Art. 147 L. 689/1981 – Modifica dell’ articolo 2638 del codice civile in materia di accettazione di retribuzione non dovuta da parte di amministratore giudiziario o commissario governativo→Art. 146 L. 689/1981 – Norma di coordinamento→Art. 145 L. 689/1981 – Articolo abrogato→Art. 144 L. 689/1981 – Modifica alla legge recante norme per la tutela delle acque dall’inquinamento→Art. 143 L. 689/1981 – Disposizioni aggiuntive alla legge sulla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope→Art. 142 L. 689/1981 – Modifiche al testo unico delle norme sulla circolazione stradale→Art. 141 L. 689/1981 – Ulteriori disposizioni aggiuntive alle norme in materia di assegni bancari, circolari e su titoli speciali dell’istituto di emissione, e dei Banchi di Napoli e di Sicilia→Art. 140 L. 689/1981 – Disposizioni aggiuntive alle norme in materia di assegni bancari, circolari e su titoli speciali dell’istituto di emissione, e dei Banchi di Napoli e di Sicilia
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.