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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Norma di novellazione: inserisce l'art. 35-bis c.p. sulla sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
  • Sospensione applicabile per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio direttivo.
  • Durata: minimo quindici giorni, massimo due anni.
  • Presupposto: ogni condanna all'arresto. Pendant attenuato dell'art. 32-bis c.p. (interdizione per delitti).

Testo dell'articoloVigente

Art. 123 L. 689/1981 — Sospensione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese

L. 24 novembre 1981, n. 689 — testo aggiornato

Dopo l' articolo 35 del codice penale è inserito il seguente: "Art.

35-bis. – (Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese). – La sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore. Essa non può avere una durata inferiore a quindici giorni né superiore a due anni e consegue ad ogni condanna all'arresto per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio".

Commento

L'art. 123 della L. 689/1981 inserisce nel codice penale, dopo l'art. 35, un nuovo art. 35-bis che disciplina la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, pena accessoria pensata per le contravvenzioni. La disposizione costituisce il naturale pendant attenuato dell'art. 32-bis c.p. introdotto dall'art. 120: a una sanzione accessoria delittuosa (interdizione) corrisponde una sanzione contravvenzionale (sospensione), più contenuta nei presupposti e nella durata.

L'ambito di applicazione: le contravvenzioni

La sospensione opera quando la condanna è all'arresto, pena detentiva tipica delle contravvenzioni. Mentre l'art. 32-bis c.p. agisce sui delitti (con condanna alla reclusione), l'art. 35-bis c.p. opera nel comparto contravvenzionale. Si tratta di una corrispondenza coerente con la tradizionale dicotomia codicistica tra le due classi di reato e con il principio di proporzionalità: a un minor disvalore della contravvenzione corrisponde una pena accessoria meno gravosa.

I presupposti sostanziali

La sospensione consegue ad ogni condanna all'arresto per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio. Il requisito è doppio: la condanna alla pena dell'arresto (qualsiasi sia la durata, anche minima) e la qualificazione del fatto come violazione qualificata della funzione direttiva. Il giudice deve quindi verificare che la contravvenzione sia legata in modo specifico ai poteri o doveri inerenti all'ufficio: una contravvenzione del tutto estranea alla funzione direttiva non attiva la sospensione, anche se commessa dall'amministratore.

L'ambito soggettivo: amministratori, sindaci, liquidatori, direttori generali

La norma riprende la stessa elencazione dell'art. 32-bis c.p.: la sospensione priva il condannato della capacità di esercitare l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore. La simmetria delle figure colpite garantisce coerenza nel sistema delle sanzioni accessorie per chi opera in posizioni di rilievo nella governance societaria o imprenditoriale.

La durata: quindici giorni-due anni

La forbice edittale è significativa: minimo quindici giorni, massimo due anni. La modulazione consente al giudice di calibrare la sanzione sulla gravità della contravvenzione e sul ruolo concretamente svolto dal condannato. La soglia minima dei quindici giorni segna comunque un limite di significatività: sospensioni inferiori sarebbero state irrilevanti dal punto di vista pratico. Il massimo biennale colloca la sanzione in fascia attenuata rispetto all'interdizione delittuosa, che può raggiungere durate ben maggiori e in alcuni casi perpetue.

Il rapporto con l'art. 32-bis c.p.

La complementarietà tra art. 32-bis (delitti) e art. 35-bis (contravvenzioni) costruisce un sistema sanzionatorio organico, capace di rispondere con misure differenziate ai diversi gradi di disvalore degli abusi nella governance. La struttura speculare delle due norme assicura prevedibilità ed equità: chi commette delitti con abuso dei poteri direttivi affronta l'interdizione; chi commette contravvenzioni con la stessa modalità affronta la sospensione. La distinzione tra le due risposte riflette quella tra le due classi di reato.

Rilievo applicativo

Nella prassi l'art. 35-bis c.p. trova applicazione in molteplici contesti: contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro commesse dall'amministratore, violazioni contravvenzionali ambientali da parte dei vertici aziendali, irregolarità in materia di prodotti o sicurezza alimentare attribuite ai gestori. In tutti questi casi la sospensione si aggiunge alla pena principale dell'arresto e svolge una funzione preventiva specifica, escludendo temporaneamente dal ruolo direttivo chi non abbia saputo esercitarlo con la diligenza richiesta dalla legge.

Domande frequenti

Quando si applica la sospensione dagli uffici direttivi ex art. 35-bis c.p.?

A ogni condanna all'arresto per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio. È necessaria una connessione qualificata tra il fatto e la funzione direttiva.

Qual è la durata della sospensione?

Minimo quindici giorni, massimo due anni. Il giudice modula la durata in base alla gravità della contravvenzione e al ruolo del condannato, nel rispetto della forbice edittale.

Qual è la differenza con l'art. 32-bis c.p.?

L'art. 32-bis c.p. disciplina l'interdizione dagli uffici direttivi per i delitti (pena principale: reclusione non inferiore a sei mesi). L'art. 35-bis c.p. disciplina la sospensione per le contravvenzioni (pena principale: arresto). Si tratta di norme speculari ma con regimi differenziati coerenti con la diversa gravità delle due classi di reato.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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