In sintesi
- La norma modifica il secondo comma dell'art. 2638 c.c. (formulazione previgente, relativa all'accettazione di retribuzione non dovuta da parte di amministratore giudiziario o commissario governativo).
- Il testo sostituito stabilisce che, nei casi più gravi, può essere disposta l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
- La sanzione accessoria colpisce l'abilitazione del condannato a ricoprire ruoli di vertice in organizzazioni economiche.
- La discrezionalità del giudice sulla applicazione della sanzione consente di calibrarla sulla gravità del fatto.
- L'art. 2638 c.c. nella sua formulazione previgente trattava illeciti di amministratori giudiziari, in seguito riformulato nel più ampio quadro della tutela penale societaria.
Testo dell'articoloVigente
Art. 147 L. 689/1981 — Modifica dell’ articolo 2638 del codice civile in materia di accettazione di retribuzione non dovuta da parte di amministratore giudiziario o commissario governativo
L. 24 novembre 1981, n. 689 — testo aggiornato
Il secondo comma dell'articolo 2638 del codice civile è sostituito dal seguente: "Nei casi più gravi può inoltre essere disposta l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese".
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Commento
L'art. 147 della legge 689/1981 sostituisce il secondo comma dell'art. 2638 del codice civile, nella formulazione vigente al 1981, che disciplinava l'accettazione di retribuzione non dovuta da parte di amministratore giudiziario o commissario governativo. La modifica introduce una sanzione accessoria di forte impatto: l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
Il contesto normativo
L'art. 2638 c.c. nella sua formulazione previgente faceva parte del nucleo delle disposizioni penali societarie del codice civile, regolando illeciti tipici di amministratori giudiziari o commissari governativi (figure di gestione dell'impresa nominate dall'autorità pubblica in situazioni di crisi, irregolarità o particolari procedure). L'accettazione di retribuzione non dovuta da parte di queste figure rappresentava una grave forma di abuso del ruolo gestionale, lesiva sia dell'impresa amministrata sia dell'interesse pubblico al corretto svolgimento delle procedure.
L'interdizione dagli uffici direttivi
La sanzione introdotta dall'art. 147 in commento è l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. La sanzione preclude al condannato l'assunzione di ruoli di vertice in società, enti, associazioni, fondazioni, imprese individuali con strutture direttive. La portata è ampia: l'interdizione opera nei confronti di tutte le tipologie di organizzazione, non solo società di capitali, ma anche società di persone, enti del terzo settore, imprese in qualunque forma giuridica.
La discrezionalità del giudice
La norma usa la formula "può inoltre essere disposta", indicando la natura discrezionale dell'applicazione della sanzione accessoria. Il giudice valuta caso per caso, in funzione della gravità del fatto, dell'allarme sociale del comportamento, della reiterazione, della specifica qualifica del soggetto. La discrezionalità consente un adeguamento della sanzione alla concreta meritevolezza, evitando automatismi che potrebbero risultare sproporzionati in casi meno gravi.
I casi più gravi
Il presupposto applicativo è la sussistenza di casi più gravi. La nozione è elastica: implica una valutazione comparativa tra le possibili ipotesi di realizzazione del reato base, individuando quelle che, per modalità, importo della retribuzione indebita, qualifica del soggetto, conseguenze patrimoniali, presentano un'intensità di disvalore tale da giustificare la sanzione accessoria. Il giudice deve motivare specificamente la sussistenza dei casi più gravi, ai fini del controllo in sede di gravame.
L'evoluzione del diritto penale societario
Il sistema delle disposizioni penali societarie del codice civile è stato profondamente riformato dal d.lgs. 61/2002 (riforma dei reati societari) e dai successivi interventi (legge 262/2005, d.lgs. 39/2010, e altri). L'art. 2638 c.c. nella formulazione vigente è oggi una norma diversa, che disciplina l'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza. Il riferimento dell'art. 147 della legge 689/1981 al "secondo comma dell'art. 2638 c.c." va quindi inteso nella formulazione storica del codice civile previgente alla riforma del 2002.
L'attualizzazione nel sistema vigente
Le sanzioni accessorie nel diritto penale societario odierno sono articolate in modo più ampio e calibrate sulla gravità delle condotte. La riforma del 2002 ha previsto specifiche interdizioni dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dall'esercizio della professione di sindaco o revisore, dall'esercizio di attività imprenditoriale. Il principio originario dell'art. 147 della legge 689/1981 — l'interdizione come sanzione accessoria nei casi gravi — è stato confermato e ampliato.
Coordinamento sistemico
L'art. 147 si raccorda con l'art. 129 della stessa legge (riformulazione dell'art. 389 c.p. sull'inosservanza di pene accessorie). Il soggetto che, durante l'interdizione, ricopra comunque uffici direttivi risponde di inosservanza della pena accessoria, con la reclusione da due a sei mesi. Il sistema crea così un reticolo sanzionatorio in cui ogni violazione del divieto attiva una specifica risposta penale, in linea con la logica complessiva della legge 689 di rafforzamento dell'effettività delle sanzioni accessorie.
Domande frequenti
Quale sanzione accessoria introduce l'art. 147?
L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, applicabile nei casi più gravi di accettazione di retribuzione non dovuta da parte di amministratore giudiziario o commissario governativo (art. 2638 c.c. nella formulazione previgente al 2002).
L'applicazione è obbligatoria o discrezionale?
Discrezionale. La norma usa la formula "può inoltre essere disposta", attribuendo al giudice la valutazione della sussistenza dei casi più gravi e della concreta meritevolezza della sanzione accessoria. La discrezionalità consente un adeguamento alla gravità del fatto.
La norma è ancora vigente?
Il sistema delle disposizioni penali societarie è stato riformato dal d.lgs. 61/2002. L'art. 2638 c.c. ha oggi una formulazione diversa (ostacolo alle funzioni di vigilanza). Le sanzioni accessorie del diritto penale societario sono più ampie e articolate, ma il principio originario dell'art. 147 (interdizione nei casi gravi) è confermato e ampliato dalla normativa vigente.
Vedi anche