In sintesi
- Sostituisce l'articolo 631 del codice penale in materia di usurpazione.
- Punisce chi rimuove o altera i termini di un immobile altrui per appropriarsene in tutto o in parte.
- Pena: reclusione fino a tre anni e multa.
- La perseguibilita e a querela della persona offesa.
- Razionalizza la tutela penale della proprieta immobiliare contro abusivi spostamenti dei confini.
Testo dell'articoloVigente
Art. 94 L. 689/1981 — Usurpazione
L. 24 novembre 1981, n. 689 — testo aggiornato
L' articolo 631 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art.
631. – (Usurpazione). – Chiunque, per appropriarsi, in tutto o in parte, dell'altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila".
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'articolo 94 della L. 689/1981 riscrive l'articolo 631 del codice penale, dedicato al reato di usurpazione. La nuova formulazione descrive con precisione la condotta - rimuovere o alterare i termini di un immobile altrui per appropriarsene - e introduce la perseguibilita a querela. La modifica esprime la tipica logica della L. 689/1981: razionalizzare le fattispecie e modulare il regime di procedibilita in funzione della rilevanza degli interessi tutelati.
L'oggetto materiale: i termini
I termini sono segni materiali che individuano i confini tra fondi (pietre, paletti, cippi, recinzioni, manufatti vari). La loro funzione e quella di rendere visibile e certo il limite della proprieta immobiliare. La rimozione o alterazione dei termini consente di spostare materialmente il confine reale, realizzando un'appropriazione di porzione di fondo altrui. La fattispecie si caratterizza per il modo specifico di realizzazione: non semplice occupazione, ma intervento sui segni di confine.
La condotta tipica
La condotta puo consistere nella rimozione (eliminazione fisica del termine) o nell'alterazione (spostamento, modifica). Entrambe le modalita realizzano lo stesso risultato: l'occultamento o la modificazione del reale confine tra fondi. Il dolo specifico - finalizzato all'appropriazione - qualifica la fattispecie e la distingue da condotte meramente disordinate o casuali. L'agente deve perseguire l'obiettivo di acquisire la proprieta (o il possesso) della porzione di fondo altrui.
L'estensione dell'appropriazione
La norma copre tanto l'appropriazione totale quanto quella parziale. L'usurpazione puo riguardare anche piccole porzioni di fondo, purche la condotta sia finalizzata all'appropriazione. La gravita della condotta non dipende necessariamente dall'estensione del fondo usurpato, ma dall'aggressione alla certezza dei confini, valore fondamentale per la proprieta immobiliare.
Il regime di perseguibilita
La perseguibilita a querela della persona offesa (il proprietario o possessore del fondo usurpato) riflette la natura prevalentemente privatistica dell'interesse tutelato: la proprieta immobiliare individuale. La scelta del legislatore valorizza la disponibilita del soggetto leso: spetta a lui decidere se attivare la tutela penale o se ricorrere ai soli rimedi civili (azione di rivendica, di regolamento dei confini, di apposizione di termini). Il regime di querela evita anche conflitti penalmente sproporzionati per usurpazioni di scarso rilievo.
Coordinamento sistematico
La fattispecie si coordina con la disciplina civilistica della proprieta (artt. 832 ss. c.c.) e in particolare con le azioni a tutela dei confini (azione di regolamento dei confini ex art. 950 c.c., azione di apposizione di termini ex art. 951 c.c.). La tutela penale opera in modo sussidiario, intervenendo quando la condotta presenta i caratteri di intenzionalita e gravita che giustificano il ricorso allo strumento sanzionatorio penale.
Evoluzione applicativa
L'impianto introdotto nel 1981 e tuttora vigente nel codice penale. Le pene pecuniarie originariamente in lire sono state adeguate dalle riforme successive. La struttura sostanziale della fattispecie - condotta di rimozione/alterazione dei termini con dolo di appropriazione, perseguibile a querela - resta paradigmatica della tutela penale dei confini immobiliari, integrandosi con la tutela civilistica e con le funzioni amministrative di catasto e topografia.
Domande frequenti
Cosa si intende per "termini" nell'articolo 631 c.p.?
Sono i segni materiali che individuano i confini tra fondi: pietre, paletti, cippi, recinzioni, manufatti vari aventi funzione di delimitazione.
E necessario il dolo specifico?
Si. La condotta deve essere finalizzata all'appropriazione, in tutto o in parte, della cosa immobile altrui. Senza tale finalita la condotta non integra il reato di usurpazione.
Il reato e perseguibile d'ufficio?
No, dopo la modifica operata dall'articolo 94 il reato e perseguibile a querela della persona offesa, in coerenza con la natura privatistica dell'interesse tutelato.
Vedi anche