In sintesi
- Modifica l'articolo 627 del codice penale in materia di sottrazione di cose comuni.
- Sanziona il comproprietario, socio o coerede che si impossessa della cosa comune per procurare a se o ad altri un profitto.
- Pena: reclusione fino a due anni o multa.
- Introduce espressamente la perseguibilita a querela della persona offesa.
- Tipica espressione del processo di razionalizzazione della tutela penale operato dalla L. 689/1981 in materia patrimoniale.
Testo dell'articoloVigente
Art. 93 L. 689/1981 — Modifica dell’ articolo 627 del codice penale in materia di sottrazione di cose comuni
L. 24 novembre 1981, n. 689 — testo aggiornato
Il primo comma dell'articolo 627 del codice penale è sostituito dal seguente: "Il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sé o ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila".
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Commento
L'articolo 93 della L. 689/1981 interviene sull'articolo 627 del codice penale (sottrazione di cose comuni), riscrivendone il primo comma. La nuova formulazione precisa la fattispecie e introduce la perseguibilita a querela. La modifica si inserisce coerentemente nel disegno di razionalizzazione della tutela penale in materia patrimoniale che caratterizza la L. 689/1981.
La struttura della fattispecie
La nuova formulazione descrive con precisione il soggetto attivo: il comproprietario, il socio o il coerede. Si tratta di figure giuridiche caratterizzate dal vincolo di comunione sulla cosa: il comproprietario condivide il diritto di proprieta, il socio partecipa alla comunione sociale, il coerede attende lo scioglimento della comunione ereditaria. La condotta tipica e l'impossessamento della cosa comune sottratta a chi la detiene, con il fine di procurare a se o ad altri un profitto.
L'elemento soggettivo
Il dolo specifico - finalizzato a procurare un profitto - qualifica la fattispecie e la distingue da condotte meramente abusive del comproprietario. Non e sufficiente l'impossessamento materiale: occorre la finalita lucrativa che colora la condotta di antigiuridicita penale. L'assenza di tale finalita esclude la fattispecie, lasciando residuare eventuali rimedi civilistici relativi alla comunione.
Il regime di perseguibilita
L'introduzione della perseguibilita a querela esprime la valorizzazione dell'autonomia dei soggetti coinvolti nella comunione: la decisione di attivare la tutela penale e rimessa al comunista leso. Si riconosce cosi che il conflitto nasce da rapporti privati e che il legislatore non puo imporre la tutela penale indipendentemente dalla volonta della parte interessata. La scelta evita un sovraccarico del sistema penale per conflitti che spesso trovano composizione interna alla comunione o attraverso azioni civili.
La logica della razionalizzazione
L'articolo 93 e tipica espressione del processo di razionalizzazione del sistema penale operato dal legislatore del 1981. Diversi reati patrimoniali (truffa, lesioni, sottrazione di cose comuni, usurpazione) sono stati ricondotti alla perseguibilita a querela. La scelta riflette una concezione meno repressiva, che valorizza la disponibilita della persona offesa e mira a ridurre il carico giudiziario senza compromettere la tutela degli interessi essenziali.
Profili applicativi
La fattispecie trova applicazione tipica nei casi di conflitto tra eredi o comproprietari di beni indivisi. Frequente e l'ipotesi del coerede che asporta beni dell'asse ereditario prima della divisione, agendo per fini di profitto personale. La querela del coerede leso, se tempestivamente presentata, consente l'esercizio dell'azione penale; in mancanza, restano i rimedi civilistici tipici della comunione (azione di divisione, restituzione, risarcimento).
Coordinamento sistematico
La disposizione si coordina con la disciplina civilistica della comunione (artt. 1100 ss. c.c.) e della comunione ereditaria (artt. 713 ss. c.c.). La tutela penale opera a livello sussidiario, intervenendo solo quando la condotta del comunista presenta i caratteri di abuso e di finalita lucrativa che giustificano il ricorso allo strumento penale. La querela e il filtro che consente di attivare tale tutela solo nei casi effettivamente meritevoli di intervento.
Domande frequenti
Chi puo essere soggetto attivo del reato dell'articolo 627 c.p.?
Il comproprietario, il socio o il coerede: figure caratterizzate dal vincolo di comunione sulla cosa. Estranei alla comunione integrerebbero diverse fattispecie (furto, appropriazione).
E necessario il dolo specifico?
Si. Il fine di procurare a se o ad altri un profitto qualifica la fattispecie. Senza tale finalita lucrativa la condotta non integra il reato e residuano i soli rimedi civilistici.
Il reato e perseguibile d'ufficio?
No, dopo la modifica operata dall'articolo 93 il reato e perseguibile a querela della persona offesa, in coerenza con la natura privatistica del conflitto tra comunisti.
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